Comunitario e Internazionale

Incluse nel pro-rata di detrazione le operazioni di intermediazione per l'estensione di garanzia degli elettrodomestici

La sentenza UE in commento evidenzia il disallineamento con la norma interna che prevede l'esclusione di tali operazioni dal calcolo del pro-rata se di carattere occasionale o accessorio alle operazioni imponibili

di Marco Novara, Francesco Zondini*

Con la sentenza del 8 luglio 2021 pronunciata nella causa C-695/19, Rádio Popular – Electrodomésticos SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul trattamento IVA delle c.d. "estensioni di garanzia", precisando che laddove tali operazioni siano effettuate nell'ambito di operazioni di intermediazione assicurativa poste in essere da soggetti che svolgono in via principale un'attività di vendita al dettaglio o all'ingrosso di beni, le stesse devono essere incluse nel calcolo del pro rata di detrazione.

La sentenza, che può assumere rilievo per quegli operatori che forniscono tali servizi in veste di intermediari di contratti assicurativi, evidenzia il disallineamento con la norma interna che invece ne prevede l'esclusione dal calcolo del pro-rata se di carattere occasionale o accessorio alle operazioni imponibili.

La sentenza in discussione nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunal Arbitral Tributário portoghese che verte sulla qualificazione delle operazioni di intermediazione di vendita di estensioni di garanzia di elettrodomestici, ed in particolare sulla loro riconducibilità nel novero delle operazioni "finanziarie" accessorie che sono escluse dal calcolo del pro-rata di detrazione come statuito dall'art. 174, par. 2, lett. b) e c) della Direttiva IVA.

In particolare, la società ricorrente svolgeva l'attività principale di vendita di elettrodomestici e di articoli informatici nei confronti di consumatori finali; la stessa, in aggiunta alla cessione dei prodotti, provvedeva altresì alla vendita al cliente delle estensioni di garanzia, agendo come intermediario tra l'assicuratore - responsabile della copertura del rischio in caso di sinistro - e il cliente finale.

La Società in questione per tali operazioni emetteva fatture esenti, ma ritenendole accessorie alle operazioni imponibili di vendita di elettrodomestici, non le considerava rilevanti ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione. A seguito delle verifiche fiscali effettuate per gli anni 2014 e 2015 - poi estese anche agli anni 2016 e 2017 - l'Autorità finanziaria portoghese contestava alla società la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti ritenendo che le operazioni di vendita di estensione di garanzia, non essendo qualificabili come operazioni finanziarie bensì come assicurative, avrebbero dovute essere incluse nel calcolo del pro-rata di detrazione secondo la normativa IVA locale a prescindere dalla loro natura accessoria, comunque disconosciuta in sede di verifica.

Orbene, la Corte di Giustizia osserva anzitutto che tra le operazioni escluse dal calcolo del pro-rata di detrazione, se accessorie a operazioni imponibili, non figurano le operazioni "assicurative" di cui all'art. 135, par. 1, lett. a) della Direttiva IVA e che pertanto, al fine di dirimere la questione, occorre verificare se le operazioni in discussione costituiscano effettivamente servizi rientranti nella definizione di operazioni assicurative (esenti dall'imposta) e se, in caso affermativo, le stesse possano nondimeno rientrare nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 174, par. 2, lett. b) e c) della Direttiva IVA.

In via preliminare, la Corte rammenta che ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. a) della Direttiva IVA gli Stati membri esentano "le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione" e che i termini utilizzati per designare le esenzioni di cui all'articolo 135 devono essere interpretati in maniera restrittiva, dato che rappresentano deroghe al principio generale di applicazione dell'IVA.

Sul punto la Corte ritiene, pertanto, che le prestazioni di servizi rese dal ricorrente costituiscono prestazione di servizi relativi ad operazioni di assicurazione effettuate da intermediari e mediatori assicurativi ai sensi dell'articolo 135, par. 1 della direttiva IVA, dal momento che risulta soddisfatta sia la condizione oggettiva richiamata dalla norma comunitaria - in quanto la vendita dell'estensione della garanzia assume la forma di un contratto di assicurazione (e quindi da considerare "relativa" a un'operazione di assicurazione) - sia la condizione soggettiva in quanto il ricorrente agisce in rapporto diretto con entrambe le parti (l'assicuratore e l'assicurato) e l'attività dallo stesso effettuata presenta aspetti essenziali della funzione di intermediario assicurativo, quale appunto quella della ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di quest'ultimi con l'assicuratore.

Per quanto sopra, dunque la Corte giunge a concludere che non è possibile assimilare la nozione di "operazioni di assicurazione" di cui al citato articolo 135, par. 1, lett. a) della Direttiva IVA alla nozione di "operazione finanziaria" (ancorché "accessoria") richiamata dall'articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva IVA e che quest'ultima disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non si applica alle operazioni assicurative e in particolare a quelle di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia come nel caso di specie, con la conseguenza che l'importo del volume d'affari relativo a tali operazioni deve essere incluso nel denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del pro-rata di detrazione.

Le conclusioni raggiunte dai giudici comunitari circa la qualificazione dell'operazione di estensione della garanzia sui prodotti venduti quale operazione esente dall'IVA (in quanto operazione assicurativa) parrebbero essere in prima battuta circoscritte a quelle fattispecie in cui le imprese industriali o commerciali offrono ai loro clienti la possibilità di assicurare, per il tramite di imprese assicurative, il prodotto acquistato dai guasti che si verificano oltre il periodo di garanzia commerciale, mentre parrebbero rimanere escluse dalla portata interpretativa della norma quelle imprese che provvedono in proprio ad estendere la garanzia commerciale nei confronti dei propri clienti.

In aggiunta la decisione dei Giudici Comunitari è significativa in quanto da essa consegue che in ambito nazionale l'art. 19-bis del D.P.R. n. 633/72, che regola la determinazione del pro-rata di detrazione, non risulta allineato alla normativa comunitaria, laddove la norma nazionale (art. 19-bis c. 2) ricomprende anche le operazioni assicurative tra le operazioni esenti da escludere dal calcolo del pro rata (individuate ai numeri da 1) a 9) dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72), quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili.

Fermo restando i profili di non conformità sopra evidenziati, non dovrebbero porsi rischi per le imprese italiane che hanno e, plausibilmente, continueranno a fare affidamento sulla norma nazionale, fino a che la stessa non verrà modificata, analogamente a quanto già oggi avviene in casi analoghi (si veda ad esempio la non conformità della disciplina Iva del distacco del personale).

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*A cura di Marco Novara, Francesco Zondini – Vat Practice – Pirola Pennuto Zei & Associati

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