Penale

Vecchie tarature in ritardo ma etilometro ok

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di Marisa Marraffino

L’alcoltest è valido se l’ultima taratura dell’etilometro ha rispettato la cadenza annuale, anche se quelle precedenti erano state in ritardo. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza n. 24424 dell’8 giugno, che ha ritenuto affidabile l’apparecchio anche se dal libretto metrologico risultavano verifiche periodiche precedenti effettuate oltre l’ anno. Quella che rileva è l’ultima, che va eseguita entro un anno dalla precedente.

Ogni etilometro va accompagnato dal libretto metrologico e secondo l’articolo 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada va sottoposti a verifiche di funzionalità annuali. La Cassazione dà un’interpretazione estensiva della validità delle misurazioni, per cui basta tener conto dell’ultima taratura. A condizione che si rispetti il comma 8 dell’articolo 379: in caso di esito negativo delle verifiche, l’apparecchio va ritirato dall’uso.

Se è pacifico che è onere dell’accusa dimostrare che l’etilometro sia stato regolarmente tarato, non sempre chi è sottoposto ad alcoltest chiede poi al Csrpad (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi, che svolge le verifiche) del ministero delle Infrastrutture una copia del libretto metrologico dell’apparecchio per contestarne la funzionalità: la possibilità di estinguere il reato di guida in stato di ebbrezza con lavori di pubblica utilità di esito positivo (articolo 54 del Dlgs 274/2000) e le difficoltà del Csrpad degli anni passati hanno fatto sì che in molti casi il difetto di funzionalità degli apparecchi non sia stato eccepito in sede processuale, facendo restare operativi anche esemplari non tarati. Il vizio procedurale - sostiene adesso la Cassazione – viene sanato se negli anni successivi l’apparecchio è regolarmente sottoposto alle verifiche.

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