Comunitario e Internazionale

Visto «Schengen», il diniego deve essere motivato per garantire la tutela giurisdizionale

Se uno uno Stato membro rifiuta il visto a causa dell'obiezione di un altro Stato membro, deve indicarne l'identità e il motivo specifico

Piena conoscenza dei motivi di diniego della concessione del visto «Schengen» da parte degli extracomunitari. Uno Stato membro che ne rifiuta la concessione a causa di un'obiezione sollevata da un altro Stato membro, deve infatti indicare sia l'identità di tale Stato membro sia il motivo specifico del diniego. Lo ha chiarito la Corte Ue con la sentenza nelle cause riunite C-225/19 e C-226/19.

Un cittadino egiziano residente nel suo paese d'origine (causa C 225/19), e una cittadina siriana residente in Arabia Saudita (causa C 226/19), avevano presentato domande di visto «Schengen» presso il Ministro degli Affari esteri, Paesi Bassi per visitare i familiari. Tuttavia le loro domande sono state respinte e, a norma del codice dei visti, il diniego è stato comunicato mediante un modulo uniforme che contiene undici caselle da selezionare a seconda del motivo scelto. Gli interessati erano stati qualificati (casella 6) come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o per le relazioni internazionali di uno Stato membro. E ciò a causa di obiezioni sollevate dall'Ungheria e dalla Germania, preliminarmente consultate dalle autorità olandesi. Tuttavia il modulo non forniva alcuna precisazione in merito all'identità di tali Stati membri, al preciso motivo di rifiuto accolto tra i quattro possibili, o sulle ragioni per le quali era stato considerato che essi costituissero una tale minaccia.

Dopo un primo reclamo respinto, gli interessati hanno proposto ricorso al Tribunale dell'Aia perché non avrebbero beneficiato di una tutela giurisdizionale effettiva, non avendo modo di contestare tali decisioni nel merito. Ed il giudice ha deciso di interpellare la Corte Ue.

I giudici di Lussemburgo hanno statuito che lo Stato membro che ha adottato una decisione di diniego di visto a causa dell'obiezione sollevata da un altro Stato membro deve indicare, in tale decisione, l'identità di quest'ultimo Stato membro nonché il motivo specifico di diniego basato su questa obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale dei motivi di detta obiezione.

L'interessato infatti deve poter conoscere la motivazione su cui è fondata la decisione adottata nei suoi confronti. Peraltro, la Corte spiega che, anche se la motivazione corrispondente alla sesta casella del modulo è predefinita, l'autorità nazionale competente è tenuta ad indicare le informazioni necessarie nella rubrica intitolata «Osservazioni». Inoltre la Corte rileva che esiste un nuovo modulo uniforme in cui i diversi motivi di diniego, che in precedenza erano previsti indistintamente, sono ora distinti gli uni dagli altri.

In secondo luogo, lo Stato membro che ha adottato la decisione di diniego di visto deve altresì precisare l'autorità alla quale il richiedente il visto può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili a tal fine nello Stato membro che ha emesso un'obiezione.

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