Comunitario e Internazionale

La nuova proposta di direttiva europea sul recupero e la confisca dei beni. Qual è lo stato dell'arte dell'asset recovery in Europa?

Sulla base dei dati riferiti dalle menzionate agenzie europee, il valore economico dei flussi finanziari derivanti da attività criminose, al livello unionale, viene stimato in almeno 139 miliardi di euro all'anno.

di Marco Letizi*

Non v'è dubbio che la criminalità organizzata sia una delle principali minacce alla sicurezza dell'Unione europea e i dati recentemente comunicati dall'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea (Eurojust) e dall'ufficio europeo di polizia (Europol) sono piuttosto allarmanti.

Infatti, a seguito di indagini di follow-up avviate dagli Stati membri, con la cooperazione di Europol ed Eurojust, nel solo periodo 2020-2021, è emerso che le autorità nazionali hanno effettuato oltre 10.000 arresti, sequestrato circa 250 tonnellate di sostanza stupefacente, denaro contante per oltre 600 milioni di euro e innumerevoli assets di derivazione illecita, tra cui centinaia di veicoli, navi, aerei e prodotti di lusso.

Sulla base dei dati riferiti dalle menzionate agenzie europee, il valore economico dei flussi finanziari derivanti da attività criminose, al livello unionale, viene stimato in almeno 139 miliardi di euro all'anno.

Il principale obiettivo indicato dall'Unione nella sua Strategia per la lotta alla criminalità organizzata (2021-2025) consiste nel privare le organizzazioni criminali dei profitti illeciti per interrompere le loro attività criminali e prevenire la loro infiltrazione nell'economia legale. Lo strumento essenziale per conseguire tale obiettivo è senza dubbio la realizzazione di un efficace sistema di asset recovery.

Pertanto, nella Strategia unionale per la lotta alla criminalità organizzata (2021-2025), la Commissione ha annunciato l'intenzione di rafforzare le norme sul recupero e la confisca dei beni, tenendo conto anche delle considerazioni elaborate in seno alla sua relazione sul "Recupero e confisca dei beni: Garantire che il crimine non paghi" del 2020. Sebbene il legislatore europeo sia più volte intervenuto - ancorché in modo piuttosto disorganico - in tema di recupero e confisca dei beni di derivazione illecita, a tutt'oggi, i sistemi di recupero dei beni degli Stati membri non dispongono ancora di adeguati sistemi di asset recovery capaci di contrastare efficacemente le nuove forme di criminalità economica transnazionale.

Al riguardo, numerosi paesi membri sembrano dotati di limitate capacità nelle attività di tracciamento, identificazione, congelamento e confisca degli assets criminali e caratterizzati da una gestione inefficiente dei beni sequestrati e confiscati con ricadute estremamente negative sotto il profilo economico-sociale e in termini di marketing istituzionale.

La necessità di rafforzare il regime unionale di asset recovery è stata riconosciuta da tempo dalle istituzioni europee tanto da indurre il Consiglio, nel giugno 2020, a invitare la Commissione a porre in essere misure tese al rafforzamento del quadro giuridico sul recupero dei beni sequestrati e confiscati e a concedere agli uffici per il recupero dei beni (asset recovery offices - AROs) ulteriori poteri in tema di congelamento urgente dei beni e accesso diretto a una serie di registri pubblici.

Anche il Parlamento europeo nella sua risoluzione del 15 dicembre 2021 sull'impatto della criminalità organizzata sulle risorse proprie dell'UE e sull'uso improprio dei fondi dell'UE, con particolare attenzione alla gestione condivisa dal punto di vista della revisione contabile e del controllo ha chiesto di rafforzare le norme sul recupero dei beni.

Le richieste avanzate dal Consiglio e dal Parlamento europeo si aggiungono alla precedente richiesta di entrambe le istituzioni europee di valutare la possibilità di introdurre ulteriori norme comuni sulla confisca dei beni derivanti da attività criminali, anche in assenza di una condanna (non-conviction based confiscation).

