Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, opposizione ad intimazione di sfratto per morosità e assolvimento condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, controversie condominiali e responsabilità per danno da cose in custodia; (iii) negoziazione assistita, casi di esclusione e giudizio di responsabilità del mediatore immobiliare; (iv) mediazione obbligatoria, opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (v) arbitrato irrituale ed ambito applicativo della clausola compromissoria; (vi) mediazione obbligatoria e carattere perentorio del termine assegnato dal giudice; (vii) mediazione obbligatoria partecipazione delegata e conferimento potere rappresentativo.

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A.D.R. - I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Sciacca, Sezione civile, sentenza 16 settembre 2021, n. 377
La pronuncia si limita a registrare l’improcedibilità del giudizio ove, in sede di opposizione al procedimento di sfratto per morosità, entrambe le parti, pur onerate in ragione delle rispettive domande proposte, abbiano omesso di instaurare la mediazione obbligatoria nel termine loro assegnato dal giudice.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Torino, Sezione IV civile, sentenza 11 novembre 2021, n. 4927
La sentenza afferma che non è soggetta a mediazione obbligatoria l’azione intentata dal condomino nei confronti del condominio ritenuto responsabile delle infiltrazioni idriche dannose arrecate alla sua proprietà esclusiva.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Palermo, Sezione III civile, sentenza 18 novembre 2021, n. 4367
La decisione afferma che non è soggetta alla procedura di negoziazione assistita la domanda con la quale il cliente di un’agenzia immobiliare agisce nei confronti di quest’ultima invocando una sua responsabilità per non aver adempiuto con la diligenza richiesta ai doveri su di essa incombenti a norma dell’art. 1759 c.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 6 dicembre 2021, n. 643
La decisione, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite e ribadito anche di recente dalla Suprema Corte riafferma che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

ARBITRATO IRRITUALE - Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 14 dicembre 2021, n. 964
La pronuncia riafferma il principio secondo cui la clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Corte di Appello di Brescia, Sezione I civile, sentenza 17 dicembre 2021, n. 1667
La pronuncia presta adesione all’indirizzo giurisprudenziale che considera perentorio il termine di quindici giorni assegnato dal giudice alla parte onerata ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 per la presentazione dell’istanza di mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Bari, Sezione I civile, sentenza 21 dicembre 2021, n. 4584
La sentenza riafferma che la mediazione obbligatoria esige necessariamente la presenza personale della parte coinvolta nel giudizio o almeno di un suo rappresentante sostanziale purché dotato tuttavia di apposita procura speciale notarile.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie - Locazione - Procedimento di intimazione di sfratto per morosità - Giudizio di opposizione - Procedimento di mediazione obbligatoria - Omesso esperimento tanto da parte di intimante che di opponente - Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 658 e 665; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In sede di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità consegue ineluttabilmente l’improcedibilità del giudizio qualora sia l’intimante che l’opponente, quali parti entrambe onerate in ragione delle domande proposte, rispettivamente, in via principale e riconvenzionale, abbiano omesso di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato dal giudice ex art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.

Tribunale di Sciacca, Sezione civile, sentenza 16 settembre 2021, n. 377 - Giudice Barba

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie - Condominio - Danni da infiltrazioni idriche arrecati alla proprietà esclusiva - Azione intentata dal condomino danneggiato nei confronti del Condominio - Responsabilità per danno da cose in custodia - Controversia relativa - Assoggettamento a mediazione obbligatoria - Configurabilità - Esclusione. (Cc, articoli 1105 e 2051; Disp, att. c.c. articoli 71-quater; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non rientra tra le controversie assoggettate all’obbligo di esperire il procedimento conciliativo la controversia avente ad oggetto la domanda con la quale un condomino, invocando l’art. 2051 cod. civ.,  agisca nei confronti del Condominio ritenuto responsabile delle infiltrazioni dannose arrecate alla sua proprietà esclusiva in conseguenza della carente impermeabilizzazione del manto di copertura del cortile comune nonché dell’insufficienza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche (Nel caso di specie, il giudice adito ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato espletamento della mediazione obbligatoria sollevata e prospettata dal Condominio convenuto perché riconducibile alla disciplina dettata dall’art. 1105, comma 4, cod. civ. in luogo di quella di cui all’art. 2051 cod. civ. prevista per la responsabilità da cose in custodia).

Tribunale di Torino, Sezione IV civile, sentenza 11 novembre 2021, n. 4927 - Giudice Di Donato

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Ambito applicativo - Casi di esclusione - Obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori - Azione del cliente nei confronti dell’agenzia immobiliare - Per responsabilità ex art. 1759 c.c. - Assoggettamento a negoziazione assistita - Configurabilità - Esclusione. (Cc, articolo 1759; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi 3, comma 1,
del decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n.162/2014, la procedura non si applica alle controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori tra le quali rientra la domanda con la quale il cliente di un’agenzia immobiliare agisca nei confronti di quest’ultima invocando una sua responsabilità per non aver adempiuto, con la diligenza richiesta, ai doveri su di essa incombenti a norma dell’art. 1759 cod. civ. (Nella fattispecie, all’agenzia era stato asseritamente imputato di aver omesso di svolgere le indagini sui registri immobiliari al fine di accertare la presenza di eventuali trascrizioni sull’immobile oggetto dell’attività d’intermediazione).
Tribunale di Palermo, Sezione III civile, sentenza 18 novembre 2021, n. 4367 - Giudice Caraccia

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il tentativo obbligatorio - Parte opposta - Inosservanza - Conseguenze. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 5/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia bancaria, il giudice adito, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, rilevata la mancata instaurazione del procedimento di mediazione ad opera della banca opposta, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale azionata in via monitoria revocando il decreto ingiuntivo opposto; il mutamento giurisprudenziale, osserva la decisione in epigrafe, non può assumere nella circostanza, ai fini di una rimessione in termini, il carattere della “imprevedibilità” laddove vi siano preesistenti contrasti interpretativi all’interno della Suprema Corte o incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della stessa Corte in assenza di un orientamento consolidato o, ancora, nel caso in cui la parte abbia confidato nell’orientamento che non è prevalso) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 gennaio 2021, n. 159; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).

