Comunitario e Internazionale

"Hard Brexit": cosa cambia dal 1° di gennaio 2021

Le principali conseguenze in ambito fiscale e doganale

di Davide Bertolli*

L'approssimarsi della data di uscita del Regno Unito dall'UE, a seguito del referendum del 23 giugno 2016, che, quasi certamente, avverrà senza un accordo che ne regoli gli effetti in un periodo transitorio ("no deal"), rende opportuno un richiamo, ancorchè schematico, delle principali conseguenze che ne deriveranno, con particolare riferimento all'ambito fiscale e doganale.

In primo luogo, con l'uscita senza accordo dall'UE (c.d. "Hard Brexit") il Regno Unito diventerà a tutti gli effetti un paese extra UE e, come tale, non più soggetto al Diritto Europeo, inclusi ovviamente il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), le Direttive e i Regolamenti emanati in attuazione dello stesso.

Per quanto concerne l'ambito fiscale, non saranno più applicabili agli scambi con la UK le semplificazioni previste per le operazioni fra soggetti UE, sia sotto il profilo delle imposte dirette che quello delle imposte indirette.

Imposte Dirette

In materia di imposte dirette, la Brexit senza accordo comporterà, in particolare, l'immediata inapplicabilità ai rapporti con la UK delle seguenti discipline agevolative:

Disciplina dei dividendi prevista dalla Direttiva n. 90/435/CE (c.d. Direttiva madre-figlia) e art. 27 c. 3ter DPR 600/73;
Disciplina su interessi e royalties prevista dalla Direttiva n. 2003/49/CE c.d. Direttiva interessi-canoni;
Disciplina sulla exit tax di cui all'art. 166, comma 1 del Tuir;
•Disciplina delle operazioni di riorganizzazione transfrontaliere nell'UE di cui alla Direttiva 2009/133/CEE (Nota 2) ;
Direttive n. 2011/16/UE e n. 2014/107/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e la Direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti.

Resteranno sempre in vigore le previsioni della Convenzione contro le doppie imposizioni (OCSE) in vigore tra Italia e Regno Unito

Sono quindi opportune alcune riflessioni in merito alle operazioni infragruppo effettuate o ricevute dalla controllata/controllante/consociata stabilita in UK, avente ad oggetto la distribuzione di dividendi, il pagamento di royalties e interessi. A decorrere dal 1° gennaio 2021, infatti, dette operazioni saranno soggette ad una doppia imposizione, che potrà essere eliminata in tutto o in parte mediante l'applicazione dei meccanismi previsti dalla Convenzione Ocse.

Nello specifico, ai sensi della Convenzione:

• I dividendi sconteranno l'imposta piena prevista nello stato della fonte (ovvero lo stato in cui è stabilito il soggetto che paga il dividendo), salvo risultino applicabili le minori ritenute previste dall'art. 10 della Convenzione:
-ritenuta a titolo d'imposta non superiore al 5% dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del potere di voto della società che paga i dividendi
-ritenuta a titolo di imposta non superiore al 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Pertanto, al fine di ridurre la doppia imposizione, il soggetto che percepisce il dividendo, avrà l'onere di chiedere l'applicazione delle ritenute convenzionali ridotte, presentando apposita richiesta.

• Gli interessi sconteranno l'imposta prevista dallo stato della fonte (ovvero nello stato in cui è stabilito il soggetto che corrisponde detti interessi), salvo risulti applicabile la ritenuta ridotta pari al 10% prevista dalla Convenzione.

• I canoni (es. royalties per utilizzo di brevetti, know-how, ecc., oppure canoni per utilizzo di macchinari e attrezzature), infine, sconteranno una ritenuta a titolo d'imposta pari all'8% nello stato della fonte (ovvero lo stato in cui è stabiliti il soggetto che corrisponde il canone), qualora sussistano le condizioni previste dalla Convenzione.

Regime doganale e Iva

Ai fini Iva e doganali, la Brexit senza accordo avrà un impatto immediato sulla circolazione ed il trasporto di merci da e verso il Regno Unito. Dal 1° gennaio, infatti, il territorio UK sarà a tutti gli effetti considerato "extra-UE", con l'obbligo di dover espletare le formalità doganali previste per le esportazioni di beni. Ciò comporterà un aggravio del costo delle merci a seguito dell'applicazione dei dazi, oltre ad avere ripercussioni negative sulla logistica, tenuto conto dei tempi necessari per la gestione delle formalità doganali .

