Rassegne di Giurisprudenza

L'assegno di divorzio deve garantire un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare

di a cura della Redazione Diritto

Separazione e divorzio - Assegno di divorzio - Determinazione - Funzione equilibratrice - Garanzia di un livello reddituale proporzionato al contributo alla vita familiare.
Anche quando sia stato accertato che ognuno dei due coniugi è in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno di divorzio può essere riconosciuto in favore del coniuge economicamente più debole, ma in funzione equilibratrice, non più finalizzata a garantire lo stesso tenore di vita, ma volto a consentirgli un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, il coniuge abbia rinunciato o sacrificato le proprie aspettative professionali o aspirazioni personali, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 27 giugno 2022 n. 20604

Separazione e divorzio - Assegno di divorzio - Finalità - Presupposti - Ricostituzione del tenore di vita endoconiugale - Esclusione. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5).
In tema di assegno di divorzio, la natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento della autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anche essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 28 febbraio 2020 n. 5603

Separazione e divorzio - Assegno divorzile - Riconoscimento e determinazione - Valutazione giudiziale.
Al fine di rendere effettiva la funzione perequativa dell'assegno deve procedersi in maniera rigorosa all’accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, dovendo trovare giustificazione causale negli indicatori contenuti nella prima parte dell'articolo 5, comma 6 ed in particolare nel contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. Di tale contributo la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni. Del superamento della disparità determinata dalle cause sopraindicate, la parte che chiede la riduzione o la eliminazione dell'assegno posto originariamente a suo carico, deve fornire la prova contraria.
• Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 luglio 2018 n. 18287

Matrimonio, convivenze, unioni civili e famiglia di fatto - Divorzio - Assegno divorzile - Funzione - Determinazione e quantificazione - Criteri.
Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principî di eguaglianza e di solidarietà di cui agli artt. 2 e 29 Cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. 898/70, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio; c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato. 
• Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 luglio 2018 n. 18287