Amministrativo

Ddl liberalizzazioni: l’avvocato “recupera” il socio di capitale

di Marcello Clarich e Giuliano Fonderico

L’Italia come la Francia, o quasi. Il disegno di legge in tema di liberalizzazioni e di promozione della concorrenza approvato dal Consiglio dei ministri la settimana scorsa si inserisce in un percorso di riforme strutturali richieste dall’Unione europea ai paesi a crescita ridotta e con un equilibrio dei conti pubblici precario.

Da questo punto di vista i nostri cugini francesi, con la cosiddetta legge Macron, dal cognome del ministro dell’Economia francese , ci ha dato il buon esempio. La legge in questione, che tra le altre misure volte a promuovere la crescita economica rimuove divieti all’apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, è stata molto contestata delle stesse forze politiche che sostengono il Governo. In presenza del rischio di una bocciatura parlamentare e di conseguenze negative nel negoziato con la Commissione europea sugli obiettivi di riduzione del disavanzo di bilancio, il primo ministro Manuel Valls, ha fatto uso di un potere costituzionale eccezionale, utilizzato l’ultima volta nove anni fa. Questo potere consente di superare il veto parlamentare e di far entrare in vigore una legge anche senza il voto in aula, salva la possibilità del Parlamento di far cadere il Governo (una sorta di superfiducia).

Le finalità del Ddl concorrenza - Il disegno di legge varato dal nostro Governo fa seguito ai tentativi ripetuti, sollecitati negli anni passati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di aprire maggiormente vari settori economici alla concorrenza. Molte delle misure, del resto, sono riprese dall’ultima segnalazione dell’Autorità per la legge annuale sulla concorrenza.

Le ricette contenute nel disegno di legge non sono dunque nuove. L’articolato, che rispetto alla bozza originaria circolata nelle settimane scorse ha perso pezzi importanti, può essere letto secondo la logica del bicchiere “mezzo pieno o mezzo vuoto”.

Un bicchiere “mezzo pieno” - Il bicchiere “mezzo pieno” contiene anzitutto disposizioni in tema di mercati finanziari, per lo più nel settore assicurativo e, in misura minore, nel campo bancario e in quello dei fondi pensione. Gli altri settori toccati corrispondono ad alcuni servizi pubblici liberalizzati (comunicazioni, energia e poste), ai servizi professionali (avvocati e notai) e alla vendita dei farmaci.

Le misure sono di varie specie. Alcune di esse sono “liberalizzazioni” in senso stretto, che cioè riducono o eliminano i vincoli amministrativi all’esercizio di attività economiche o superano modelli di fornitura pubblicistici. Se ne trovano per i servizi professionali, per la vendita dei farmaci e per taluni servizi industriali di livello nazionale. Altre sono misure “consumeristiche” che prevedono obblighi sulla trasparenza e confrontabilità delle offerte, discipline per promuovere la “mobilità” della clientela da un operatore all’altro o che stabiliscono veri e propri equilibri particolari nei rapporti contrattuali, ad esempio imponendo “sconti significativi” o la gratuità di servizi accessori. Altre ancora, concentrate nel campo assicurativo, sono misure di standardizzazione del contenzioso, volte a dare maggiore prevedibilità agli esiti dei giudizi e contenere l’uso fraudolento del processo. Insomma, il Ddl conferma la prassi di dare alle norme di liberalizzazione molte anime, forse anche per precostituire una legittimazione politica più solida e “bipartisan” nel percorso di approvazione parlamentare.

