Il CommentoPenale

I minori e la giustizia riparativa

La giustizia riparativa rappresenta un modello di giustizia autonomo, un modello alternativo rispetto a quello punitivo-retributivo, che ha come obiettivo la riparazione del danno e della sofferenza che si genera a seguito di un conflitto

di Federica Federici*

La criminalità giovanile rappresenta una tra le problematiche che destano maggiore preoccupazione a livello sociale. I modelli aggressivi forniti dagli adulti, ripresi continuamente da telegiornali, fiction, film e serie televisive, hanno drasticamente abbassato il livello di percezione dell'illecito nei giovani. A ciò si aggiunga la dilagante insoddisfazione della società, di una società dove non è più semplice vivere né crescere, e la banalizzazione dei disagi emotivi, che rende agevole comprendere come il fenomeno si sia diffuso sia in quella nella parte di società più disagiata e problematica che in quella benestante. Peraltro ad un modello rigido e costrittivo del passato, si è sostituito un modello aperto, permissivo e frammentato. Il tutto induce paradossalmente alla solitudine ed allo smarrimento.

Le attese del mondo adulto e le modalità in cui vengono mostrate schiacciano e sottolineano senza tregua le incapacità dei ragazzi di esprimersi e di comunicare, di individuare il loro percorso.

Gli ambiti in cui cresce e si sviluppa in modo non sano un minore o un adolescente sono vari: la scuola (dove in modo silenzioso si verifica un tasso di abbandono significativo anche a livello di scuola dell'obbligo); la famiglia, o meglio, le famiglie, dove incomprensioni e conflitti scoppiano, degenerano e spesso non si sanno gestire né affrontare; nei territori, impotenti spesso verso le aggregazioni di ragazzi e ragazze che fanno uso di alcol, psicofarmaci, droghe e si mettono alla guida di microcar, monopattini o veicoli senza il minimo rispetto delle regole della circolazione stradale; negli ospedali; negli istituti penali minorili e nelle varie comunità per soggetti a rischio e/o problematici .

La cronaca riporta continui casi e mette in luce sia i fattori di rischio che di prevenzione, mostra come il fenomeno cambi a seconda delle età (tenera età e pre-pubertà, infanzia, pre-adolescenza, adolescenza), nell'ambiente sociale e familiare, scolastico, territoriale e culturale, nelle comunità sportive, religiose, sanitarie, nelle case famiglia e negli istituti di pena minorili.

Le carenze genitoriali e familiari si possono manifestare nel comportamento antisociale degli adulti, nell'uso di sostanze, nella loro scarsa competenza educativa (poca sorveglianza, negligenza, punizioni fisiche, scarsa comunicazione), nel cattivo rapporto genitori-figli, nella depressione materna, nella psicopatologie di entrambi i genitori, nella gravidanza precoce, nelle famiglie monogenitoriali così come allargate, nel cambio frequente di chi si prende cura del minore, nel basso livello socio-economico e disoccupazione, nel basso livello di scolarità dei genitori (principalmente della madre), nella mancanza di controllo rispetto ai pericoli.

Vi sono però anche fattori genetici e di rischio del tutto personali nei minori a rischio: disturbi della condotta precoci, impulsività e disturbi di personalità, il rifiuto delle regole, i deficit cognitivi, le difficoltà di apprendimento, i comportamenti auto lesivi o aggressivi, il basso QI e l'uso di sostanze.

Al di fuori della famiglia i minori criminali, pericolosi, problematici e difficili possono trovare collocazioni diverse.

Accanto alle case famiglia abbiamo
a) le comunità educative
b) le case per ragazze madri e i loro figli (nuclei monoparentali)
c) le comunità alloggio ed appartamenti per adolescenti e maggiorenni
d) le case multiutenza
e) i servizi di prima accoglienza.

Le cause di affido temporaneo dei minori e ragazzi a questi tipi di struttura sono l'incapacità educativa da parte dei genitori, le trascuratezza, la violenza domestica, anche assistita, le dipendenze dei genitori da droghe, alcol, ecc., gli abusi sessuali, lo sfruttamento sessuale, problemi giudiziari dei genitori, tutte quelle situazioni dove il primario interesse dei minori e ragazzi giustifica l'allontanamento, non la sostituzione alle funzioni genitoriali ma un esercizio sano e temporaneo delle stesse. Temporaneità nel 95% dei casi, solo il 5% dei minori ad oggi viene adottato. Purtroppo non vi sono Protocolli o Linee Guida standard ed ufficiali per l'accoglienza dei minori.

