Comunitario e Internazionale

Corte Ue: l'Italia ha sistematicamente violato la direttiva sulla qualità dell'aria

Tra il 2008 e il 2017 i valori massimi applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 sono stati superati in maniera continuativa

di Francesco Machina Grifeo

L'Italia ha sistematicamente violato i limiti imposti dal diritto Ue sulla qualità dell'aria . I valori massimi applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 sono stati, infatti, superati in maniera continuata tra il 2008 e il 2017. Lo ha stabilito la Corte Ue, nella sentenza nella causa C- 644/18 - Commissione contro Italia - depositata oggi , aggiungendo che il "superamento è tuttora in corso''. Coinvolte tutte le area industriali del nord e gli agglomerati delle principali città come : Milano, Torino, Venezia-Treviso, Roma ma anche Napoli e Palermo.

Per ora l'Italia non deve pagare sanzioni. Siamo infatti davanti ad una procedura per inadempimento sulla base del art. 258 TFUE, quindi alla constatazione guridica di una infrazione. Deve però prendere le misure necessarie il piu presto possibile. Se la Commissione europea non è convinta, infatti, puo iniziare una nuova procedura (ex art. 260 TFUE) e a quel punto puo infliggere sanzioni finanziarie, anche giornaliere per ogni giorno in cui continua l'infrazione.

Nel 2014, la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti dell'Italia per il superamento, in un certo numero di zone , dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla direttiva «qualità dell'aria» e per non aver adottato misure adeguate per invertire la tendenza. Ritenendo insufficienti i chiarimenti forniti dall'Italia la Commissione, il 13 ottobre 2018, ha proposto ricorso alla Cgue.

La Corte , anzitutto, ricorda che il fatto di superare i valori limite fissati per le particelle PM10 è sufficiente, di per sé, per poter accertare un inadempimento alle disposizioni della direttiva «qualità dell'aria». In particolare, la Corte dichiara che, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per le particelle PM10 sono stati regolarmente superati nelle zone interessate. Secondo la Corte, il fatto che i valori limite non siano stati superati nel corso di taluni anni non osta all'accertamento. Inoltre, è irrilevante che l'inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro , dalla sua negligenza, oppure da difficoltà tecniche o strutturali.

L'Italia, infatti, si era difesa sotenendo che alcune fonti di inquinamento non potevano esserle imputate in quanto influenzate dalle politiche europee, o derivanti dalle particolarità topografiche e climatiche delle zone interessate. Infine, la Corte precisa che il superamento dei valori limite, anche nell'ambito di una sola zona, è di per sé sufficiente perché si possa dichiarare un inadempimento alle summenzionate disposizioni della direttiva «qualità dell'aria».

In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla mancata adozione di misure adeguate, la Corte ricorda che lo Stato membro è tenuto a redigere un piano relativo alla qualità dell'aria che preveda misure adeguate affinché il periodo di superamento di tali valori limite sia il più breve possibile. L'Italia invece "non ha manifestamente adottato, in tempo utile, le misure in tal senso imposte". Infatti, il superamento dei valori limite giornaliero e annuale fissati per le PM10 è rimasto sistematico e continuato per almeno otto anni nelle zone interessate. Mentre le misure previste dai piani per la qualità dell'aria sono state previste solo in tempi estremamente recenti e molti di questi piani hanno una durata di realizzazione troppo lunga che arriva anche a due decenni.

La Corte, infine, pur riconoscendo che la direttiva «qualità dell'aria» non può imporre che le misure adottate da uno Stato membro garantiscano il rispetto immediato dei valori limite per poter essere considerate adeguate, sottolinea che l'approccio dell'Italia si risolverebbe nell'ammettere una proroga generale, eventualmente sine die, del termine per rispettare tali valori.


Queste le zone fuori soglia giornaliera:
– a partire dal 2008 e fino all'anno 2017 incluso: valle del Sacco; zona di risanamento – Napoli e Caserta; Emilia Romagna, Pianura ovest e Pianura Est; agglomerato di Milano; agglomerato di Bergamo; agglomerato di Brescia; Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A e B e fondovalle D; Piemonte, pianura e collina;
– a partire dal 2008 e fino al 2016 incluso agglomerato di Roma;
– a partire dal 2009 e fino al 2017 incluso: agglomerato di Venezia-Treviso; agglomerato di Padova; agglomerato di Vicenza; agglomerato di Verona; zona A1 - provincia del Veneto;
– dal 2008 al 2013, e poi nuovamente dal 2015 al 2017, zona di Prato-Pistoia;
– dal 2008 al 2012, e poi nuovamente dal 2014 al 2017 zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese e agglomerato di Torino;
– dal 2008 al 2009, e dal 2011 al 2017, nelle zone Conca Ternana e zona costiera collinare di Benevento;
– nel 2008, e dal 2011 al 2017, nella zona Puglia – area industriale, nonché dal 2008 al 2012 e negli anni 2014 e 2016 agglomerato di Palermo

Queste le zone fuori dal valore limite annuale: valle del Sacco dal 2008 fino al 2016 incluso; agglomerato di Venezia-Treviso negli anni 2009 e 2011, e nel 2015; agglomerato di Vicenza, negli anni 2011 e 2012, e nel 2015; agglomerato di Milano, dal 2008 al 2013 e nel corso del 2015, agglomerato di Brescia, Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A e B dal 2008 al 2013, e negli anni 2015 e 2017; agglomerato di Torino dal 2008 fino al 2012, e negli anni 2015 e 2017.

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