Se il contratto con la Pa non viene perfezionato scatta il danno da perdita di chance
di Mauro De Filippis
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Lo ha stabilito l'ordinanza n. 25874/2020 depositata dalla Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione

In pendenza della "approvazione" da parte della competente autorità di controllo, il contratto stipulato fra la pubblica amministrazione ed il privato, pur essendo già "perfezionato" con l'incontro dei consensi, nonché vincolante per il privato contraente (nel senso della irrevocabilità del suo consenso), non è suscettibile di esecuzione. Ne scaturisce dunque una responsabilità solamente precontrattuale in ipotesi di omesso perfezionamento del contratto ed un conseguente danno patrimoniale da perdita...