Il termine case famiglia (comunità familiari) invero è riduttivo, in quanto il fenomeno abbraccia più tipologie di strutture. In Italia rispetto all'Europa registriamo il tasso più basso di minori affidati alle vere e proprie case famiglia (2,7%). La normativa di riferimento è la Legge 149/2001 sull'affido dei minori.

Più gravi dei meri disagi e disturbi comportamentali vi è la delinquenza minorile, fenomeno che si sviluppa attorno al concetto di devianza [1], ovvero quell'insieme di comportamenti che si allontanano dalle norme sociali, e che esprimono il bisogno di trasgredire per assumere un'identità all'interno della società. Aspirazioni, frustrazioni, aspettative e ansie, irrequietezza e delusioni sono tutti stati d'animo tipici delle fasi dello sviluppo e generazionali, che accompagnano la crescita del minore, il quale - attraverso questi passaggi -assume la consapevolezza di sé e del suo ruolo nel mondo.

I minori autori di reato imputabili (maggiori di 14 anni) possono scontare la loro pena nei c.d. riformatori, istituti di pena che in Italia nel 2021 ospitavano 500 ragazzi circa in 17 strutture. Verso il minore criminale nelle carceri minorili si attua un approccio di empatia e di ascolto dei bisogno.
Sono in genere quattro le tipologie di soggetti ristretti:
1) immigrati
2) autori di reati gravi
3) soggetti recidivi con stili di vita non sani
4) soggetti oppositivi incompatibili con la vita inframuraria.

All'attività scolastica del mattino seguono attività sportive e ludiche soprattutto di gruppo e di squadra per rafforzare la capacità di socializzazione. Tutto il percorso non è punitivo ma rieducativo. [2]

Vero è che il processo minorile è l ' extrema ratio perché tutela ed educazione del minore restano l'obiettivo fondamentale, tanto che il processo minorile con l'istituto del perdono giudiziale o della messa alla prova [3] mira ad estinguere il reato.
Il rito minorile in questo senso si è mostrato terreno fertile per gli strumenti di giustizia riparativa [4], stante il preminente e superiore interesse del minore che permea tutto il DPR 448/88. [5]

Tutte le disposizioni contenute nel DPR 448/88, infatti, vanno applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore. Il rito minorile risulta essere quindi in equilibrio tra l'obiettivo istituzionale di accertamento delle responsabilità penali e la finalità educativa. [6]

Sul piano UE, il richiamo alla Giustizia riparativa è stato particolarmente incisivo con la direttiva 29/2012/UE contenente norme minime in materie di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Alle vittime di reato è da riconoscersi, secondo il diritto dell'Unione, un'attenzione particolare in tema di diritti e tutele. Intanto il reato non può essere inteso solamente come un danno alla società, si legge nella direttiva, ma è anche una violazione dei diritti individuali delle vittime, soggetti quindi meritevoli di tutela.
In questo modo la direttiva , pur non negando la complessità del fatto reato e l'implicazione della società pone attenzione al danno sofferto dalla vittima e alle modalità attraverso le quali questo danno potrebbe essere riparato, ma non in termini economici, bensì pensando e realizzando azioni concrete, che prendano avvio dall'assunto del danno causato, e tentino – partendo dalla consapevolezza del vissuto della vittima – di fare proprio un agire verso il futuro responsabile. [7]

Anche il legislatore italiano ha inserito nel proprio ordinamento penale minorile i percorsi di giustizia ripartiva con il decreto legislativo 121 del 2018 , dove, all'articolo 1 al secondo comma, si fa esplicito riferimento, in relazione all'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, al favor da riconoscere ai percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale. Le indicazioni sul tema riguardano sia i percorsi di giustizia riparativa da attivarsi all'interno degli istituti penali per i minorenni, ma anche nell'esecuzione delle misure di comunità, e – si riporta testualmente dalle sue Linee guida – "il settore minorile diventa il terreno fertile e privilegiato dove sperimentare concretamente percorsi innovativi di giustizia riparativa, così dando attuazione alle chiare indicazioni in tal senso provenienti dalle più recenti Raccomandazioni europee". [8]

La riforma dell'esecuzione penale minorile con il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 [9] traccia le coordinate di intervento normativo in tre direttrici:
• priorità assegnata ai bisogni del minorenne e alla promozione della sua persona, attraverso l'individualizzazione e la flessibilità dell'intervento educativo;
• esecuzione costruita preferibilmente attorno alle misure alternative alla detenzione (rinominate misure penali di comunità), così da rendere del tutto residuale il ricorso al carcere;
riorganizzazione degli istituti per minorenni in modo da favorire la responsabilizzazione e il rafforzamento delle relazioni con il mondo esterno, in funzione di un proficuo inserimento sociale che riduca il più possibile il rischio di commissione di nuovi reati. Il Senato in sede di analisi del disegno di legge ha aggiunto nel testo dell'art.1 comma 85, lett. p) altri otto diversi criteri, qualcuno dei quali particolarmente generico, per indirizzare il legislatore delegato.