Se si scende nel dettaglio, le misure di liberalizzazione in senso stretto più interessanti sono quelle sui servizi professionali. Le disposizioni sugli avvocati fanno marcia indietro su scelte compiute, poco più due anni fa, dalla legge di riforma forense. Il Ddl fa cadere divieti - sulla partecipazione a più associazioni professionali - e apre l’esercizio in forma societaria senza limiti particolari per i soci “capitalisti”. Sui notai il Ddl allenta le maglie dell’accesso alla professione, rimuove i limiti territoriali all’esercizio e apre agli avvocati alcune transazioni minori (atti su immobili non abitativi di valore inferiore a 100.000 euro). Per la vendita al dettaglio dei farmaci il Ddl si limita a eliminare limiti all’esercizio in forma societaria. Nei servizi industriali, il Ddl taglia anche l’ultimo residuo di riserva di attività in materia postale, le notificazioni degli atti giudiziari che oggi possono essere svolte solo da Poste Spa. Nei mercati energetici, il Ddl sceglie di abbandonare definitivamente il “servizio pubblico” e far passare tutti i clienti al mercato libero. L’impatto in questo caso sarebbe significativo e lo stesso Ddl prefigura un percorso transitorio da qui al 2018, nel quale dovrebbero essere monitorate le variabili sugli effettivi spazi di mobilità per la clientela.

Nel campo “consumeristico”, il panorama degli interventi è più variegato. Il Ddl apporta molte modifiche e integrazioni al codice delle assicurazioni private, sulla trasparenza delle condizioni, sull’assegnazione delle classi di merito e sugli sconti da applicare ai premi base. Norme simili si trovano, almeno in parte, per i servizi bancari, anche in recepimento della direttiva Ue del 2014 sulla “confrontabilità” dei prodotti bancari. Il tema della mobilità dei clienti viene invece affrontato per i fondi pensione e per i servizi di comunicazione e audiovisivi, rafforzando obblighi già esistenti o eliminando limiti previsti dalle norme anteriori.

Queste misure “consumeristiche” hanno talvolta un contraltare. Nel campo assicurativo , il Ddl contiene disposizioni processuali volte a scoraggiare le frodi - ad esempio, valore probatorio delle “scatole nere”, oneri di tempestività nell’individuazione dei testimoni, segnalazioni alla procura per i testimoni “recidivi” - e a consentire il calcolo dei danni secondo criteri omogenei. Questa parte del Ddl sembra dunque volere conquistare il favore delle imprese del settore, quasi a bilanciare le concessioni in favore dei consumatori. Molti di questi interventi sembrerebbero però richiedere affinamenti in corso d’opera o anche un ripensamento di fondo. Le regole sui testimoni, ad esempio, irrigidiscono l’articolazione della prova senza benefici apprezzabili. Alcuni vincoli alle scelte del danneggiato sono poi difficilmente spiegabili, anche sotto il profilo delle garanzie costituzionali sulla tutela dei diritti.

Il bicchiere “mezzo vuoto” - Quanto al bicchiere “mezzo vuoto”, è stata lasciata cadere anzitutto la proposta di aprire a una maggior concorrenza il settore del trasporto pubblico locale. Si è perduta anche un’ennesima occasione per aprire alla concorrenza l’intero comparto dei servizi pubblici locali e delle società pubbliche. Ma su questo versante sono in corso di elaborazione da parte del Governo altre iniziative legislative. Anche il servizio taxi è rimasto fuori dal perimetro delle liberalizzazioni.

È stato abbandonato poi il tentativo di vietare alle autorità portuali la gestione diretta o con proprie società partecipate delle attività economiche connesse alla gestione dei porti imponendo l’obbligo di esternalizzazione con gara.

Anche in materia di commercio, un’ulteriore “lenzuolata” liberalizzante, dopo quella approvata all’epoca del governo Monti, poteva essere opportuna.

La lista dei desideri potrebbe essere lunga. In sede parlamentare le categorie incise faranno sentire la voce per annacquare il disegno legge. Il Governo italiano non ha poteri eccezionali analoghi a quelli utilizzati oltralpe per varare la legge Macron, ma dispone sempre dell’arma utilizzata con frequenza anche nell’ultimo anno: il voto di fiducia.

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di Marcello Clarich, Ordinario di Diritto amministrativo presso l’università “Luiss-Guido Carli” di Roma e

Giuliano Fonderico, Avvocato e docente di diritto e regolazione pubblica dell’economia presso l’Università “Luiss-Guido Carli” di Roma

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