Valutazione delle condizioni ostative per l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Reato - Non punibilità per particolare tenuità del fatto - Condotta non abituale - Nozione - Condanna per reati della stessa indole.
In tema di elementi ostativi al riconoscimento del beneficio della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la preclusione opera nei confronti dei soggetti che abbiano subito condanne (almeno due) per reati della stessa indole passate in giudicato, risultando indifferente il dato connesso all'epoca in cui tali pronunce siano state adottate. Datazione che, mentre può essere determinante ai fini dell'apprezzamento del distinto profilo connesso all'applicazione della recidiva, non ha invece alcun concreto riflesso in ordine ai requisiti che, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, c.p., costituiscono impedimenti all'operatività dell'istituto deflattivo.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2020 n. 1213
Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Reato continuato - Presupposto ostativo del comportamento abituale - Configurabilità - Fattispecie.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, specie se consumati in un significativo arco temporale, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativo al riconoscimento del beneficio. (Fattispecie in tema di pluralità di truffe poste in essere da un medico ospedaliero che, omettendo di informare il datore circa la misura delle prestazioni eseguite intramoenia, induceva lo stesso in errore, conseguendo somme a titolo di indennità di esclusiva e di posizione non dovute).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 2 maggio 2019 n. 18192
Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Reato continuato - Compatibilità - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la causa di non punibilità in relazione ad ipotesi di continuazione tra reati commessi in tempi diversi).
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 19 ottobre 2018 n. 47772
Reato - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Condizione ostativa del 'comportamento abituale' - Accertamento - Condizioni.
In tema di applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudice non può ritenere sussistente la condizione ostativa del "comportamento abituale" sulla sola base di testimonianze da cui sia emersa la reiterazione da parte dell'imputato di condotte identiche a quella di cui all'imputazione (nella specie, appropriazione indebita di telefoni cellulari consegnati per effettuare delle riparazioni), quando di tali condotte non si conosce se abbiano formato oggetto di accertamento processuale e, prima ancora, se abbiano dato luogo a denunce o querele. (In motivazione, la Corte ha indicato al giudice del rinvio la necessità di valutare eventuali elementi oggettivi di fatto che possano consentire ovvero escludere l'applicazione della causa di non punibilità).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 26 settembre 2018 n. 41774
Reato - Cause di non punibilità - Esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Condizioni ostative - Abitualità del comportamento - Rilevanza di mere denunce - Esclusione. (C.p. articolo 131-bis)
La mera presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di «precedenti di polizia», di cui si ignora l'esito, non può, di per sé, costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del Cp. Il giudice, quindi, ove risultino in atti denunzie o precedenti di polizia, ove sollecitato dalla difesa o anche di ufficio, deve verificare l'esito di tali segnalazioni, per trarne l'esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, la abitualità del comportamento dell'imputato.
• Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 15 novembre 2018 n. 51526
Reato - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Presupposto ostativo del comportamento abituale - Nozione.
Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.).
• Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 6 aprile 2016 n. 13681