Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione settimanale delle pronunce di merito in tema di diritto di famiglia e delle successioni del 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito del gennaio 2022 in materia di diritto di famiglia e delle successioni. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1) assegno di divorzio e carriera di corista sacrificata per la famiglia;

2) coniugi albanesi, instaurazione di giudizio di separazione e sopravvenuta sentenza di divorzio emessa dall'autorità albanese;

3) assegno divorzile, squilibrio economico e pregiudizio professionale superato dalle concrete possibilità di lavoro;

4) testamento olografo e interesse del successibile "ex lege" a impugnarlo;

5) trasferimento ex articolo 2932 del codice civile della casa coniugale in esecuzione degli accordi avvenuti in sede di separazione;

6) testamento olografo contenente revoca tacita del testamento pubblico;

7) risarcimento del danno non patrimoniale per morte del congiunto.

IL MASSIMARIO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONI

1. ASSEGNO DI DIVORZIO - La carriera di corista sacrificata per la famiglia non può essere irrilevante ai fini dell’assegno divorzile (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articoli 3, 4 e 5)Riconosciuto l’assegno divorzile alla moglie se la apprezzabile disparità economico-reddituale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali.
Tribunale di Bologna, sentenza 24 gennaio 2022 n. 174 - Pres. Perla, Giud. Rel. Giraldi

2. GIURISDIZIONE E DIVORZIO - Sopravvenuta sentenza di divorzio emessa dall'autorità albanese e improcedibilità del giudizio di separazione (Disposizioni di attuazione del Cpc, articolo 38; Legge 31 maggio 1995 n. 218, articolo 64; Regolamento Ue n. 2201/2003, articolo 8; art.3 Regolamento Ce n. 04/2009)
La sentenza irrevocabile di divorzio pronunziata in uno Stato estero e avente i requisiti per il riconoscimento in Italia rende improcedibile il giudizio di separazione personale, non trovando applicazione, stante la diversità dell'oggetto tra i giudizi di separazione e di divorzio, la condizione ostativa al riconoscimento della preventiva pendenza prevista dall'articolo 64, lettera f) della legge n. 218/1995.
Tribunale di Forlì, sentenza 4 marzo 2022 – Pres. Talia, Giud. Est. Orlandi

NOTA

Per migliore comodità del lettore, si riporta l’articolo64 della legge 31 maggio 1995 n. 218, ai sensi del quale:La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a)  il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

b)  l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c)  le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

d)  essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;

e)  essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

f)  non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g)  le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.”

Ai sensi del 3° comma dell'articolo 67 è statuito che ove la contestazione abbia luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio. Ne consegue che il giudice italiano, investito della domanda di separazione personale tra due coniugi, è tenuto a verificare, incidenter tantum, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera di divorzio opposta dal convenuto.

3. ASSEGNO DIVORZILE - Negato l’assegno divorzile se lo squilibrio economico è superato dal la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale
Se esiste uno squilibrio economico rilevante causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, il giudice deve poi verificare se tale divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale.
Il giudizio di adeguatezza ha pertanto, un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Tribunale Reggio Calabria, sezione I, sentenza, 9 marzo 2022, n. 293
– Pres. Campagna , Giud. Est. Amod eo

4. SUCCESSIONI - Testamento olografo ed interesse del successibile "ex lege" ad impugnarlo (Cc, articoli 565, 572, 2727 e 2729)
L'interesse del successibile "ex lege" ad impugnare il testamento olografo può essere disconosciuto, qualora costui non dia prova dell'inesistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore in termini di evidente probabilità, ancorché non di oggettiva certezza. Chi intende adire l'autorità giudiziaria al fine di vedere dichiarata l'invalidità dell'atto di ultima volontà, deve assolvere l'onere probatorio dando prova dell'inesistenza di "eredi aventi precedenza" nel fenomeno successorio, seppur tramite presunzioni. L'interesse ad impugnare il testamento deve essere diretto ed attuale, e non potenziale e futuro, in quanto chi agisce deve ottenere un vantaggio immediato dalla pronuncia giudiziaria d'inefficacia dell'atto, in virtù del pregiudizio che il documento irregolare possa arrecare al soggetto procedente nell'ambito della successione ereditaria. L'interesse ad impugnare il testamento è da riconoscere solo a chi, conseguita l'invalidante pronuncia giudiziaria, verrebbe a trovarsi nella posizione utile di poter succedere nei rapporti del de cuius.
Tribunale Oristano, sentenza 10 febbraio 2022 n. 74 - Pres. Sciarrillo, Giud. Rel. Contu

