Amministrativo

A un trader di prodotti energetici non serve l’adeguatezza patrimoniale

Con un’interessante pronuncia, il Tar di Perugia accoglie il ricorso di una società che aveva chiesto al locale Ufficio territoriale di accedere all’autorizzazione prevista dalle disposizioni di cui alla legge 205/2017, comma 945 e seguenti

di Benedetto Santacroce, Ettore Sbandi

L’autorizzazione a svolgere il ruolo di trader per i prodotti energetici stoccati in regime sospensivo presso i depositi di terzi è subordinata al rigoroso riconoscimento, da parte dell’autorità doganale, dei requisiti di legge, senza possibilità però di estenderne la portata. Con un’interessante pronuncia, il Tar di Perugia (sentenza 332/2022) accoglie il ricorso di una società che aveva chiesto al locale Ufficio territoriale di accedere all’autorizzazione prevista dalle disposizioni di cui alla legge 205/2017, comma 945 e seguenti. In base a tali disposizioni, chi intende detenere gasolio e benzina in sospensione d’accisa presso altri depositi fiscali o destinatari registrati, deve avere una specifica autorizzazione. Questa procedura è solo una delle tante misure antifrode adottate negli ultimi anni, volta nello specifico al censimento di soggetti che, pur non debitori dell’imposta, sono ora conosciuti dal fisco.

Ebbene, per ottenere tale provvedimento, la norma e il suo decreto ministeriale applicativo, emanato il 12 aprile 2018, prevedono una serie di requisiti di storicità e affidabilità soggettiva precisi. Seguendo una linea per la verità molto comune a livello nazionale e quasi sempre censurata in sede giudiziale amministrativa, l’autorità ha inteso respingere l’istanza per motivi di carattere ulteriore rispetto al dato normativo, volte a una valutazione prognostica dell’attività del trader, valutato non affidabile per ragioni patrimoniali e respinto.

L’intento antifrode di questi dinieghi si muove su una linea sottile, tra la discrezionalità tecnica degli Uffici, da un lato, e il puro dato normativo, dall’altro. Prevalendo il secondo, l’esito giudiziale segue di conseguenza.

Del resto, non è un caso che gli ultimi innesti normativi abbiano rilanciato provvedimenti Dogane e Monopoli emanati nel 2021, dove le valutazioni di affidabilità e prognostiche sopra richiamate recano almeno una piattaforma di carattere generale e astratto. Tornando al caso specifico, al Tar «non sfugge la delicatezza del settore del commercio degli oli minerali e la necessità che sia mantenuta un’alta soglia di vigilanza da parte delle Amministrazioni deputate al fine di prevenire e contrastare fenomeni di frode o evasione fiscale. Tuttavia, dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate» emerge che il legislatore non si è spinto sino a introdurre un preventivo vaglio di affidabilità fiscale di tali soggetti, non ponendo, inoltre, alcun parametro di «adeguatezza patrimoniale. Sono stati, piuttosto previsti precisi requisiti che danno diritto all’identificazione nonché codificate singole cause di sospensione o diniego dell’autorizzazione», nessuna delle quali è stata espressamente ravvisata nel caso in esame.

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