Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Decadenza dalla responsabilità genitoriale ed obblighi di mantenimento economico della prole
2. Divorzio e liquidazione all'ex coniuge della quota del TFR
3. Ripartizione fra gli eredi del risarcimento del danno
4. Matrimonio e violenza morale
5. Separazione con addebito e uso di stupefacenti
6. Compiti e ruolo del Servizio sociale in tema di affidamento dei minori
7. Affidamento dei figli ed esclusivo interesse morale dei minori
8. Assegno divorzile e convivenza
9. Indicazione del lemma genitore nel C.I.E.


1. MANTENIMENTO – L'obbligo di mantenimento del figlio naturale retroagisce alla data della domanda
(Cc, articoli 147, 155, 315bis, 316, 316-bis, 330, 337-bis, 337-ter, 337-quater, 1292, 1294 e 1299; Cpc, articoli 70, 71, 72 e 91; Cp, articolo 572)
La decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno gli obblighi di mantenimento economico della prole.
La decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario, decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto.
NOTA
L'obbligazione di mantenimento ex art. 148 c.c. si collega allo status genitoriale e assume, di conseguenza, pari decorrenza dalla nascita del figlio.
Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza tra i genitori, l'obbligo decorre non già dalla proposizione della domanda, bensì dall'effettiva cessazione della coabitazione.
Il principio, tuttavia, è stato affermato nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisando che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, di talché è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa.
Nell'ipotesi inversa, quale è quella che si è determinata nella fattispecie, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore.
In conclusione, deve, quindi, affermarsi che la decisione relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.
Tribunale di Bologna, decreto 11 ottobre 2022 - Pres. Palumbi, Giudice Relatore Porreca

2. DIVORZIO - Quota del TRF maturata o da maturare e sua liquidazione.
(Articoli 5 e 12- bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898)
L'art. 12 bis della legge n. 898/1970 va interpretato nel senso che il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio.
NOTA
Dalla titolarità dell'assegno di divorzio conseguono, sussistendone gli ulteriori specifici presupposti, i seguenti diritti patrimoniali: il diritto alla pensione di reversibilità (o a una quota di essa); il diritto ad una quota del TFR; il diritto ad un assegno a carico dell'eredità.
Per quanto riguarda il diritto alla quota del TFR, ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898 /1970 il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene maturata dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Il tema più discusso riguarda l'esistenza del diritto nel caso in cui l'indennità sia percepita prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Secondo un orientamento, solo il coniuge già divorziato (e titolare di assegno divorzile) al momento della cessazione del rapporto di lavoro ha diritto alla quota del TFR.
Secondo la Cassazione invece, la quota del TFR è dovuta anche se l'indennità è stata percepita prima della sentenza di divorzio, purché dopo il deposito del ricorso introduttivo.
Quindi, le anticipazioni che il lavoratore abbia conseguito prima della cessazione del rapporto di lavoro ma dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio, andranno divise fra gli ex coniugi nella misura indicata, mentre le anticipazioni percepite prima di tale momento saranno definitivamente nella titolarità del soggetto che le ha percepite.
Tribunale di Modena, sentenza 11 ottobre 2022 n. 1186 - Pres. Di Pasquale, Giud. Rel. Ramacciotti