NOTA

Ai sensi dell’articolo 572 cod. civ. i parenti dal terzo al sesto grado sono chiamati all'eredità quando mancano parenti appartenenti agli ordini precedenti, senza distinzione di linea. La loro successione è regolata dal principio del grado, e quindi il parente più prossimo esclude tutti gli altri, mentre a parità di grado l'eredità si divide per capi. L’azione di impugnativa di un testamento spetta a chiunque vi abbia interesse. Infatti, chiunque abbia un interesse concreto e diretto può impugnare un testamento, al fine di ottenere una pronuncia di nullità (quando il contenuto del testamento presenta gravi difetti di forma, per esempio manca la firma, o è contrario alla legge) oppure di annullabilità del testamento (per es. quando il testatore al momento della sottoscrizione non fosse capace di intendere e volere, o non avesse la capacità di agire per testare.). Nel caso in esame, parte attrice non ha in assolto l'onere della prova su di loro incombente, avendo omesso di ricostruire e documentare il legame di parentela che li univa alla de cuius e non avendo dimostrato che avrebbero potuto concorrere con i convenuti nella successione legittima. Non hanno altresì dimostrato di avere titolo per succedere per rappresentazione ai parenti premorti: infatti, i parenti sono esclusi quando opera l'istituto della rappresentazione a favore dei discendenti dei fratelli e sorelle del defunto, sebbene di grado parentale uguale o più lontano, e sono inoltre esclusi dal coniuge. Gli attori hanno solo dichiarato di essere nipoti ex fratre del de cuius ma senza darne alcuna prova.

5. SEPARAZIONE - Trasferimento ex articolo 2932 del codice civile  della casa coniugale in esecuzione degli accordi avvenuti in sede di separazione (Cc,articoli 150, 1325, 1373, 1385, 1457 e 2932)
Se presupposto necessario per l'ottenimento della tutela ex articolo 2932 cod. civ.  è, anzitutto, il mero fatto rappresentato dall'inadempimento dell'obbligo di contrarre, è accoglibile la domanda di esecuzione specifica all'esecuzione della prestazione, ai sensi dell’articolo  2932 cod. civ., se la parte ha eseguito la propria prestazione mediante corresponsione, tramite assegno circolare, dell’importo residuo, consegnato alla controparte all’udienza.(Nel caso in esame, è stato disposto il trasferimento, a favore della moglie, parte convenuta, che in via riconvenzionale, accertato l’obbligo di contrarre in capo alla controparte, aveva chiesto di disporsi, ex articolo 2932 cod. civ., della quota di un mezzo relativa agli immobili indicati negli accordi di separazione).
Tribunale Bologna, sezione II, sentenza, 28 febbraio 2022 n. 453 - Giud. D’Orazi

6. SUCCESSIONE - Testamento olografo contenente revoca tacita del testamento pubblico e nullità della donazione per difetto di forma. (Cc artt. 682, 783, 2033, 2727 e 2729)
Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità. La serie di dazioni di denaro riconducibile ad un trasferimento del patrimonio mobiliare del disponente dal de cuius alla beneficiaria, non sono da considerarsi come donazioni di modico valore, posto che il singolo bonifico non può considerarsi isolatamente e, conseguentemente, trattandosi di un importo di rilevante entità, deve escludersi l'operatività dell'esenzione dal regime della forma solenne normativamente prevista per le donazioni di modico valore.
Tribunale Ferrara, sentenza 9 marzo 2022, n. 163 - Giud. Cocca

NOTA

La revoca espressa del testamento rientra nel novero delle revocazioni del testamento per disposizione e fatto dello stesso testatore Il contenuto della dichiarazione, accolta nell’atto, è libero, non essendo richiesta alcuna specifica formula sacramentale, rilevando solo il significato della manifestazione volitiva, che dovrà essere inequivoco: dovrà emergere dal documento, l’intenzione di privare di efficacia, in tutto o in parte, la precedente scheda testamentaria. Per aversi revoca tacita, secondo l’articolo 682 cod. civ.  le disposizioni del testamento posteriore devono essere oggettivamente o intenzionalmente incompatibili con quelle del testamento anteriore. Ne consegue che le disposizioni contenute nel testamento anteriore devono ritenersi tacitamente revocate tutte le volte in cui le disposizioni del testamento posteriore siano tali da rendere impossibile la loro contemporanea esecuzione ovvero quando, indipendentemente da tale incompatibilità, il contenuto del testamento posteriore indica chiaramente la volontà di revoca del testatore e, dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole previsioni contenute nei due atti, si desuma che il contenuto della volontà più recente del testatore è inconciliabile con quanto risultante dall'atto antecedente. La norma di cui all’articolo 682 cod. civ., nel prevedere che, quando il testamento posteriore non revoca in modo espresso il precedente devono ritenersi annullate di quest’ultimo soltanto le disposizioni incompatibili, afferma un principio generale di conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove.

7. RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - Sul ristoro dei danni da perdita del rapporto parentale (Dl 7 settembre 2005 n. 209, articoli 141 e 144)
Compete certamente il danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale con il de cuius laddove il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare, ma lo stesso non potrà essere riconosciuto in misura superiore ai criteri medi tabellari in mancanza della allegazione di qualsiasi elemento che possa servire a personalizzare l'entità del pregiudizio. (Nel caso in esame, era stata fornita soltanto evidenza della esistenza del rapporto parentale con il de cuius, l'età del leso di anni 44, la ricorrenza del rapporto parentale di questi con ciascuno degli attori ed il rapporto di convivenza con la moglie e con due figli ancora adolescenti al momento del tragico evento).
T r ibunale Siena, sentenza 21 gennaio 2022, n. 53 – Giud. Moroni

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