Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 25 ed il 29 luglio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversie in materia di telecomunicazioni, omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e riflessi processuali; (ii) esecuzione forzata, giudizi oppositivi e conseguenze in caso di violazione dell'integrità del contraddittorio (iii) precetto, contenuto e violazione prescrizione sulla crisi da sovraindebitamento; (iv) sentenza, motivazione "per relationem" e sanzione di nullità; (v) contratto di patrocinio, pubbliche amministrazioni e requisito della forma scritta "ad substantiam"; (vi) esecuzione forzata e criterio di interpretazione titolo esecutivo di formazione giudiziale; (vii) acquirente della cosa pignorata e rispetto locazioni anteriori al pignoramento; (viii) poteri del giudice e osservanza del principio del contraddittorio; (ix) domanda giudiziale, locazione e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROCEDIMENTI SPECIALI Cassazione n. 23072/2022
Nei giudizi tra organismi di telecomunicazione ed utenti, l'ordinanza, prestando adesione a quanto espresso dalle Sezioni Unite sul punto e cassando con rinvio la pronuncia impugnata, rimarca che l'impedimento giuridico che si frappone all'esercizio della pretesa in sede giudiziaria in mancanza del previo esperimento del tentativo di conciliazione sia da qualificare in termini di improcedibilità e non già di improponibilità della domanda.

ESECUZIONE FORZATACassazione n. 23129/2022
L'ordinanza ribadisce che il debitore esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, sicché la sua pretermissione determina la nullità della sentenza pronunciata in contraddittorio non integro, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

ESECUZIONE FORZATACassazione n. 23343/2022
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che l'omissione dell'avvertimento di cui all'articolo 480, comma 2, secondo periodo, c.p.c., che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto.

SENTENZACassazione n. 23343/2022
La decisione, pronunciandosi in merito alla motivazione "per relationem" ad altro provvedimento giudiziario reso in un altro processo, rimarca la nullità della sentenza la quale si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

DIFENSORI – Cassazione n. 23460/2022
La pronuncia, resa all'esito di un giudizio insorto tra un avvocato ed un'amministrazione regionale, riafferma che il requisito della forma scritta "ad substantiam" previsto per i contratti della Pa, è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'articolo 83 c.p.c.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 23481/2022
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, la sentenza ribadisce che compete al giudice dell'esecuzione il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l'esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva

ESECUZIONE FORZATACassazione n. 23508/2022
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che ai sensi dell'articolo 2923, comma 3, c.c., l'acquirente della cosa pignorata può liberarsi dall'obbligo di rispettare la locazione stipulata anteriormente al pignoramento ove dimostri che il canone locativo è inferiore di un terzo al giusto prezzo, oppure a quello risultante da precedenti locazioni; nello scrutinio del primo tra i due suddetti parametri, in particolare, il giudice ben può far ricorso a qualsiasi argomento di prova offerto dalle parti, compresi le presunzioni, nonché gli elementi ricavabili dal raffronto del canone della locazione con quello di una successiva sublocazione del medesimo immobile, stipulata dal conduttore, se del caso procedendo ad una comparazione in termini percentuali e comunque coerente con i criteri di estimo, soprattutto ove l'immobile sia stato sublocato in estensione diversa rispetto a quella della locazione originaria.

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 23587/2022
La decisione consolida il principio secondo cui l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'articolo 101 c.p.c., non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese.

DOMANDA GIUDIZIALECassazione n. 23769/2022
Cassando con rinvio la decisione della corte del merito oggetto di impugnazione, l'ordinanza riafferma che nella domanda di risoluzione, o comunque di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio dell'immobile.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimenti speciali – Controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti – Tentativo di conciliazione – Mancanza – Improponibilità della domanda – Esclusione – Improcedibilità – Sussistenza – Fondamento.
(Legge, n. 249/1997, articolo 1)
In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'articolo 1 della legge n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda, sicché, ove difetti tale adempimento, il giudizio deve essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegue all'esito di esso, non potendosi definire, come nell'ipotesi dell'improponibilità, con una pronuncia in rito. In particolare, l'improcedibilità opera in tale ipotesi con salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda e l'effetto sospensivo del giudizio si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione preesistenti all'introduzione di quello in materia di telecomunicazioni, sia dalla disciplina successiva e generale dettata dall'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, introduttivo, in riferimento ad un'ampia serie di materie, del preventivo tentativo di mediazione obbligatoria: tutti casi in cui la mancata instaurazione di tale procedimento determina un rinvio dell'udienza (per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate) ad un momento successivo al termine concesso dal giudice per dar luogo o per concludere il tentativo (Nel caso si specie, relativo ad un'azione risarcitoria promossa nei confronti dei due gestori telefonici controricorrenti in conseguenza di un disservizio occorso alla linea telefonica della società ricorrente, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da quest'ultima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito fatto discendere dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione l'improponibilità della domanda, negando, al contempo, l'assegnazione di un termine, pur richiesto dalla parte ricorrente medesima per espletare il predetto tentativo conciliativo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 28 aprile 2020, n. 8241; Cassazione, sezione civile I, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24711; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 settembre 2015, n. 17480; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 giugno 2011, n. 14103).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 25 luglio 2022, n. 23072 – Presidente Frasca – Relatore Condello

