Penale

Pandemia e obbligo di permanenza domiciliare, i primi interventi dei Tribunali

Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia afferma l'illegittimità del DPCM del 8.3.2020 la cui applicazione determina "un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare" assimilabile a una "sanzione penale restrittiva della libertà personale"

di Valeria Logrillo*

Da oltre un anno le libertà fondamentali che ciascuno esercitava nella propria quotidianità sono state gravemente limitate per far fronte al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19.

Tra i diritti compromessi ci sono i più essenziali: la libertà personale, la libertà di movimento e di circolazione, il diritto alla privacy, alla salute, allo studio e molti altri ancora.

Qualcuno ha da tempo avviato un dibattito, più o meno sereno, domandandosi se i numerosi D.P.C.M. potessero limitare per un tempo così prolungato diritti così importanti.

In questo contesto ha fatto molto discutere la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Emilia .

In particolare, il procedimento era a carico di due persone accusate del delitto di "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" previsto dall' art. 483 del codice penale «perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dell'abitazione in contrasto con l'obbligo imposto dal DCPM 08.03.2020, attestavano falsamente ai Carabinieri di Correggio: G. R. di essere andata a sottoporsi ad esami clinici; C. D. di averla accompagnata (..)».

Il contenuto della dichiarazione era poi risultato falso, avendo il personale in forza al Comando Carabinieri di Correggio accertato che la donna quel giorno non aveva eseguito alcun accesso presso l'Ospedale indicato.

Il Giudice pur non mettendo in discussione il "fatto", quindi gli accertamenti effettuati dal Comando dei Carabinieri, ritiene di non dover procedere nei confronti degli imputati sulla base di alcuni presupposti:

- l'obbligo di permanenza domiciliare costituisce una misura restrittiva della libertà personale;

- la libertà personale può essere limitata solo mediante specifici atti giudiziari e in presenza di presupposti previsti dall'ordinamento;- quando il divieto di spostamento è assoluto, come previsto nei D.P.C.M., poiché il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione, è indiscutibile che si versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale ;

- il D.P.C.M. è un atto amministrativo che non risponde ai requisiti previsti, conseguentemente il Giudice ordinario deve procedere, direttamente, alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo per violazione di legge (Costituzionale).

Spiega infatti il Giudice che diverso è il caso della limitazione della libertà di circolazione – un diritto importante ma ‘inferiore' rispetto alla libertà personale – poiché si ha limitazione di libertà di circolazione quando viene inibito l'accesso a specifiche zone e non quando si impone un generalizzato obbligo di permanenza domiciliare.

Cosa accade quindi? Possiamo pensare che altri giudici dovranno seguire quanto affermato in questa sentenza?

In realtà no, il sistema italiano non si fonda sul "precedente giuridico" ma sull'interpretazione delle norme, applicata dal Giudice, nel caso concreto senza poter essere vincolato da quanto affermato da suoi pari in casi simili.

Fino a che quindi non vi sarà una pronuncia della Corte Costituzionale – cui è demandato il compito di verificare la conformità alla Costituzione delle leggi e degli atti aventi forza di legge – o della Corte di Cassazione – a cui spetta il compito, di assicurare l'uniforme interpretazione e applicazione del diritto – non sarà possibile prevedere le decisioni di altri Giudici in casi analoghi.

Nel mentre però è evidente che i principi giuridici enunciati dai magistrati di Reggio Emilia (e anche di Milano) potranno essere portati all'attenzione delle autorità giudiziarie in altri processi o, nel caso di emissione di sentenze sfavorevoli, posti alla base dei mezzi di impugnazione tenendo a mente che il delicato mondo del diritto deve tenere conto del bilanciamento di interessi rilevanti.

In un documento del 2013, l'attuale Ministro della Giustizia affermava:
" nessuno dei diritti costituzionali ha carattere assoluto, ma tutti possono e debbono essere contemperati con gli altri diritti e interessi costituzionalmente rilevanti; in secondo luogo, non esiste una gerarchia predeterminata in astratto tra i diritti e i valori costituzionali, ma il bilanciamento è un'operazione dinamica affidata in primo luogo al legislatore, su cui la Corte effettua il proprio compito di controllo; in terzo luogo, il bilanciamento richiede criteri di ragionevolezza e proporzionalità; infine, l'esito del bilanciamento non può mai essere il sacrificio totale di uno dei valori in gioco, perché di ciascuno deve essere preservato il nucleo essenziale."

Pur auspicando che nel prossimo futuro si potrà fare a meno delle attuali misure, bisogna attendere che venga operato un corretto bilanciamento tra i tutti i diritti costituzionali in gioco. Il rischio, nel frattempo, è quello di una disparità di trattamento per persone che hanno commesso la stessa azione – violazione delle indicazioni contenute nel D.P.C.M. – in base all'interpretazione che ne darà il Giudice del singolo procedimento.

_______

*A cura dell' Avv. Valeria Logrillo , Studio Legale Logrillo, Partner 24 ORE Avvocati

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©