Tribunale di Rieti, Sezione civile, sentenza 6 dicembre 2021, n. 643 - Giudice Vicario

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Procedimento civile - Arbitrato - Irrituale - C lausola compromissoria - Ambito applicativo - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti. (Cpc, articolo 808-quater)
La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale - che si configura allorché le parti abbiano inteso demandare ad arbitri la soluzione di determinate controversie in via negoziale - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico (Nel caso di specie, a fronte di una clausola statutaria di una s.r.l. a tenore della quale “…eventuali controversie relative alla vita della società od alla esecuzione del Presente Atto Costitutivo, fra i soci e la società o solamente fra i soci, che non debbano essere obbligatoriamente devolute all’Autorità Giudiziaria, verranno obbligatoriamente risolte, in via irrituale, da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di [omissis]…”,  il giudice adito, rilevato che la stessa rimandasse a controversie anche “solamente fra i soci”, ha ritenuto la competenza arbitrale vertendosi, nella circostanza, di controversia attinente al trasferimento di partecipazioni sociali certamente incidenti anche sulla “vita della società”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 8 febbraio 2019, 3795).

Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 14 dicembre 2021, n. 964 - Giudice Serrao

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Assegnazione da parte del giudice del termine di legge per il deposito dell’istanza di mediazione - Carattere perentorio - Sussistenza - Fondamento - Inosservanza - Improcedibilità della domanda. (Dlgs, n. 5/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni assegnato alla parte onerata dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 per la presentazione dell’istanza di mediazione ha carattere perentorio. Infatti, pur in difetto di indicazione espressa, il regime di perentorietà può essere evinto, anche in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato. Del resto, sarebbe illogico ritenere che, a fronte della previsione della sanzione d’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e di un termine relativamente ristretto per l’inizio del procedimento, si lasciasse poi alla libera valutazione dell’onerato la scelta arbitraria del tempo in cui iniziarlo. Un diverso argomentare introdurrebbe un’ulteriore ipotesi di sanatoria non prevista per legge e contrasterebbe con i principi di economia ed impulso processuali. Ne consegue che il termine “de quo” ha natura perentoria, natura desumibile dalla stessa gravità della sanzione prevista, l’improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia bancaria, il giudice d’appello, nel rigettare l’impugnazione, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva dichiarato improcedibile la domanda in quanto il procedimento conciliativo non solo non era stato iniziato nel termine di quindici giorni, ma neppure entro l’udienza di verifica fissata a distanza di sei mesi dalla precedente).

Corte di Appello di Brescia, Sezione I civile, sentenza 17 dicembre 2021, n. 1667 - Presidente e relatore Pianta

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Parti - Comparizione personale - Necessità - Fondamento - Rappresentanza della parte - Ammissibilità - Condizioni - Conferimento potere rappresentativo - Procura speciale notarile - Necessità - Fondamento - Inosservanza - Improcedibilità della domanda. (Cc, articoli 1392 e 1393; Dlgs, n. 5/2010, articoli 5 e 8)
La “ratio” e la finalità della mediazione sono quelle di attivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata della controversia in maniera tale da implicare necessariamente una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. In ragione di ciò, il legislatore ha volutamente previsto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, in quanto, solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, si auspica che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia e risultare vantaggiosa per entrambe le parti. Tuttavia, la necessità della comparizione personale, pur prevista dall’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010, non comporta che si tratti di attività non delegabile tanto che la medesima delega può essere conferita anche al proprio difensore. A tal fine, però, non è sufficiente una procura conferita al difensore e da questi autenticata ma, bensì, è necessaria una procura speciale notarile che conferisca rappresentanza sostanziale. In sede di mediazione, infatti, la procura speciale non può reputarsi validamente rilasciata qualora recante sottoscrizione del delegante priva di autenticazione da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalle legge (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, accogliendo l’eccezione sollevata dalla parte convenuta, il giudice adito ha dichiarato l’improcedibilità della domanda attorea in quanto nel procedimento di mediazione avviato “ante causam” gli attori, non comparsi personalmente innanzi al mediatore, non erano stati idoneamente rappresentati a motivo di una delega non autenticata e priva di data certa da loro conferita all’unico attore comparso personalmente; inoltre, osserva la decisione in esame, alla riscontrata irregolarità non può neppure ovviarsi disponendo l’applicazione dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6: ciò in quanto tale disposizione si applica solo nel caso in cui la mediazione sia già iniziata ma non ancora conclusa oppure nel caso in cui essa non sia stata esperita e non anche nella diversa ipotesi - ricorrente nella fattispecie concreta - in cui la mediazione sia stata definita ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).

Tribunale di Bari, Sezione I civile, sentenza 21 dicembre 2021, n. 4584 - Giudice Guaragnella

 

 

 

 

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