Le criticità anzidette, opportunamente sottolineate dall'invito del Consiglio, hanno indotto la Commissione, il 25 maggio 2022, a elaborare la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul recupero dei beni e sulla confisca, nell'ottica di rafforzare le capacità delle competenti autorità al livello nazionale di tracciare, identificare, congelare, confiscare, gestire e destinare i beni derivanti da attività criminali, nonché nel facilitare il processo di stakeholders engagement in seno al sistema di asset recovery.

In realtà, nella redazione della proposta di direttiva in esame, il legislatore europeo ha sviluppato un'importante attività di stakeholders engagement, tenendo conto dei riscontri forniti e delle necessità evidenziate dagli stakeholders, a vario titolo, coinvolti nel sistema di asset recovery (istituzioni europee, Law Enforcement Agencies, enti territoriali, soggetti privati, università, organizzazioni non-governative, organizzazioni internazionali, centri di ricerca, ecc.).

Inoltre, la proposta di direttiva in esame ha tenuto anche conto delle vigenti misure restrittive emanate dall'Unione contro la Federazione Russa e la Bielorussia, in risposta alla recente aggressione militare in danno dell'Ucraina, costruendo un impianto sanzionatorio che si è progressivamente espanso nel tempo, rispetto alle misure originariamente adottate, già nel marzo 2014, a seguito dell'annessione della Crimea e Sebastopoli sempre a opera della Federazione Russa.

Tali misure restrittive - adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato dell'Unione Europea (TEU) dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) - includono misure settoriali e individuali nella forma del congelamento dei beni e di restrizione all'ammissione, che proibiscono la partecipazione intenzionale in attività volte a eludere tali misure restrittive e altri obblighi, come quelli di riferire le iniziative adottate per rendere effettiva l'implementazione di tali misure restrittive unionali.

E', pertanto, evidente che tali misure restrittive senza precedenti - ancorché non abbiano natura di sanzioni penali né tantomeno richiedano quale pre-requisito per la loro applicazione la perpetrazione di un'attività criminale - si basano, anch'esse, sui sistemi di congelamento e confisca dei fondi e dovrebbero quindi beneficiare dal rafforzamento del sistema di asset recovery nel suo complesso. Per tali motivi, specifiche norme dovrebbero essere stabilite per incrementare il livello di efficacia delle attività di identificazione e tracciamento degli assets criminali anche nei confronti di persone fisiche e giuridiche sottoposte alle richiamate misure restrittive e promuovere una maggiore cooperazione internazionale con gli asset recovery offices nei paesi terzi.

Tuttavia, è importante precisare che l'ambito applicativo della proposta di direttiva in esame si riferisce alle misure di congelamento e confisca di beni di provenienza illecita così come la violazione delle Nazioni Unite e quindi non disciplina anche il congelamento dei fondi e delle risorse economiche derivanti dalle più volte richiamate misure restrittive. Tuttavia, è evidente che una proposta di riordino e rafforzamento delle disposizioni in materia di asset recovery, così come delineate nel corpus della proposta di direttiva della Commissione del 25 maggio 2022, che auspicabilmente renderà le misure di tracciamento, identificazione, congelamento e confisca dei beni di derivazione illecita più efficaci, non potrà che giovare anche al sistema di asset recovery riferito alle misure di restrizioni anzidette.

Interessante è la valutazione d'impatto (impact assessment) sviluppata dalla Commissione nella fase di elaborazione della proposta di direttiva, che ha esplorato diversi scenari in ragione dell'applicazione di differenti gruppi di norme.

