Vanno dichiarati i rischi di cambio dei mutui in valuta
I rischi di cambio provocati dalla conclusione di contratti di mutuo in valuta estera devono essere indicati ai clienti. Maggiore trasparenza, quindi, nelle informazioni che un istituto finanziario deve trasmettere a chi contrae un mutuo e più chiarezza sull'impatto che le fluttuazioni di valuta estera potrebbero avere sul tasso di interesse. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a intervenire, nel segno della tutela rafforzata dei consumatori, con la sentenza depositata ieri nella causa C-186/16. Al centro della pronuncia, i doveri degli istituti finanziari nei casi di mutuo in valuta estera.
Questi i fatti che hanno portato all'intervento di Lussemburgo. Alcuni clienti avevano sottoscritto un mutuo con una banca rumena. Nel contratto era indicato che il rimborso dei crediti doveva avvenire nella stessa valuta estera nella quale erano stati concessi, ossia in franchi svizzeri. Le oscillazioni dei tassi di cambio avevano procurato perdite ai mutuatari che si sono rivolti ai giudici rumeni chiedendo di dichiarare le clausole, relative alla valuta di rimborso, abusive anche perché, a loro avviso, la banca era in grado di prevedere le fluttuazioni. La Corte di appello, prima di decidere, ha chiesto aiuto agli eurogiudici sull'interpretazione della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Prima di tutto, la Corte ha chiarito che le clausole contrattuali che riproducono una disposizione legislativa o regolamentare di natura imperativa sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva. Sul punto, i giudici Ue passano la parola ai tribunali interni chiamati ad accertare se la clausola in base alla quale il credito deve essere rimborsato nella stessa valuta nella quale è stato concesso sia classificata tra quelle imperative in base al diritto interno. La Corte Ue ha poi fornito le coordinate per individuare le clausole che costituiscono “oggetto principale del contratto” e che, in base all'articolo 4, non possono essere considerate abusive a condizione che siano formulate “in modo chiaro e comprensibile”. Sul punto, la Corte chiede una valutazione caso per caso tenendo conto che l'obbligo di trasparenza non è certo limitato alla comprensione sul piano formale ma, al contrario, deve essere interpretato in modo estensivo per assicurare alla parte che si trova in una situazione di inferiorità, ossia il consumatore, ampia tutela. Questo vuol dire - osserva la Corte – che il consumatore deve essere messo nelle condizioni di valutare, con “criteri precisi e affidabili”, gli effetti delle clausole sulla valuta del mutuo. Un parametro essenziale, per la valutazione, è l'indicazione dell'impatto sulle rate di rimborso legato a un forte deprezzamento della moneta dello Stato membro in cui il consumatore è domiciliato. Questo in linea con le indicazioni fornite dal Comitato europeo per il rischio sistemico nelle raccomandazioni del 2011 con le quali è stato chiesto agli istituti finanziari di fornire «ai prenditori di mutuo informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere decisioni prudenti e consapevoli». Per gli eurogiudici, poi, la valutazione del carattere abusivo va fatta nel momento della conclusione del contratto alla luce dell'insieme delle circostanze di cui il professionista «poteva essere a conoscenza».