Lavoro

"Professionisti sanitari" e "operatori di interesse sanitario", differenze normative e sostanziali

Per affrontare la questione è necessario procedere alla lettura combinata delle disposizioni di legge che oggi governano il mondo delle professioni sanitarie, riordinato con la recente L. n. 3 del 2018

di Rosita Ponticiello*

Questione

Individuare la differenza tra le due figure lavorative oggi rappresenta una chiave di lettura fondamentale per tutti gli Ordini territoriali delle professioni sanitarie (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione – TSRM PSTRP) e delle singole Commissioni d'Albo, interne ai TSRM PSTRP, che si trovano a dover valutare le istanze di iscrizione agli Albi professionali o agli Elenchi speciali ad esaurimento.

Normativa

Per affrontare la questione è necessario procedere alla lettura combinata delle disposizioni di legge che oggi governano il mondo delle professioni sanitarie riordinato con la recentissima L. n. 3 del 2018 .
Infatti, la categoria degli esercenti le professioni sanitarie è da determinare in base alle norme primarie che le regolamentano ed in particolare alla Legge n. 3, 11 gennaio 2018, Capo II, (a partire dal Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 ratificato dalla Legge 17 aprile 1956, n. 561) che esplicitamente si riferisce alle "professioni sanitarie" e non agli "operatori di interesse sanitario".

La distinzione tra le due categorie – professionisti sanitari e operatori di interesse sanitario - non può essere sottovalutata o addirittura non tenuta in considerazione, come può accadere nella prassi, avendo rilevanza ai fini dell'applicabilità della normativa in esame e della competenza legislativa.

Invero, mentre le professioni sanitarie sono individuate al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 43 del 2006 il quale testualmente recita "Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione"; il secondo comma delle predetta legge dispone: "Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1".

Pertanto, dalla chiara lettera dell'art. 1 l'individuazione e formazione dei profili di operatore di interesse sanitario rientrano nella competenza del legislatore regionale e ciascuna regione potrebbe, dunque, individuare diversi profili di operatori di interesse sanitario.

Per comprendere chi sono gli operatori di interesse sanitario occorre cercare all'interno delle singole legislazioni regionali tenendo conto, tuttavia, che alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale si tratta di categorie professionali residuali che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale e non hanno invece alcun collegamento con l'esecuzione di compiti riconducibili direttamente allo svolgimento di funzioni sanitarie; dal momento che secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale "la potestà legislativa e le individuazioni delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato" (Corte Cost. sentenza n. 153/2006, nonché ex plurimis sentenze nn. 57/2007, 424/2006, 179/2008, 300/2010).

Tutto ciò, per mettere in evidenza la distinzione normativa e, di conseguenza, sostanziale tra la figura del professionista sanitario oggetto della normativa contenuta anche nel DM del 9 agosto 2019 e quella dell'operatore di interesse sanitario figura non riordinata la cui formazione avviene ancora oggi a livello regionale.

Per esaustività di argomentazione occorre rammentare che la legge 10 agosto 2000, n. 251 e il Decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001, richiamati dalla L. 46 del 2006, si riferiscono sempre ed esplicitamente alle professioni sanitarie e mai agli operatori di interesse sanitario.

Fattispecie concreta

Un esempio concreto può essere dato dalla differenza tra la figura del fisioterapista, un professionista sanitario avente un profilo ben delineato D.M. n. 741 del 1994 e compreso nelle figure professionali riordinate con la recente normativa del 2018, ed il fisiokinesiologo formatosi ai sensi e per gli effetti della L. 43 del 2006 art. 1 co 2 .

Il detto comma 2 dell'art. 1 della citata legge colloca il corso triennale regionale nell'ambito della "formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1" della legge n. 43/2006.

Dunque, il titolo rilasciato non è abilitante all'esercizio della professione sanitaria ma attribuisce solo ed esclusivamente il profilo di operatore di interesse sanitario che esclude de plano l'iscrizione sia all'Albo che all'elenco speciale ad esaurimento dei fisioterapisti.

Si tratta di una categoria nell'ambito della quale possono trovare posto attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio e che si connotano per una formazione di livello inferiore/regionale.

Di fatto il diploma conseguito esula dalla normativa che caratterizza le professioni sanitarie riordinate ed individuate dal legislatore anche ai fini dell'istituzione degli albi professionali come evidente altresì dal DM n. 741 del 1994 "concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista".

La normativa richiamata non permette dunque in alcun modo di collocare la figura del Fisiokinesiologo nell'ambito del profilo del Fisioterapista e pertanto rileva l'impossibilità di iscrizione sia nell'Albo che nell'elenco speciale.

Si rende comunque opportuno evidenziare che il titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista è ad oggi esclusivamente il diploma di laurea triennale (D.M. 509/99 come modificato dal D.M. 270/2004) o un titolo pregresso riconosciuto equipollente ai sensi del DM 27 Luglio 2000, dove per titolo pregresso s'intende quello acquisito entro e non oltre il 17 marzo 1999, o, infine, un titolo equivalente.

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*A cura di Rosita Ponticiello, Presidente Camera Civile di Viterbo "Carlo Alfonso Pesaresi"

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