Valido il preliminare di vendita con cui si versa l'intero importo del bene
In caso contrario l'acquirente sarebbe penalizzato per aver pagato l'intero prezzo del bene senza poi, in assenza del definitivo, poterne richiedere la titolarità
Il contratto di compravendita è legittimo e non richiede alcuna interpretazione se la parte acquirente intende versare l'intero importo del bene al momento della stipula del preliminare, senza attendere quindi il negozio definitivo. Se così non fosse l'acquirente sarebbe fortemente penalizzato non riconoscendosi all'intero pagamento anticipato la possibilità di fare entrare l'acquirente nell'esclusiva titolarità del bene. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 703/22.
Il ricorso. Nel caso di specie la parte venditrice ha ritenuto che la Corte d'appello avesse sbagliato nel ritenere adempiuta l'obbligazione principale derivante dal contratto preliminare, con conseguente inadempimento all'obbligo di stipulare il contratto definitivo da parte del venditore. Secondo i Supremi giudici, però, si tratta di un ricorso basato esclusivamente su un elemento formale che non può inficiare in alcun modo la sostanza del negozio. In particolare la Corte d'appello ha ritenuto provato l'avvenuto pagamento del corrispettivo sulla base dell'interpretazione di una clausola presente nel contratto preliminare nella quale si leggeva chiaramente che il prezzo "era stato pagato per l'intero importo alla firma del preliminare". L'interpretazione data al contratto poteva spettare solo al giudice di merito e che è insindacabile da parte della Cassazione, trattandosi peraltro di un "ragionamento giuridico" che il Collegio ritiene plausibile.
Conclusioni. La Corte per concludere ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in 5.200 euro.