3. SUCCESSIONE – Ripartizione fra gli eredi del risarcimento del danno.
(Cc, articoli 1411 e 1920)
La generica designazione degli eredi, quali beneficiari di contratto di assicurazione sulla vita, in mancanza di diversa volontà del contraente, non comporta la ripartizione di un indennizzo secondo le proporzioni valide per la successione ereditaria, spettando così, in virtù delle norme citate e in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo agli eredi. In altri termini, la designazione dei beneficiari dei vantaggi di una assicurazione post mortem si attua con un negozio inter vivos, ma con un rinvio della sua esecutività al decesso del contraente. Tale decesso segna il riferimento cronologico di differimento nell'esecuzione della prestazione assicurativa, restando così, la somma assicurata, estranea al patrimonio del de cuius.
La natura inter vivos del diritto di credito, dovuto alla individuazione del contratto di assicurazione, induce a negare l'operatività delle regole sulla comunione ereditaria e la conseguente ripartizione dell'indennizzo tra i coeredi in ragione della rispettiva quota, fatta salva una inequivoca volontà del contraente di optare per una diversa ripartizione. Dunque la qualifica di "erede", al momento del decesso dello stipulante, vale solo a sopperire ad una generica determinazione del beneficiario ex art.1920 c.c.. ma non implica l'applicazione delle regole di disposizione dell'eredità.
In buona sostanza, in tema di risarcimento dei danni, l'indennizzo va suddiviso tra gli eredi beneficiari in parti uguali e non in proporzione delle quote ereditarie. Tuttavia, nel caso di premorienza di uno degli eredi, ossia se uno dei beneficiari decede prima dell'assicurato, il diritto di credito dei successori del premorto viene suddiviso in proporzione alla quota che sarebbe spettata a costui, in quanto si tratta di un diritto che gli eredi ottengono jure successionis e non jure proprio.
Tribunale Arezzo, sentenza 6 maggio 2022 n. 497 - Giudice Pieschi

4. MATRIMONIO – Annullabile il matrimonio contratto con violenza morale.
(Cc, articolo 122)
La violenza che l'art. 122 c.c. contempla come vizio del consenso matrimoniale non è diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto: deve, quindi, anche nel caso di violenza usata per costringere al matrimonio, ricorrere il requisito ritenuto indispensabile dall'art. 1435 c.c. dell'attitudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto e notevole.
NOTA
La Riforma del 1975 ha ampliato la rilevanza, ai fini dell'invalidità matrimoniale, dei relativi vizi, prevedendo quattro diverse cause di annullabilità del matrimonio: la violenza morale, il timore di eccezionale gravità, l'errore sull'identità o su una qualità personale dell'altro coniuge. Il Codice civile del 1942, infatti, in un'ottica di difesa del matrimonio, non faceva riferimento all'errore sulle qualità personali, salvo l'errore sull'identità. Con riferimento all'errore o alla violenza, era poi previsto un brevissimo termine di decadenza per impugnare il negozio, un mese, decorrente dal venir meno della violenza o dalla scoperta dell'errore.
L'elencazione dei vizi del consenso legittimanti l'impugnazione del matrimonio è da considerarsi tassativa: il legislatore ha scelto di non dare autonoma rilevanza al dolo, né ad errori determinati da circostanze diverse da quelle considerate dall'art. 122 cod. civ.
La violenza che determina l'annullamento del matrimonio è quella che riguarda la formazione del consenso, che agisce prima della sua manifestazione avanti all'ufficiale di stato civile. Non trovando compiuta definizione nel codice, definita dal legislatore, è, generalmente, equiparata a quella «prospettazione di un male ingiusto» che legittima l'annullamento del contratto (artt. 1434 ss.). Anche ai fini dell'invalidità del matrimonio, pertanto, la violenza morale dovrà avere i caratteri della minaccia attuale e grave di un male futuro ed ingiusto, tale da fare impressione su una persona sensata, prospettato tanto alla persona o ai beni dello sposo, quanto alla persona o ai beni dei suoi prossimi congiunti, proveniente tanto dall'altro sposo, quanto da terzi. La minaccia può essere rivelarsi con qualsiasi mezzo (parole, scritti, gesti), senza necessità di una formulazione esplicita e circostanziata, ben potendo essere in forma «circospetta e discreta».
Tribunale di Modena, 9 novembre 2022 – Pres. Di Pasquale, Giud. Est. Bolondi