Al riguardo, oltre allo scenario di base (baseline scenario) che non comporterebbe alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale, la Commissione ha analizzato le seguenti opzioni:

- Opzione 1: tale opzione prevederebbe misure non legislative, finalizzate allo scambio di best practices tra le autorità competenti, allo scopo di rafforzare le capacità di recupero dei beni. Dette positive interazioni tra le autorità coinvolte verrebbero ulteriormente valorizzate attraverso l'elaborazione di specifiche linee guida e un rafforzamento in termini di capacity building delle stesse autorità;

- Opzione 2: tale opzione introdurrebbe degli emendamenti alla vigente decisione del Consiglio in tema di AROs e alla direttiva 2014/42/UE in tema di confisca, al fine di rafforzarne l'efficacia. Tali misure comprenderebbero l'obbligo per gli Stati membri di adottare una strategia nazionale in tema di asset recovery e di garantire che le autorità competenti dispongano delle competenze e delle risorse necessarie volte a migliorare la cooperazione transfrontaliera tra gli AROs, tra cui l'accesso alle banche dati e l'estensione dei poteri di congelamento;

- Opzione 3: l'opzione in esame conterrebbe, in aggiunta alle misure previste dall'opzione 2, requisiti più dettagliati per gli Stati membri per tutte le fasi del processo di asset recovery, con un focus sullo sviluppo di indagini finanziarie e una serie di interventi volti a riorganizzare la fase della gestione e della destinazione dei beni sequestrati e confiscati (asset management), prevedendo una pianificazione prima del sequestro, la fissazione di requisiti specifici nel management dei beni in sequestro e in confisca e l'istituzione di uffici specializzati nella gestione dei beni (asset management offices - AMOs).

In questa ipotesi 3, la Commissione ha previsto anche una dilatazione dell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE in tema di confisca, in modo da includere una gamma più ampia di reati; inoltre, il concetto di confisca non basata sulla condanna (non-conviction based confiscation) verrebbe esteso con la possibilità di confiscare quei beni per i quali il soggetto proposto per l'applicazione della misura ablatoria non è in grado di giustificarne l'origine lecita;

- Opzione 4: tale opzione 4 prevederebbe l'introduzione di misure basate essenzialmente su quelle delineate nell'opzione 3 ma prevederebbe un'estensione della gamma dei reati presupposto per l'applicazione delle varie misure ablatorie. Ancora, verrebbero stabilite precise condizioni per l'esecuzione dei provvedimenti urgenti di congelamento e lo scambio di informazioni tra gli AROs a livello unionale e con i paesi terzi.

L'analisi dei risultati derivanti dalle valutazioni d'impatto (valutati in termini economico-sociali e di effettivo contrasto alle attività criminali) associate a ciascuna opzione ha evidenziato l'opzione 3 come la scelta più performante. Se le misure previste dall'opzione 1 si sono valutate insufficienti a superare efficacemente le criticità rilevate, l'opzione 2 contribuirebbe solo marginalmente a migliorare l'attuale sistema di asset recovery, in quanto le modifiche proposte sembrerebbero rafforzare solo in parte le capacità di rintracciare e identificare i beni e non sarebbero, altresì, sufficienti a garantire una efficiente fase di asset management e non intercetterebbero neanche tutte le attività criminali, in quanto le misure di confisca rimarrebbero di portata limitata.

Con riferimento all'opzione 4, la valutazione d'impatto ha evidenziato un trade-off svantaggioso tra i costi aggiuntivi e l'interferenza che le proposte misure determinerebbero sugli assetti organizzativi dei vari Stati membri rispetto ai relativi benefici. In definitiva, le misure proposte in seno all'opzione 3, relative al rintracciamento e all'identificazione dei beni e quelle volte a garantire l'adozione di meccanismi efficaci di gestione dei beni e di modelli di confisca, sembrerebbero impattare positivamente sul livello di efficacia dell'attuale sistema di asset recovery.

Nonostante i costi correlati all'introduzione di dette misure, queste ultime sono state considerate non solo efficienti, in ragione del miglioramento che le stesse comporterebbero in tema di concreta applicazione delle varie procedure di confisca, ma anche proporzionate rispetto al loro eventuale impatto sugli assetti organizzativi degli Stati membri.