«Avviare il minore ad una misura di comunità significa in qualche modo tentare di restituirlo all'ambiente di appartenenza all'esito di un processo di maturazione, in cui un grande contributo per la buona riuscita dello stesso proviene proprio da quella collettività dalla quale il minore si era allontanato con l'azione delittuosa»: a questo scopo l'art. 3 del d.lgs. 121 del 2018 prevede che, con la predisposizione di una misura penale di comunità, il tribunale di sorveglianza possa prescrivere «lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito o di volontariato», quindi con un «forte contenuto riparativo».

L'obiettivo, che si è posto anche l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con un Documento di studio e proposta del 2018 [10], è quello di edificare una child-friendly Justice, che non significa solo costruire una giustizia a misura di minore, ma una giustizia amica del suo destino al fine di riappacificare il conflitto che si è originato con la legge.

Nel dicembre 2021 al termine della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa su "Criminalità e giustizia penale – il ruolo della giustizia riparativa in Europa" si è pervenuti ad un documento, la Dichiarazione di Venezia sul Ruolo della Giustizia riparativa in materia penale.

La giustizia riparativa si riferisce ad ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato ed imparziale. [11]

Il soggetto autore sarà portato a riflettere sia sulla violazione della norma che sui suoi effetti a causa delle sue azioni. L'obiettivo deve essere quello di connettere e avvicinare le persone per riparare le relazioni; non tutto ha un prezzo da saldare attraverso un ristoro economico. [12]

E' necessario al minore il pieno sviluppo della sua personalità, delle sue capacità, la sua educazione, e anche il più importante reinserimento sociale, sia esso vittima che autore del reato.

La giustizia di comunità riguarda le modalità di riparazione del reato ed affianca alle restrizioni alla libertà conseguenti la condanna anche attività "riparative" nei confronti della comunità, attività socialmente utili, con innegabili risvolti educativi, pedagogici e sociali, in vista dell'effettivo reinserimento nel tessuto sociale, in linea con lo spirito costituzionale de sistema sanzionatorio penale. [13]

Il motivo per cui si è sentita l'esigenza di affiancare un approccio riparativo a quello retributivo è da ricercarsi nella volontà di tentare per l'autore di reato un reinserimento in comunità che faccia seguito a una presa di coscienza delle conseguenze degli atti contrari alla legge.

Lo scopo precipuo della giustizia riparativa è quello di riparare il danno causato dal proprio comportamento; "le pratiche riparative sostengono una concezione partecipativa della giustizia, che favorisce il reinserimento piuttosto che la punizione e il castigo. Pertanto, investendo nel legame tra i giovani e la comunità e in un processo che stimola l'assunzione di responsabilità, le pratiche riparative possono rivelarsi particolarmente idonee a rispettare il principio dell'interesse superiore del minore nel processo di giustizia". [14]

La giustizia riparativa, in conclusione, rappresenta un modello di giustizia autonomo, un modello alternativo rispetto a quello punitivo-retributivo, che ha come obiettivo la riparazione del danno e della sofferenza che si genera a seguito di un conflitto. Anche negli atti normativi sovranazionali la troviamo sotto l'espressione giustizia riparativa: una giustizia che cura, ripara, lasciando da parte la spada e, secondo qualcuno, persino la benda e la bilancia, che ha lo scopo di riconciliare e ricostruire, evitando di «aggiungere male al male», cioè aggiungere al male del delitto, anche il male della pena. [15]

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*A cura dell' Avv. Prof. Federica Federici, Studio Legale Federici - Professore a contratto Università Federico II di Napoli

