Vendita, la denuncia di vizi ai fini della garanzia non richiede un'esposizione dettagliata
Vendita - Garanzia per vizi - Denuncia dei vizi - Analiticità -
L'acquirente al fine di conservare il diritto alla garanzia, a norma dell'articolo 1495 cod. civ., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 28 ottobre 2019 n. 27488
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzia dei vizi - Analiticità - Necessità - Esclusione - Fondamento.
La denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e 1495 c.c., non richiede un'esposizione dettagliata, in quanto la finalità di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una denuncia generica, purché essa renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 dicembre 2015 n. 25027
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denunzia dei vizi
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la denunzia dei vizi della stessa da parte del compratore (o di un suo rappresentante), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 cod. civ., può essere fatta, in difetto di una espressa previsione di forma, con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati e, quindi, anche con una telefonata.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 aprile 2003 n. 5142
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - In genere (nozione, distinzioni)
La denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1492 e 1495 cod. civ. non deve consistere necessariamente in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la "res vendita", poiché` in considerazione della finalità della denunzia consistente nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e contemporaneamente in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, una denuncia generica può essere idonea allo scopo, sempreché con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 maggio 2000, n. 6234