Amministrativo

Concorsi, la competenza della commissione va verificata nel complesso e con ragionevolezza

di Daniela Casciola

I componenti della commissione d'esame devono essere esperti nelle materie di concorso senza che questo implichi che tutti i membri siano titolari di insegnamenti nelle medesime discipline oggetto della procedura selettiva, essendo sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.
Il Tar Toscana, con la sentenza n. 1060/2017, interpreta così gli articoli 35, comma 1, lettera e), del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 e 9 del Dpr 9 maggio 1994 n. 487, soffermandosi poi anche sulle questioni della valutazione dei titoli e delle collaborazioni scientifiche tra membri della commissione e candidati.

Il caso - All'attenzione dei giudici il caso di un concorso indetto dall'Università degli Studi di Firenze, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nell'area tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati per le esigenze del laboratorio di ginecologia del Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche “Mario Serio”.
La ricorrente, seconda in graduatoria, contestava la legittimità della composizione della commissione. In particolare, né il presidente della commissione né l'altra componente avrebbero avuto specifiche competenze e conoscenze nelle materie oggetto del concorso. Il primo sarebbe infatti specializzato in fisiopatologia applicata e nel settore della gastroenterologia, mentre la seconda risulterebbe specializzata in radioterapia.

La decisione - Il Tar ha rigettato questo motivo di ricorso chiarendo che l'esperienza della commissione deve essere verificata nel suo complesso e con ragionevolezza, onde evitare che un'interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell'organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d'esame dei candidati.
Nella stessa pronuncia il Tar ha anche avuto modo di chiarire che, ai sensi degli articoli 8, 11 e 12 del Dpr 9 maggio 1994 n. 487, nei concorsi per titoli e per esami la valutazione dei titoli, preceduta dall'individuazione dei criteri, deve seguire l'effettuazione delle prove scritte e precedere la correzione dei relativi elaborati, mentre è escluso che l'individuazione dei criteri di valutazione dei titoli debba necessariamente intervenire prima che la commissione abbia conoscenza dell'elenco nominativo dei candidati.
I giudici toscani hanno inoltre ricordato che il principio secondo cui non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di mera collaborazione scientifica fra i componenti della commissione e i candidati salvo che si sia in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l'imparzialità del giudizio. In ogni caso è necessaria una valutazione caso per caso, potendo accadere che detti rapporti di collaborazione, pur rimanendo di natura intellettuale e non assumendo contenuti patrimoniali, raggiungano comunque un grado di intensità tale da compromettere l'indipendenza di giudizio del commissario verso il candidato.

Tar Toscana – Sezione I – Sentenza 12 settembre 2017 n. 2017

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