Analizziamo più nel dettaglio la proposta di direttiva elaborata dalla Commissione sulla base del richiamato impact assessment:

- Capitolo II, articoli da 4 a 10 - disposizioni sul tracciamento e l'identificazione dei beni. Tali disposizioni sono basate sull'articolo 87, paragrafo 2, del TFUE, e sono finalizzate a rintracciare e identificare i beni in materia penale e ad agevolare l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione ove necessario per prevenire, individuare o indagare su reati connessi alla violazione di tali misure. In particolare, l'articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare le indagini sul reperimento dei beni, al fine di facilitare la cooperazione transfrontaliera, in particolare ogni volta che vi sia il sospetto che un reato possa portare a ingenti profitti economici e al fine di prevenire, individuare o indagare sulla violazione delle misure restrittive dell'Unione. L'articolo 5 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di istituire almeno un ARO, in linea con la vigente decisione del Consiglio, definendo, altresì, i compiti specifici degli AROs, tra cui lo scambio di informazioni con altri analoghi uffici dislocati in altri Stati membri anche nel contesto della prevenzione, dell'individuazione e dell'indagine sulla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Questa norma prevede, altresì, che gli AROs abbiano anche il compito di rintracciare e identificare i beni di persone ed entità soggette alle misure restrittive dell'Unione (come detto, in pregiudizio della Federazione Russa e della Bielorussia) e, in tale contesto, tali uffici avranno il potere di intraprendere azioni immediate per congelare temporaneamente i beni di che trattasi.

L'articolo 6 stabilisce le informazioni che gli Stati membri devono rendere direttamente accessibili agli AROs, al fine di garantire una reazione rapida alle richieste di informazioni provenienti da altri Stati membri; in buona sostanza, tale articolo presuppone la realizzazione della tanto auspicata cooperazione tra le competenti autorità a livello nazionale (inter-agency cooperation), un aspetto non disciplinato nella decisione del Consiglio relativa agli AROs.

L'articolo 7 fornisce garanzie specifiche in relazione all'accesso alle informazioni e vuole garantire che le autorità nazionali accedano alle informazioni necessarie per adempiere adeguatamente ai loro compiti istituzionali, nel rispetto delle necessarie norme di sicurezza e riservatezza. L'articolo 8 stabilisce un quadro di monitoraggio per l'accesso alle informazioni da parte delle competenti autorità nazionali e si pone l'obiettivo di prevenire eventuali comportamenti scorretti o un accesso inadeguato alle informazioni. L'articolo 9 disciplina lo scambio di informazioni tra gli AROs, sia in via spontanea che su richiesta, fornendo ulteriori dettagli rispetto alla vigente decisione del Consiglio in tema di AROs, anche stabilendo le finalità di tali scambi, le informazioni minime da includere nelle richieste transfrontaliere, il canale per lo scambio di informazioni (SIENA) e i motivi dell'eventuale rifiuto.

L'articolo 10 stabilisce i termini per rispondere alle richieste di informazioni, senza modificare i generali termini stabiliti nella decisione del Consiglio sugli AROs, che, a sua volta, rimanda alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;

- Capitolo III (articoli da 11 a 18) - disposizioni sul congelamento e la confisca dei beni. Tali disposizioni si basano sull'articolo 83 del TFUE e si applicano alle fattispecie penali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della proposta di direttiva in esame, ma non anche al congelamento nell'ambito delle già richiamate misure restrittive dell'Unione.

In particolare, l'articolo 11 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che i beni di derivazione illecita possano essere congelati rapidamente e, ove necessario, con effetto immediato per evitarne la dispersione. Tali misure comprendono - oltre a quelle previste dalla direttiva 2014/42/UE - la possibilità per gli AROs di adottare misure di congelamento temporanee e urgenti fino all'emissione di un provvedimento formale di congelamento. Questo articolo prevede anche una salvaguardia specifica che stabilisce che il provvedimento di congelamento rimanga in vigore solo per il tempo necessario e che il bene debba essere restituito immediatamente se non viene confiscato.