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Opposizioni – Debitore esecutato – Litisconsorte necessario – Mancata partecipazione al giudizio – Conseguenze – Nullità della sentenza – Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità per la prima volta – Rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio – Necessità – Deroga in ragione dell'applicazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo – Configurabilità – Esclusione. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 102, 354, 383 e 617)
Il debitore esecutato è parte necessaria del procedimento esecutivo in ogni sua articolazione, incluse le incidentali controversie oppositive. Ne consegue che la non integrità del contraddittorio, per pretermissione di tale litisconsorte necessario, rilevabile di ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., l'annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito) onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice di prossimità, in sede di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, una volta rilevata la mancata regolare evocazione in lite del debitore esecutato nonché litisconsorte necessario, era tenuto ad ordinare, mancando una sanatoria per costituzione spontanea, la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo al medesimo, in guisa da realizzare l'integrità del contraddittorio, anziché decidere, pur in mancanza di tale legittimato passivo necessario, invocando nella circostanza"…evidenti esigenze di economia processuale […] dal momento che l'opposizione è manifestamente infondata nel merito…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° dicembre 2021, n. 37847; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 maggio 2021, n. 13533; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 febbraio 2021, n. 4665; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23315; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 19 febbraio 2019, n. 4763; Cassazione, sezione civile III, sentenza 31 gennaio 2017, n. 2333; Cassazione, sezione civile I, sentenza 26 luglio 2013, n. 18127; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 gennaio 2012, n. 1316; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 luglio 2000, n. 9645; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 giugno 1999, n. 6333; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 maggio 1973, n. 1505; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 maggio 1967, n. 1004; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 ottobre 1963, n. 2786).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 25 luglio 2022, n. 23129 – Presidente Rubino – Relatore Rossi

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Precetto – Forma e contenuto – Avvertimento al debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Omissione da parte del creditore precettante – Nullità del precetto – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articolo 480; Legge n. 3/2012, articolo 6)
L'omissione dell'avvertimento di cui all'articolo 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito in legge n. 132 del 2015, che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell'opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 – costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure (Nel caso di specie, nel rigettare il primo motivo di ricorso, la Suprema Corte, enunciando il suddetto principio di diritto, ha ritenuto sul punto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice del merito, nel rigettare l'opposizione proposta dai ricorrenti, aveva disatteso la doglianza di nullità del precetto in quanto atto privo del predetto avvertimento indicato dall'articolo 480, comma 2, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 gennaio 2020, n. 1928).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 26 luglio 2022, n. 23343 – Presidente De Stefano – Relatore Saija

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – "Per relationem" – Rispetto a diverso provvedimento reso in altro processo – Validità della sentenza – Condizioni. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 132 e 360)
Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta "per relationem" ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo nella circostanza che il percorso decisorio seguito dal giudice del merito, così come esternato "per relationem" ad altro provvedimento reso tra le medesime parti, rendendo impossibile individuare le effettive ragioni del rigetto della doglianza oggetto di impugnativa, non fosse affatto in linea con il "minimo costituzionale" della motivazione, ex articolo 111, comma 6, Cost., né tantomeno con il disposto dell'articolo 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., secondo cui il giudice deve concisamente esporre, nella sentenza, le ragioni di fatto e di diritto della decisione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 gennaio 2022, n. 459; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 26 luglio 2022, n. 23343 – Presidente De Stefano – Relatore Saija

