Valutazione circa l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato
Esecuzione della pena - Pena detentiva - Stato di salute del condannato - Accertamento della incompatibilità - Criteri.
Il giudizio di compatibilità dello stato detentivo con le condizioni di salute del condannato riguarda anche la verifica se la carcerazione, nel caso concreto, determina nel detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 27 novembre 2020 n. 33583
Esecuzione - Pene detentive - Istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per gravi motivi di salute - Accoglimento - Condizioni - Indicazione.
Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell'art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 19 giugno 2019 n. 27352
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica - Incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato - valutazione - Criteri.
In tema di differimento della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l'ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza e un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana, non potendo limitarsi a richiamare il sospetto (nella specie, riportato nella documentazione sanitaria acquisita), di un uso strumentale da parte del detenuto dell'accertata sintomatologia, ipoteticamente riconducibile ad una condizione di precarietà psico-fisica autoindotta.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 10 gennaio 2019 n. 1033
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica - Incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato - Valutazione - Criteri.
In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi a esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 27 novembre 2018 n. 53166
Pena - Esecuzione - Rinvio dell'esecuzione - Rinvio facoltativo - Grave infermità fisica - Obblighi di motivazione - Contenuti - Fattispecie.
In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve tener conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell'infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte al condannato dal sistema carcerario, anche dell'esigenza di non ledere il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost.. (Fattispecie, nella quale la Corte annullava con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di differimento della pena, con la quale i giudici avevano, con affermazioni apodittiche, ritenuto la compatibilità delle patologie accertate con il regime carcerario ed escluso che integrasse trattamento contrario al senso di umanità la detenzione intramoenia del condannato, ultrasettantenne, afflitto da patologia cardiaca gravissima e ad alto rischio, non emendabile e trattata farmacologicamente).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 25 gennaio 2016 n. 3262
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Patrocinio a spese dello Stato: falsità ed omissioni nell’istanza di ammissione
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