L'articolo 12 impone agli Stati membri di consentire la confisca degli strumenti e dei proventi di reato a seguito di una condanna definitiva e di consentire la confisca di beni di valore equivalente ai proventi di reato (value based confiscation, come prevista dalle vigenti norme unionali). L'articolo 13 impone agli Stati membri di consentire la confisca dei beni trasferiti dall'imputato o dall'indagato a un terzo allo scopo di evitare la confisca ("confisca da parte di terzi" come già previsto dalla direttiva 2014/42/UE). Tale confisca è giustificata solo se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il trasferimento del bene era stato fatto per tale scopo. Le disposizioni stabiliscono le circostanze rilevanti per effettuare questa valutazione.

L'articolo 14 impone agli Stati membri di consentire la confisca estesa dei beni di una persona condannata per uno dei reati gravi previsti dalla normativa eurounitaria quando l'autorità giudiziaria nazionale è convinta che i beni derivino da un'attività criminale (extended confiscation). Nella sua valutazione, la competente autorità giudiziaria deve valutare tutte le circostanze del caso, compreso il fatto che il valore del bene sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dalla persona condannata.

Rispetto alla direttiva 2014/42/UE, questa possibilità dovrebbe essere disponibile per tutti i reati che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva in esame. L'articolo 15 prevede una forma di confisca non basata sulla condanna (non-conviction based confiscation) quando sono presenti tutte le prove di un reato, ma la condanna non è possibile a causa di una serie di circostanze riferite all'indagato o all'imputato come la malattia e la latitanza (già incluse nella direttiva 2014/42/UE), la morte, nonché l'immunità o l'amnistia o la scadenza dei termini previsti dalla legge nazionale.

L'articolo 16 "Confisca di beni ingiustificati connessi ad attività criminali" stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire la confisca dei beni tutte le volte che non sia possibile la confisca ai sensi dei richiamati articoli da 12 a 15 e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono congelati nell'ambito di un'indagine su reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale;

b) il reato di cui alla lettera a) è suscettibile di determinare, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico sostanziale;

c) l'autorità giudiziaria nazionale è convinta che i beni congelati derivino da reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale.

Nella valutazione dell'origine criminale dei beni congelati, l'autorità giudiziaria tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e le prove disponibili, come ad esempio il fatto che il valore dei beni sia sostanzialmente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dal proprietario dei beni. È importante osservare che il concetto di "reato" comprende i reati di cui all'articolo 2 quando sono punibili con una privazione della libertà di almeno quattro anni nel massimo.

L'articolo 17 impone agli Stati membri di garantire le indagini di tracciamento e identificazione dei beni a seguito della condanna per assicurare l'effettiva esecuzione di un provvedimento di confisca; la norma, in particolare, richiede agli Stati membri di considerare l'uso dei beni confiscati per scopi istituzionali o sociali.

L'articolo 18 si pone l'obiettivo di garantire che il diritto al risarcimento delle vittime non sia influenzato dalle misure di confisca, analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2014/42/UE;

- Capo IV (articoli da 19 a 21) disciplina la fase di asset management. Le disposizioni introdotte si basano sull'articolo 83 del TFUE e impongono agli Stati membri di garantire che i beni congelati o confiscati siano gestiti in modo efficiente fino alla loro destinazione finale, nell'ottica di preservare il valore dei beni e ridurre al minimo i costi di gestione. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri sono tenuti a effettuare una valutazione preliminare dei costi che saranno sostenuti per la gestione dei beni ("pianificazione pre-sequestro"). L'articolo 20 impone agli Stati membri di prevedere la possibilità di trasferire o vendere i beni congelati prima dell'emissione del provvedimento di confisca ("vendita provvisoria"). La disposizione specifica ulteriormente l'ambito di applicazione di questo obbligo generale (come stabilito nella direttiva 2014/42/UE), richiedendo che le vendite interlocutorie siano intraprese in determinate circostanze per evitare la perdita di valore dei beni o che i costi di gestione diventino sproporzionati.

Questo requisito è soggetto a una serie di garanzie per proteggere gli interessi del soggetto destinatario della misura ablatoria e includono, oltre a quelle generali, il diritto di essere ascoltati prima che venga presa la decisione di vendita provvisoria.

