Civile

Verifica di scrittura privata disconosciuta in appello proponibile con la costituzione in udienza

L’istanza di verificazione del documento, disconosciuto dall’appellante - contumace in primo grado - solo con l’atto impugnatorio, ha natura istruttoria e non soggiace al termine dell’appello incidentale

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di Paola Rossi

L’istanza di verificazione della scrittura privata che sia stata disconosciuta con l’atto introduttivo dell’appello, promosso dalla parte rimasta contumace in primo grado, è tempestiva anche se proposta dalla parte appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame e depositata entro la prima udienza. Non è richiesto che tale istanza, avente natura e finalità di carattere istruttorio, sia avanzata nel termine previsto per l’interposizione dell’appello incidentale.

La Corte di cassazione civile ha precisato - con la sentenza n. 19024/2024 - il termine massimo entro cui è possibile instaurare il sub-procedimento incidentale di verificazione della scrittura privata (disconosciuta con l’atto di appello dalla parte che non ha partecipato al giudizio di primo grado) negando che tale istanza soggiaccia ai termini per proporre l’appello incidentale, in quanto ha natura istruttoria. Infatti, essa è preordinata alla proficua utilizzazione della prova documentale e non è confutativa delle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado.
Per contro - ai sensi dell’articolo 345 del Codice di procedura civile - non è ammissibile la proposizione per la prima volta in appello di una istanza di verificazione di scrittura privata prodotta in primo grado e che sia stata disconosciuta in quella sede a norma dell’articolo 214 del Cpc.

Il disconoscimento in appello
Quando il disconoscimento è avvenuto solo con l’atto di appello la domanda dell’appellato di verificare la scrittura privata non soggiace quindi al termine per la proposizione dell’appello incidentale, cioè 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione. Quindi non si poteva affermare - come fatto dalla sentenza ora annullata - che la comparsa di costituzione e risposta, (recante l’istanza di verificazione) in quanto prima difesa utile dell’appellato, successivamente alla proposizione del gravame contenente il disconoscimento, fosse atto da depositare ai sensi dell’articolo 343 del Codice di procedura civile, che fissa infatti il termine di decadenza per avanzare appello incidentale.

La natura istruttoria dell’istanza di verificazione
L’istanza di verificazione non può essere equiparata alla proposizione di un gravame incidentale, avendo piuttosto un rilievo (interinale) strumentale rispetto al disconoscimento operato dalla controparte, allo scopo di consentire l’utilizzazione a fini decisori del documento disconosciuto. Quindi la sua natura e finalità istruttorie derivano dal fatto che l’istanza punta all’utilizzazione della prova documentale disconosciuta e non a confutare le ragioni espresse dalla sentenza di primo grado.

Il caso risolto
Nel caso concreto al disconoscimento in appello è seguita l’istanza incidentale di verificazione, proposta con l’atto di comparsa di risposta depositata dall’appellato alla prima udienza del giudizio d’appello indicata in citazione. Ciò che rende tempestiva l’istanza dell’appellato.
In effetti, la finalità istruttoria, che emerge dal sopravvenuto disconoscimento, operato solo con la citazione introduttiva dell’impugnazione, deriva dalla facoltà di richiedere nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti in appello (nei casi eccezionali previsti) ammessa dall’articolo 345, terzo comma, del Cpc solo quando la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile. Di conseguenza l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta con l’atto introduttivo dell’appello può avvenire non in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, ma al più fino alla costituzione dell’appellato. Ciò risponde all’esigenza - afferma la Cassazione - di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento, a meno che la formazione documentale da esibire non sia successiva.

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