Professione e Mercato

Grazia, amnistia e indulto, gli atti di clemenza nell'ordinamento sportivo

di Stefania Cappa e Michele Rossetti*

Nell'ordinamento statale, la grazia è un provvedimento di clemenza individuale adottato dal Presidente della Repubblica in favore di un soggetto determinato che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena prevista dalla legge. L'istituto è previsto e disciplinato dagli articoli 87 della Costituzione ("Il Presidente della Repubblica … Può concedere grazia e commutare le pene"), 174 del Codice penale ("L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna. …") e 681 del Codice di Procedura penale che ne dispone le modalità di richiesta e concessione.

L'istituto de quo, pur non essendo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI, è contemplato anche nell'ordinamento sportivo in quanto previsto dai regolamenti di Disciplina delle varie federazioni; e ad esempio, con riferimento al gioco del calcio, nell'articolo 43 del regolamento di Giustizia della FIGC.

La norma in commento stabilisce che "Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. In caso di preclusione, la grazia non può essere concessa se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.".

Il Presidente federale, sia di sua iniziativa - ad esempio sollecitata dall'interessato - che su proposta del Consiglio federale, può concedere la grazia in presenza di specifiche condizioni:
innanzitutto, il tesserato condannato deve aver scontato almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping; in secondo luogo, nell'ipotesi in cui la sanzione consistesse nella radiazione, la grazia non può essere concessa se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Il codice penale prevede tra gli atti clemenza anche l'amnistia e l'indulto.

Anche per questi due istituti, di matrice espressamente penalistica, valgono le considerazioni formulate per la grazia: non sono previsti dal Codice di giustizia del CONI, ma presenti nei regolamenti delle federazioni.

All'interno del Codice della Giustizia sportiva del calcio, l'articolo 41 prevede che "Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere, con motivato provvedimento, amnistia o indulto. L'amnistia estingue la violazione commessa e, se è stata già applicata una sanzione, ne fa cessare l'esecuzione oltre a eliminare gli effetti accessori. L'indulto estingue, commuta o riduce la sanzione. La delibera del Consiglio federale per la concessione di amnistia e indulto è adottata a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti."; norma conforme allo Statuto della stessa Federazione che regola i citati istituti all'articolo 33, comma 8: "Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.".

Quanto illustrato in relazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio è speculare alla maggior parte delle Federazioni sportive italiane; pertanto si può affermare che gli atti di clemenza previsti dall'Ordinamento statale, siano stati pienamente recepiti nell'Ordinamento sportivo.

Tanto premesso, va evidenziato che anche le conseguenze dell'applicazione degli atti di clemenza in ambito sportivo seguano gli stessi principi del diritto penale.
Quanto all'amnistia e all'indulto, la Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 79, specifica che l'amnistia estingue il reato, l'indulto estingue la pena.

Ne consegue che l'amnistia, disciplinata dall'articolo 151 del Codice penale si distingue in amnistia propria ed impropria: l'amnistia propria si applica prima che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna; interrompe il processo ed estingue il reato con tutte le misure conseguenti. L'amnistia impropria si applica ai condannati in via definitiva e comporta la cessazione dell'esecuzione della pena principale e delle pene accessorie nonché delle misure di sicurezza e delle sanzioni sostitutive ma non delle obbligazioni civili che derivano dal reato.
L'indulto è previsto dall'articolo 174 del Codice penale e condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Tornando in ambito sportivo, bisogna rilevare che tali provvedimenti, in particolare l'amnistia e l'indulto, non siano stati applicati di frequente, e in alcune federazioni mai.

Recentemente ad un calciatore è stato concesso il provvedimento di clemenza della grazia.
Il Presidente della FIGC, infatti, ha ritenuto di accordare la grazia ad un giocatore che durante una partita era stato espulso dopo aver ricevuto due ammonizioni per aver reagito a cori razzisti da parte della tifoseria avversaria alla sua squadra, venendo poi squalificato per una giornata.

Di fatto, ad essere "graziata" non è stata la squalifica, ma soltanto la seconda ammonizione, e quindi come prevede la norma che contempla la grazia nel Regolamento di Giustizia FIGC, la metà della sanzione.

Dopo la decisione del giudice sportivo, che confermava il doppio giallo, è stato il presidente della FIGC in prima persona a intervenire motivando la scelta di graziare il giocatore sulla base del fatto che "Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo è elemento fondante dell'ordinamento sportivo" e che era "emerso in maniera inequivocabile dalla relazione della Procura Federale che il suddetto calciatore è stato fatto oggetto, in più occasioni, di gravi, ripetute e deprecabili manifestazioni di odio e discriminazione razziale tali da poter giustificare comportamenti formalmente non regolamentari e come tali valutati dal direttore di gara"(Cfr. Comunicato Ufficiale 170/A ) .

In altre occasioni la grazia è stata concessa a condannati che avevano conseguito rilevanti meriti sportivi o ai quali la pena apparisse eccessiva rispetto ad altre fattispecie analoghe.

In conclusione, si osserva che difficilmente vengono richiesti e concessi i provvedimenti di clemenza in ambito sportivo. difatti come nell'Ordinamento statale, hanno carattere di eccezionalità considerati anche i principi Costituzionali di uguaglianza per i quali tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

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*A cura di
Stefania Cappa, Avvocato specializzato in Diritto dello Sport e Diritto Penale; Partner dello Studio Legale Ermanno Cappa & Partners; Procuratore Federale FISI - Federazione Italiana Sport Invernali; Giudice Sportivo Territoriale Area Nord FGI - Federazione Ginnastica d'Italia e Membro della Commissione Diritto dello Sport ed Eventi Sportivi dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Michele Rossetti, Avvocato penalista abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori dal 2002. Docente presso la Scuola di Formazione Forense di Taranto, componente dell'Osservatorio delle scuole di alta specializzazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Coautore di testo scientifico sul diritto sportivo, nonché autore e coautore di diversi articoli scientifici in diritto sportivo. Procuratore Federale FGI - Federazione Ginnastica d'Italia.

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