Penale

Falsità e omissioni nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio

a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Gratuito patrocinio - Istanza - Art. 95 T.U. spese di giustizia - Falsità od omissioni - Verifica dell'elemento soggettivo del reato.
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 95, T.U. spese di giustizia, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice verificare l'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso; occorre cioè verificare se, alla stregua delle risultanze processuali, la falsità o l'omissione fosse realmente espressiva di deliberato mendacio o reticenza sulle effettive condizioni reddituali o non fosse piuttosto frutto di disattenzione, come tale non qualificabile come dolo.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 6 dicembre 2019 n. 49572

Falsa dichiarazione dei redditi ex art. 95 dpr n. 115/92 - Errore incolpevole - Determinazione del reddito imponibile - Inammissibilità.
La responsabilità per il reato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115/2002 non deriva dalla riconosciuta e dichiarata consapevolezza delle conseguenze anche penali delle falsità eventualmente contenute nella dichiarazione resa ai fini della ammissione al beneficio, bensì dalla violazione della medesima norma, che riconduce la sanzione penale alla falsità totale e parziale, nonché alle omissioni della dichiarazione sostitutiva della certificazione, non potendo neppure di regola assumere rilievo la deduzione di una ignoranza incolpevole, ai sensi dell'articolo 47 c.p., in quanto gli articoli 76 e 79 T.U. Spese di giustizia che vengono richiamati dall'articolo 95 cit. legge, non costituiscono norme extra penali, in quanto non possono ritenersi del tutto estranee al settore di appartenenza, o destinate a regolare rapporti avulsi dalla disciplina penalistica, inserendosi al contrario nello stesso contesto normativo ove è collocata la norma incriminatrice e segnando appunto il confine delle condizioni di reddito oltre le quali, la manifestazione del richiedente è suscettibile di sanzione penale.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 24 luglio 2019 n. 33257

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Dichiarazioni sostitutive e altre comunicazioni sul limite di reddito - Falsità e omissioni - Reato di cui all'art. 95, d.p.r. n. 115 del 2002 - Verifica dell'elemento soggettivo del reato - Necessità.
Le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 95, d.P.R. n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico rigorosamente provato che esclude la responsabilità per un difetto di controllo da considerarsi condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 14 febbraio 2018 n. 7192

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 - Effettiva sussistenza di un reddito che consenta l'ammissione al beneficio - Inutilità del falso - Verifica dell'elemento soggettivo - Necessità.
In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non è sufficiente che l'istanza contenga falsità od omissioni, dovendo il giudice procedere a una rigorosa verifica dell'elemento soggettivo del reato, al fine di escludere l'eventuale inutilità del falso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato, il cui reddito non era ostativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza adeguatamente motivare sulla inattendibilità della prospettazione difensiva secondo la quale il fatto era ascrivibile a un errore dovuto al rilascio di due distinti Cud).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 ottobre 2017 n. 45786

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