Queste norme si applicano ai beni individuati nel contesto dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione nella misura in cui sono stati congelati in relazione ad accuse penali, come la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

Inoltre, l'articolo 20 prevede la possibilità di addebitare al titolare effettivo i costi di gestione dei beni congelati. L'articolo 21 impone agli Stati membri di istituire almeno un asset recovery office e definisce i compiti degli uffici di gestione dei beni in modo più preciso rispetto alle disposizioni in materia contenute nella direttiva 2014/42/UE;

- Capitolo VI (articoli da 24 a 27). Disposizioni sul quadro strategico per il recupero dei beni. Le disposizioni contenute in questo capitolo sono tese a garantire una maggiore efficacia del processo complessivo di recupero e confisca dei beni. L'articolo 24 impone agli Stati membri di adottare una strategia nazionale sul recupero dei beni e di aggiornarla ogni cinque anni. La strategia nazionale dovrebbe essere uno strumento che consenta agli Stati membri di definire le misure per potenziare gli sforzi delle autorità nazionali coinvolte nel processo di asset recovery, assicurare e facilitare la cooperazione e il coordinamento e misurare i progressi compiuti. A tal fine, la strategia dovrebbe definire gli obiettivi, le esigenze in termini di risorse (compresa la formazione) e i meccanismi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti. L'articolo 25 impone agli Stati membri di garantire che, in particolare, gli AROs e gli uffici per la gestione dei beni (asset management offices) dispongano delle risorse necessarie per svolgere i loro compiti. L'articolo 26 prevede che gli Stati membri istituiscano un registro centralizzato contenente le informazioni pertinenti sui beni congelati, gestiti e confiscati.

Gli asset recovery offices, gli asset management offices e le altre competenti autorità devono poter accedere a questo registro centralizzato. L'articolo 27 prevede che gli Stati membri raccolgano dati statistici sulle misure adottate in base alla presente direttiva e li comunichino alla Commissione su base annuale, atteso che la disponibilità di dati statistici affidabili e completi sono essenziali per una corretta valutazione dell'efficacia delle misure adottate in base alla presente proposta di direttiva.

L'articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare, se necessario, atti delegati sulle informazioni da raccogliere e sulla metodologia;

- Capitolo VII (articoli 28 e 29). Disposizioni sulla cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli organi dell'UE, le agenzie e i Paesi terzi. Le disposizioni sulla cooperazione riflettono l'obiettivo di fornire un quadro giuridico completo che copra tutti gli aspetti rilevanti del processo di asset recovery. L'articolo 28 mira a garantire la cooperazione tra gli asset recovery offices dei paesi membri UE e l'ufficio del Procuratore Europeo (EPPO), Europol ed Eurojust, al fine di facilitare il rintracciamento e l'identificazione dei beni che possono essere oggetto di confisca. Inoltre, l'articolo prevede che gli AROs debbano cooperare con Europol ed Eurojust ove necessario per prevenire, individuare o indagare su reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione. L'articolo 29 è volto a garantire la cooperazione tra gli AROs e gli AMOs e gli uffici per la gestione dei beni e le loro controparti nei Paesi terzi. La cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni si estende alle situazioni in cui è necessario prevenire, individuare o indagare su reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione;

- Capitolo VIII (articoli da 30 a 37). Disposizioni finali. Questa sezione tratta una serie di questioni giuridiche e tecniche. In primo luogo, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nell'articolo (articolo 30). In secondo luogo, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le autorità competenti designate e i punti di contatto pertinenti ai sensi degli articoli 5 e 21 della proposta di direttiva (articolo 31). Inoltre, questo capitolo disciplina il recepimento della direttiva nel diritto nazionale (articolo 32), l'obbligo per la Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sulla successiva valutazione della direttiva (articolo 33), il rapporto con altri strumenti giuridici (articolo 34), la sostituzione di cinque atti giuridici esistenti (articolo 35), nonché l'entrata in vigore (articolo 36) e i destinatari (articolo 37).

*Marco Letizi, Avvocato e Dottore Commercialista Advisor della Commissione europea, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite

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