5. SEPARAZIONE – Riconosciuto l'addebito se la causa della separazione è l'uso di stupefacenti.
(Cc, articolo 151)
A fondamento della domanda di addebito la moglie aveva affermato che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della mancata contribuzione morale e materiale alla vita familiare da parte del marito, dedito all'uso di sostanze stupefacenti, circostanza questa ammessa dallo stesso.
E' da ritenersi che l'aver privilegiato la propria dipendenza dalle droghe rispetto alla relazione coniugale e ciò, se pure può essere la conseguenza di una sofferenza psichica importante, costituisca una violazione dei doveri coniugali, tale da determinare la causa del logoramento e della rottura del rapporto coniugale.
Deve osservarsi al riguardo che la dipendenza da alcool e droghe non può equipararsi integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente. Al contrario, si può ragionevolmente ritenere che contrariamente ad affezioni di carattere organico, si tratta di patologie superabili esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito.
Tenuto conto che il resistente, per sua stessa ammissione, aveva avuto problemi legati all'uso di droghe, e, pur compulsato, non ha prodotto documentazione idonea a attestare il percorso di disintossicazione effettuato, tenuto poi conto dell'elevata conflittualità fra i coniugi, allo stato, i figli sono stati affidati ai Servizi Sociali.
Tribunale di Savona, sentenza 18 ottobre 2022 - Pres. Atzeni, Giud. est. Passalalpi

6. AFFIDAMENTO DEI MINORI – Compiti e ruolo del Servizio sociale.
(Cc, articolo 333)
L'affidamento al servizio sociale è sempre da ricondurre nell'alveo dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. Si ricorre a questa misura in tutti i casi in cui occorre superare difficoltà manifestate dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma allo stesso tempo non sia necessario sottrarre il minore dal contesto familiare.
I responsabili dei servizi non sono formalmente dei tutori.
Il confine dell'affidamento al servizio non è stato tipizzato dal legislatore sicché l'ambito di intervento può assumere diversi contenuti a seconda delle necessità da perseguire.
Ciò rende assolutamente opportuno che nei provvedimenti di affidamento non sia genericamente riportata la dicitura "affidamento al servizio", ma che al contrario, siano dettagliati gli specifici compiti e siano indicati gli ambiti nei quali dovranno, essere assunte le decisioni in caso di contrasto genitoriale insuperabile.
Tribunale di Ancona, sentenza 3 novembre 2022 - Pres. Corinaldesi, Giud. est. Guidarelli

7. AFFIDAMENTO DEI FIGLI - Il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale.
(Cc, articoli 147 e 155)
In materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nel caso in esame, la madre aveva avuto comportamenti bizzarri che l'avevano spinta ad allontanarsi dalla figlia più grande, essendosi convinta, prima, che la casa fosse infestata dagli spiriti, poi che una delle figlie fosse indemoniata portandola, per tale ragione, dall'esorcista.
Tribunale Livorno, sentenza, 19 aprile 2022 n. 358 – Pres. Sammarco, Giud. Rel. Fodra

8. ASSEGNO DIVORZILE – Riconoscimento dell'assegno divorzile in costanza di convivenza.
(articolo 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898)
Come hanno precisato le Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2021, il diritto all'assegno può essere modulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purché al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell'altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale
La costituzione di un nuovo nucleo familiare non è esclusa per il solo fatto che i due partners abbiano liberamente deciso di non instaurare una stabile convivenza, circostanza che del resto ben può avvenire anche per le coppie coniugate.
Nel caso in esame, si è dato rilievo ad altri e plurimi elementi che configurano una relazione stabile e duratura intessuta tra la donna e il suo nuovo compagno, fondata su di un progetto di vita in comune.
Tribunale di Verona, sentenza 14 giugno 2022 – Pres. Guerra, Giudice rel./est. Nappi Quintiliano

9. DIRITTI DELLA PERSONA – Indicazione del lemma genitore nel C.IE. di un minore.
(Cc, articoli 12, 246, 247 e 250; articoli 5 e 9 della legge 40/2004; articoli 6, comma 1, 9, 44 lett. d), 51 e 52 della legge 4 maggio 1983 n. 184; articoli 29, 30 e 31 della Costituzione; articolo 8 della Cedu)
L'emissione della CIE per il minore attraverso la nomenclatura genitore è funzionale all'osservanza del principio di esattezza dei dati del Regolamento europeo, in relazione ai casi in cui i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano esattamente riconducibili alla figura paterna o materna (minore affidato non al padre e alla madre biologici, ma a coloro i quali esercitino la responsabilità genitoriale a seguito di trascrizione di atto di nascita formato all'estero, sentenza di adozione in casi particolari o riconoscimento di provvedimento di adozione pronunciato all'estero, etc.).
Tribunale di Roma, sezione XVIII, ordinanza 9 settembre 2022

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