[1] Il comportamento deviante è anche interpretato come un veicolo comunicativo, partendo dallo studio di Habermas della Teoria dell'azione comunicativa, così poi ampiamente trattato dal sociologo De Leo, secondo il quale risulta necessario «ascoltare, comprendere, interpretare sia le parole e la comunicazione che il soggetto va ricostruendo sulla sua azione trasgressiva, sia i significati e i segni che l'azione stessa esprime sul soggetto» 7 . Dunque, la condotta deviante è un mezzo eloquente attraverso il quale si esprime il malessere dell'adolescente con la conseguenza che risulta di fondamentale importanza interpretare il "messaggio" ed ascoltare, non per una comprensione fine a sé stessa, ma sia per individuare coerentemente il rimedio penale/istituzionale più giusto in relazione ad ogni situazione concreta, quindi agendo a posteriori, sia per determinare modalità di prevenzione, per intervenire quindi a monte del problema
[2] R.CASTROGIOVANNI, E. SEMINARA, Il trattamento intra moenia e il progetto di intervento educativo: dall'ingresso in istituto alla dimissione, in L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, L. CARACENI e M.G. COPPETTA (a cura di), Torino, 2019, p. 259
[3] Relazione sulla amministrazione della giustizia, anno 2020: per quanto concerne i minori autori di reato si è ulteriormente valorizzatala massa alla prova e si è rinnovato l'impegno sui temi della restorative justice e prevenzione della devianza minorile (in special modo quella di gruppo).
[4] La concezione retributiva della pena trova giustificazione, inoltre, nel pensiero filosofico di Kant ed Hegel: per il primo, essendo la legge penale un imperativo categorico, la pena deve essere inflitta al reo per il solo fatto di aver commesso un reato; secondo Hegel, poi, la pena è la risposta universale e oggettiva alla lacerazione provocata dalla colpa.
[5] FORLEO ROSA, in 132943_FORLEO_ROSA.pdf (luiss.it), Con l'entrata in vigore del d.P.R. n. 448 del 1988 recante le disposizioni in materia di processo penale minorile si è venuta a creare una discrasia fra il processo di cognizione - (permeato dai principi di individualizzazione, flessibilità, minima offensività, destigmatizzazione e prevedendo, inoltre, strategie di diversion o probation processuale), in cui era centrale la tutela delle esigenze educative - e la fase dell'esecuzione, nella quale sembrava essere assente, al contrario, questa tutela, pur essendo la fase processuale prettamente pedagogica, ma di fatto caratterizzata dalla rigidità delle previsioni del d.P.R. 354/75, estese ai minori mediante l'art. 79 ord. penit. Tali disposizioni erano soggette ad un costante adattamento per merito dell'intervento diretto della Corte Costituzionale e del lavoro interpretativo della magistratura di sorveglianza53, ma risultava evidente, ormai da tempo, grazie, appunto, agli input della giurisprudenza costituzionale e alle disposizioni internazionali (Regole di Pechino, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori), le quali rendevano cogente un intervento normativo, che ci fosse una falla nell'ordinamento.
[6] FRANCI MARTINA, La giustizia riparativa nel rito minorile, in Salvis Juribus.
[7] ANTONUCCI CAROLINA, La giustizia riparativa nel sistema minorile – Ragazzi dentro [8] Pagina 7.
[9] 4 D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 81, 83 e 85 lett p), della legge 23 giugno 2017, n. 103", in vigore dal 10 novembre 2018. Si veda L. CARACENI, Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in www.penalecontemporaneo.it, 16 novembre 2018, par. 2
[10] Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, documento di studio e di proposta, pubblicato il 14/12/2018, Roma. Il documento, oltre ai citati approfondimenti tematici e agli esiti del monitoraggio rappresentati dalle ‘fotografie d'Italia' fornite in alcune cartine geografiche, contiene infine le raccomandazioni che l'Autorità garante rivolge agli attori istituzionali competenti. Gli ambiti tematici entro cui si articolano tali raccomandazioni sono cinque: 1. Disponibilità e accesso alla mediazione penale e in generale alla giustizia riparativa 2. Disciplina normativa (de iure condendo) 3. Modalità d'innesto dei percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale a normativa invariata 4. Reti per la giustizia riparativa 5. Sensibilizzazione, formazione e informazione. Esse hanno quali destinatari il Parlamento, il Governo, alcuni ministeri (Giustizia, Interno, Difesa, Istruzione, Economia e Finanze), le regioni, i comuni, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, le autorità giudiziarie, il Consiglio nazionale forense, gli ordini degli avvocati, nonché gli uffici e i centri di mediazione penale e di giustizia riparativa variamente dislocati sul territorio nazionale.
[11] Consiglio di Europa, Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia ripartiva in materia penale del 2018.
[12] RIONDINO MICHELE, GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE MINORILE - Copia.pdf (pul.it)
[13] Sempre Consiglio di Europa, Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia ripartiva in materia penale del 2018
[14] Questo è quanto si legge in uno studio europeo sulla Giustizia riparativa portato avanti dall'International Juvenile Justice Observatory, in collaborazione con lo European Juvenile Justice Observatory.
[15] U. CURI, Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia, in Giustizia riparativa, ricostruire legami, ricostruire persone, Bologna, 2015.