Famiglia

Violenza sulle donne: quei paradossi della sospensione dalla successione a tutela degli orfani per crimini domestici

Il Senato ha dato il via libera al Ddl di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.Ma cosa succede in ambito successorio?

di Valeria Cianciolo

Questa settimana l’Assemblea del Senato ha dato il via libera al Ddl di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio (Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 011 del 24 novembre 2022).

La giornata delle vittime di violenza e la necessità di tutela degli orfani

Nella giornata di venerdì 25 novembre 2022 dedicata alla violenza sulle donne, occorre fare una riflessione anche sugli orfani per crimini domestici che in Italia si stima ad oggi, siano 2.000. Ma forse saranno di più. Non sono numeri, ma persone che hanno assistito a violenze domestiche, testimoni inermi di una tragedia che li accompagnerà tutta la vita.

Se da un lato c’è l’esigenza impellente di fermare questa insensata scia di sangue e di violenza, dall’altro, c’è la necessità di far fronte anche economicamente alle esigenze implicate dal fenomeno, come il diritto allo studio, l’accesso privilegiato al mondo del lavoro, l’assistenza medico psicologica.

L'articolo 11 della  legge  11  gennaio  2018,  n.  4, è stato modificato dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere) prevedendo un fondo in favore  degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie.

Il nodo dolente del diritto successorio degli orfani

Ma cosa succede in ambito successorio?

L'articolo 1, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n. 4, disponendo in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, delinea la categoria degli orfani per crimini domestici, definiti come «I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza».

L'articolo 5, comma 1, legge 11 gennaio 2018, n. 4 ha aggiunto all’interno del Codice civile, l'articolo 463 - bis. codice civile che, per come formulato, parrebbe essere una norma solo incidentalmente a vantaggio di questa nuova categoria di orfani, intendendo per tali anche quelli che non siano figli del presunto omicida, ma di una relazione precedente.

Quale la differenza rispetto all’articolo 463 codice civile?

La sanzione dell’indegnità prevista dall’articolo 463 codice civile costituisce non un’ipotesi di incapacità a succedere, che presupporrebbe la mancanza di delazione, ma una causa di esclusione dalla successione che opera solo se vi è una specifica domanda. L’articolo 463-bis del codice civile di nuovo conio, prevede una nuova misura civilistica, la sospensione dalla successione ed indica quali soggetti passivi: il coniuge, anche legalmente separato, o la parte dell'unione civile, indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile. In forza del comma 2, si tratta di una misura che potrebbe perfino ricadere sui figli, oltre che sul fratello o sulla sorella, nei casi, rispettivamente, di omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o di entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Dunque, l’ambito di applicazione dell'articolo 463 - bis non corrisponde con quella del n. 1 dell'articolo 463 del codice civile, prevedendo uno strumento provvisorio ed automatico solo se l'omicidio o il tentativo di omicidio, sia compiuto da determinati soggetti senza, peraltro, che abbia rilievo, almeno nell'immediato, la ricorrenza di cause che escludono la punibilità.

Gli effetti giuridici della misura interessano tutti i chiamati in subordine dell'indagato, indipendentemente dalla qualità di figlio o di familiare o dal titolo della successione, ex lege o per testamento. Per questo motivo, pare corretto affermare che la norma non tutela tanto gli interessi successori degli orfani dei crimini domestici, ma colpisca, per quanto in via cautelare, alcune condotte a rilevanza penale, tenute, nei confronti del de cuius o del futuro de cuius, dai suoi più prossimi congiunti. È sufficiente che, a carico di costoro, risulti, per quei fatti, un'iscrizione, da parte del Pubblico Ministero, nel registro delle notizie di reato (articolo 335 c.p.p.) e una comunicazione della stessa, senza ritardo, alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

Nel momento in cui è comunicata l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, la sospensione dalla successione è automatica ed opera in via cautelare e provvisoria, profili questi che rimarcano la differenza rispetto alla sanzione dell'indegnità a succedere, la quale, come sopra specificato, al di fuori delle ipotesi che concretano anche un reato, necessita di un impulso di chi ne abbia interesse, e diviene esecutiva solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva.

L’articolo 5 comma 2, legge 11 gennaio 2018, n. 4 ha anche introdotto all’interno del codice di procedura penale, l’articolo 537-  bis, in forza del quale: “Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.” La conseguenza civilistica è, dall'articolo 5, comma 3, estesa anche al patteggiamento (articolo 444 Cpp).

Se il quadro normativo è questo, una volta che la persona imputata sia stata condannata in sede penale,  non potrà essere più tra i soggetti chiamati all’eredità della sua vittima e, non potrà accettare l’eredità né ovviamente, disporre dei beni in essa ricompresi, anche nel caso di tentato omicidio.

Concretamente, gli effetti giuridici della sospensione si traducono nell'apertura di un procedimento di giacenza ereditaria, ex articolo 528 codice civile. La giacenza cessa al momento del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di proscioglimento: in questo caso, riprenderà pieno vigore la delazione o la qualità di erede in capo al soggetto, oppure, al contrario, al momento della condanna o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, la quale determinerà l'esclusione dalla successione del reo.

In realtà, la norma pare richiamare soltanto il meccanismo della nomina del curatore che dovrà avvenire d'ufficio da parte del tribunale del circondario dell'aperta successione, una volta ricevuta quella comunicazione, ma non richiede gli altri presupposti dell'istituto della giacenza. Potrebbe accadere, infatti, che la comunicazione dell'avvenuta iscrizione di uno dei familiari nel registro delle notizie di reato avvenga quando l'indagato o gli altri delati siano già divenuti eredi e/o siano entrati nel possesso dei beni ereditari: questo, perché la sospensione dalla successione è prodromica alla pronunzia di indegnità, e che potrebbe sopraggiungere dopo l'acquisto della qualità di erede, purché non sia intervenuta la prescrizione del reato che  impedirebbe la condanna anche alla pena civilistica accessoria.

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