Civile

Valutazione della tempestività del ricorso per cassazione spedito a mezzo posta

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a cura della Redazione Lex 24

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Omesso deposito del ricorso spedito a mezzo posta - Causa impeditiva costituita dal disservizio postale - Istanza di rimessione in termini formulata solo con memoria ex articolo 380 bis del Cpc - Inammissibilità - Fondamento.
In caso di omesso deposito in cancelleria del ricorso in cassazione inviato a mezzo posta e mai consegnato per un disservizio postale, è inammissibile, in quanto intempestiva, l'istanza di rimessione in termini formulata con la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., nell'imminenza della camera di consiglio, a notevole distanza di tempo dalla spedizione del plico, attesa la possibilità di conoscere, attraverso i servizi on line di Poste Italiane s.p.a., la data di consegna della raccomandata e, dunque, di acquisire consapevolezza, in tempi ragionevoli, della causa impeditiva.
•Corte di cassazione, sezione VI - L, ordinanza 17 luglio 2014 n. 16423

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Deposito di atti - Spedizione a mezzo del servizio postale - Data di consegna del plico all'ufficio postale - Rilevanza esclusiva - Fondamento.
Ai fini della valutazione della tempestività del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 cod. proc. civ.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 3 marzo 2010 n. 5071

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Deposito di atti - Invio a mezzo posta - Tempestività - Rilevanza della data di spedizione del plico.
Nel caso in cui il ricorso per cassazione sia spedito per posta, ai fini del rispetto del termine di deposito di cui all'art. 369 cod. proc. civ. è sufficiente che il plico sia spedito prima dello scadere del termine di venti giorni decorrenti dalla notifica, non rilevando che esso pervenga nella cancelleria della Corte successivamente allo spirare di tale termine.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2007 n. 14759

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Deposito di atti - Termine - Decorrenza - Dies a quo - Notifica a mezzo posta - Data di consegna del plico al destinatario - Rilevanza esclusiva.
Il principio sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, ma non anche con riguardo alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso ex articolo 369 cod. proc. civ.; pertanto, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, previsto dall'articolo 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità, decorre dalla data di consegna del plico al destinatario.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2007 n. 14742

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