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Gli atti, pagamenti e garanzie concessi in esecuzione di un piano attestato di risanamento sono esenti dalla revocatoria ordinaria

Gli atti, pagamenti e garanzie concessi in esecuzione di un piano attestato di risanamento sono esenti dalla revocatoria ordinaria

di Emanuele Stabile

B. S.p.A. in A. S. (da ora anche "B. S.p.A."), quale parte di un pool di banche, concedeva un mutuo fondiario, garantito da ipoteca, in favore della C. S.p.A. (da ora anche "C. S.p.A.").

Le somme derivanti dal mutuo, tuttavia, erano state utilizzate da C. S.p.A., poi fallita, per ripagare debiti pregressi, anche nei confronti della B. S.p.A., in virtù di un piano attestato di risanamento. Il curatore del Fallimento C. S.p.A., dunque, riteneva che tale situazione avesse recato pregiudizio agli altri creditori e proponeva un'azione revocatoria ordinaria.

Il Tribunale di Perugia ritenendo sussistente il suddetto pregiudizio e ritenendo che il credito fosse stato concesso in un momento in cui il pool di banche potesse conoscere lo stato di decozione della C. S.p.A. revocava il pagamento in favore di B. S.p.A. escludendo quest'ultima dallo stato passivo della fallita. Successivamente, B. S.p.A. si opponeva allo stato passivo del Fallimento C. S.p.A.

Con decreto del 14 febbraio 2015 il Tribunale di Perugia accoglieva parzialmente la suddetta opposizione e ammetteva B. S.p.A. al passivo, ma in via chirografaria, non privilegiata come invece aveva richiesto. B. S.p.A., allora, proponeva ricorso per Cassazione.

Per quanto qui interessa, dunque, la Suprema Corte ha dovuto stabilire se l'esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, let. d) R. D. n. 267 del 1942 (da ora "L.F.") si applichi alla revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

L'art. 67, comma 3, let. d) L.F. stabilisce che "non sono soggetti all'azione revocatoria: gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria".

Per valutare se l'esenzione dell'art. 67 L.F. operi non solo riguardo alla revocatoria fallimentare, ma anche a quella ordinaria bisogna ricorrere sia ad un'interpretazione letterale che logica.

Da un lato, la formulazione letterale dell'art. 67, comma 3 L.F. sembra riferirsi esclusivamente ai soli commi precedenti della norma in commento e, dunque, alla sola revocatoria fallimentare. Nondimeno, sempre in base ad un argomento letterale l'art. 69 bis L.F. si riferisce espressamente alle azioni "disciplinate dalla presente sezione", ossia alla revocatoria fallimentare ex artt. 64 ss. L.F. Se ne desume che laddove il Legislatore abbia voluto escludere dall'ambito di applicazione di una norma una tipologia di azione revocatoria, lo ha fatto.

E la generica formulazione dell'art. 67 L.F., almeno rispetto al successivo art. 69 bis, "non autorizza conclusioni sicure né nel senso dell'applicabilità, né in quello dell'inapplicabilità delle esenzioni alla revocatoria ordinaria. Nell'ambito del medesimo articolo, alla generica formulazione del comma 3, il cui riferimento all'"azione revocatoria" potrebbe testimoniare anche l'intento del legislatore di estenderne l'ambito applicativo ad entrambe le azioni, si contrappone infatti la specificità del comma 4, che … fa puntuale riferimento alle "disposizioni di questo articolo", e quindi alla sola revocatoria fallimentare".

Dall'altro, l'art. 12, comma 5 L. n. 3/2012 esclude l'applicazione della revocatoria ordinaria ad alcuni pagamenti espressamente rinviando all'art. 67 L.F.

L'art. 66 L.F., inoltre, non esclude un collegamento tra disciplina civilistica e fallimentare. Anzi, è vero il contrario.

Insomma, l'interpretazione letterale non consente di affermare con certezza che l'esenzione di cui alla norma in commento non si applichi alla revocatoria fallimentare.

L'interpretazione logica, invece, offre maggiori certezze. E' nota, infatti, la "diversità dei due tipi di azione revocatoria", ma "le segnalate differenze tra la disciplina della revocatoria fallimentare e quella della revocatoria ordinaria non possono ritenersi idonee a giustificare l'esclusione dell'applicabilità alla seconda delle esenzioni previste per la prima, correndosi altrimenti il rischio di vanificarne l'efficacia, e quindi di impedire il perseguimento delle finalità avute di mira dal legislatore".

La soluzione migliore, dunque, è valutare l'applicabilità dell'esenzione di alcuni atti dalla revocatoria (fallimentare e, soprattutto, ordinaria) in concreto "in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore mediante la previsione delle singole fattispecie di esenzione".

In conclusione, gli atti, pagamenti e garanzie concessi in esecuzione di un piano attestato di risanamento sono esenti dalla revocatoria ordinaria, esercitata dentro o fuori dal fallimento, - e fallimentare - ex art. 67, comma 3, let. d) L.F.


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