Civile

Volo cancellato, sì al danno morale se il pregiudizio è “grave”

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 33276 depositata il 29 novembre, accogliendo (con rinvio) il ricorso di un uomo che non aveva potuto partecipare alle esequie del padre

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di Francesco Machina Grifeo

La compagnia aerea deve risarcire anche il “danno non patrimoniale” se la cancellazione del volo ha comportato l’impossibilità di partecipare ai funerali di un genitore. Le “relazioni familiari” infatti sono tutelate dalla Costituzione e la mancata partecipazione all’ultimo saluto non può essere derubricata a mero “pregiudizio bagatellare”, superando, al contrario, quella soglia di gravità che rende il danno risarcibile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 33276 depositata il 29 novembre, accogliendo (con rinvio) il ricorso di un uomo che non aveva potuto partecipare alle esequie del padre ed affermando un prinicipio di diritto.

Il Tribunale di Busto Arsizio, in qualità di giudice d’appello, aveva confermato la condanna del vettore aereo Air Italy s.p.a. (già Meridiana fly s.p.a.) a risarcire la somma di 600,00 euro per volo cancellato (ai sensi del Regolamento Ce n. 261/2004), e l’ulteriore somma di 46,00 euro per spese. Aveva invece respinto le domande di risarcimento del danno patrimoniale per la “lunga attesa” in aeroporto, il pernottamento in albergo, i costi di bevande e mezzi di trasporto e soprattuto per il “danno esistenziale, rectius non patrimoniale, per non aver potuto partecipare a causa della cancellazione del volo alle esequie del padre”.

Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, spiega la Cassazione, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorrono altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro, a tre condizioni: a) che l’interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (n. 26972/2008).

Inoltre, siccome il danno non patrimoniale non è in re ipsa, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, tale danno deve sempre essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni.

E per la Corte di Giustizia UE quando la compensazione pecuniaria (Regolamento 261/2004) non copre interamente il danno materiale morale subito, i passeggeri possono chiedere il risarcimento supplementare (sentenza del 13/10/2011, C-83/10, Sousa Rodriguez e altri).

Il giudice di secondo grado invece “non ha fatto buon governo dei suindicati principi”, in quanto ha omesso di valutare se il pregiudizio non patrimoniale abbia superato quella soglia di sufficiente gravità individuata in via interpretativa dalla giurisprudenza e lo ha invece “sbrigativamente qualificato in termini di lievità e di totale irrilevanza”, senza considerare che le relazioni familiari godono di tutela costituzionale (articoli 29 e 30 Cost.) e che secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto “costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita, per cui la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall’altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto può ragionevolmente essere collocata nell’ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del giudice di merito, nell’ambito del pregiudizio bagattellare”.

Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “premesso che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, l’impedimento alla partecipazione delle esequie di un genitore determinata da inadempimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale”.

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