In merito alle transazioni in corso alla fine del periodo di transizione, ovvero al 31/12/2020, l'accordo di recesso (2019/C384/01) siglato tra l'Unione Europea e il Regno Unito, disciplina agli articoli 40 e segg. le operazioni a cavallo d'anno e i regimi doganali in essere.

Nello specifico, l'accordo prevede che il codice doganale UE continuerà ad essere applicato a tutte le merci unionali circolanti tra la UE e il Regno Unito e viceversa, purchè la circolazione abbia avuto inizio prima del 31 dicembre 2020 e a condizione che l'interessato possa darne dimostrazione mediante CMR, lettere di vettura, polizze di carico o altri documenti.

Discorso analogo vale per le merci sottoposte a un regime doganale acceso prima del 31/12/2020. Ad esempio, le merci in custodia temporanea o in regime di deposito doganale acceso nel 2020 che si concluderà nel 2021 potranno beneficiare di una procedura "leggera" che prevede un solo movimento di vincolo doganale per appurare dette merci.

Quanto sopra, impone di valutare con attenzione la possibilità di effettuare operazioni in via anticipata, in modo da vedersi garantita l'applicazione delle più vantaggiose disposizioni previste dall'accordo di recesso.

Infine, occorre rilevare che:

•l'indicazione di origine preferenziale UE, attribuita dalla normativa comunitaria ai prodotti finiti realizzati nella UE e risultanti da lavorazioni di materie prime provenienti da UK, non sarà più possibile.
Pertanto, a decorrere dall' 01/01/2021, detti prodotti, in mancanza di uno specifico accordo, risulteranno penalizzati poiché sconteranno i dazi doganali in misura piena.

•un soggetto UK non potrà più agire come esportatore ai fini doganali, in quanto ciò è riservato solo ai soggetti stabiliti nella UE, e si verificherebbe la perdita di efficacia delle autorizzazioni, rilasciate da autorità doganali UK, che esplicano effetti anche in altri Stati UE (certificazione AEO, esportatore autorizzato, ecc..).

In merito all'applicazione dell'IVA, la sostanziale modifica del regime applicabile avrà un impatto importante per gli operatori.

Come già accennato, infatti, operazioni sino ad ora trattate come cessioni e acquisti di beni intracomunitari dovranno essere riqualificate come cessioni all'esportazione e importazioni. In particolare:

• Per le importazioni di prodotti dal Regno Unito non si applicherà più il regime del reverse charge di cui agli artt. 38 e 46 del D.L. 331/1993, che garantisce la neutralità dell'imposta assolta in Italia, ma troverà invece applicazione il regime delle importazioni da Paesi extra UE.

• Per le le esportazioni di beni nel Regno Unito, non sarà più applicabile il regime di non imponibilità previsto dagli artt. 41 e 50 DL 331/1993 e connessi obblighi di comunicazione Intrastat, ma troveranno applicazione le norme in materia di esportazioni, con applicazione del regime di non imponibilità IVA ai sensi degli artt. 8 e 8 bis del DPR 633/72.

Anche le prestazioni di servizi non restano indenni; sarà, infatti, necessario rivedere i processi di fatturazione, poiché la controparte non sarà più un soggetto comunitario, e non troveranno più applicazione alcuni regimi particolari previsti in ambito UE, quali: la disciplina delle lavorazioni intracomunitarie (di cui all'art. 41, comma 3 e all'art 38, comma 5, lettera a) del DL n 331/1993), il regime del MOSS per i servizi di e-commerce, telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici, prestati nei confronti di privati consumatori.

Inoltre, le operazioni con operatori UK non saranno più soggette agli obblighi di comunicazione Intrastat, ma, dovranno essere comunicate all'Agenzia tramite il c.d. " esterometro " (ad esclusione di quelle per le quali sia stata emessa bolletta doganale o certificate mediante fattura elettronica).

Infine, è rilevante segnalare un'ulteriore gravosa conseguenza per gli operatori UK, i quali non potranno più accedere alla procedura semplificata per il rimborso dell'IVA assolta in altri Stati membri della UE, disciplinata dall'art. 38-bis2 del DPR633/72, che prevede l'invio dell'istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria del Paese, la quale, a sua volta, trasmette la documentazione alle altre autorità fiscali dello Stato che dovrà effettuare il rimborso.

Dal 2021, pertanto, gli operatori dovranno valutare bene la convenienza di applicare la più complessa procedura di cui all'art. 38-ter del DPR 633/72, prevista per i soggetti extra-comunitari, ovvero aprire una posizione Iva nella UE mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale, o ancora, se aprire una stabile organizzazione in uno stato membro.

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*Dottore Commercialista Studio Bertolli & Associati - www.studiobertolli.it

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