Procedimento civile – Difensori – P.A. – Contratti – Forma scritta – Contratto di patrocinio – Conferimento della procura ex art. 83 c.p.c. – Esercizio della rappresentanza giudiziale mediante atti difensivi sottoscritti – Configurabilità del requisito della forma scritta "ad substantiam" – Fondamento. (Rd, n. 2440/1923, articoli 16 e 17; Cc, articolo 1350; Cpc, articolo 83)
In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della Pa, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'articolo 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà tra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra il ricorrente avvocato e la controricorrente amministrazione regionale in merito al pagamento del compenso professionale dovuto al primo per l'attività prestata in sede di giudiziaria, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del professionista, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale, discostandosi dall'enunciato principio di diritto, ritenuto nullo d'ufficio il contratto di patrocinio concluso tra le parti, in quanto non rispondente ai requisiti richiesti dall'articolo 17 del Rd n. 2440/1923 per difetto di forma scritta contestuale in un unico documento, senza tuttavia considerare, come denunziato dal ricorrente, che il conferimento della procura alle liti, seguita dal concreto svolgimento dell'incarico difensivo, fosse di per sé sufficiente a perfezionare il predetto contratto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 giugno 2020, n. 10675; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 6 agosto 2019, n. 21007; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 febbraio 2012, n. 2266).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 luglio 2022, n. 23460 – Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Di formazione giudiziale – Portata precettiva – Interpretazione da parte del giudice dell'esecuzione – Criterio – Principio di unità strutturale del provvedimento – Osservanza – Necessità. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 474 e 615)
È istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (o al giudice della proposta opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ.) il compito di interpretare il titolo esecutivo di formazione giudiziale, onde determinarne l'esatta portata precettiva sulla base del principio di unità strutturale del provvedimento, cioè a dire in forza della lettura congiunta e complessiva delle statuizioni del dispositivo e delle enunciazioni della parte motiva (Nel caso di specie, relativo ad una controversia relativa alla violazione della disciplina sulle distanze legali ed in cui la parte ricorrente aveva intimato precetto per la demolizione di un muro di sostegno del terrapieno posto sul confine tra i fondi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto estranea alla portata precettiva della sentenza, azionata come titolo esecutivo, la condanna alla demolizione del muro pretesa dall'intimante: in particolare, specifica il giudice di legittimità, la sentenza gravata, nell'individuare il contenuto precettivo del provvedimento azionato, aveva dato esclusiva preminenza al "dictum" in dispositivo, omettendo la doverosa correlazione con le argomentazioni della parte motiva, che del comando impartito tracciavano con chiarezza il perimetro; al giudice del rinvio spetterà pertanto il compito, alla stregua degli illustrati rilievi, di verificare l'effettiva spontanea ottemperanza al titolo esecutivo dedotta quale motivo di opposizione all'esecuzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 marzo 2022, n. 10230; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32196).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 luglio 2022, n. 23481 – Presidente De Stefano – Relatore Rossi

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione – Vendita forzata – Locazioni – Opponibilità – Acquirente della cosa pignorata – Liberazione dall'obbligo di rispettare la locazione stipulata anteriormente al pignoramento – Condizioni – Parametro legale costituito dal canone locativo inferiore di un terzo al giusto prezzo – Accertamento – Raffronto con il canone concordato in una successiva sublocazione dell'immobile stipulata dal conduttore – Ammissibilità. (Cc, articoli 1571 e 2923; Cpc, articoli 590 e 615)
Ai sensi dell'articolo 2923, comma 3, cod. civ., l'acquirente della cosa pignorata può liberarsi dall'obbligo di rispettare la locazione stipulata anteriormente al pignoramento ove dimostri che il canone locativo è inferiore di un terzo al giusto prezzo, oppure a quello risultante da precedenti locazioni; nello scrutinio del primo tra i due suddetti parametri, in particolare, il giudice ben può far ricorso a qualsiasi argomento di prova offerto dalle parti, compresi le presunzioni, nonché gli elementi ricavabili dal raffronto del canone della locazione con quello di una successiva sublocazione del medesimo immobile, stipulata dal conduttore, se del caso procedendo ad una comparazione in termini percentuali e comunque coerente con i criteri di estimo, soprattutto ove l'immobile sia stato sublocato in estensione diversa rispetto a quella della locazione originaria (Nel caso di specie, enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata con la quale la corte territoriale, nell'accogliere l'appello della società controricorrente, aveva dichiarato l'inesistenza del diritto della società ricorrente di procedere ad esecuzione forzata per rilascio dell'immobile pignorato condannando la stessa al risarcimento del danno patito dall'intimata).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 27 luglio 2022, n. 23508 – Presidente De Stefano – Relatore Saija

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio del contraddittorio – Questioni rilevate d'ufficio – Obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio – Portata – Fattispecie relativa ad azione risarcitoria promossa in conseguenza di un sinistro stradale ad esito mortale. (Cost, articolo 111; Cc, articolo 2054; Cpc, articoli 101, 112, 132 e 360)
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'articolo 101 cod. proc. civ., non riguarda le questioni di diritto, ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di risarcimento danni promossa in conseguenza di un sinistro stradale ad esito mortale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dagli eredi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte del merito, nell'escludere che il giudice di primo grado fosse tenuto a sottoporre alle parti la questione del concorso di colpa nella causazione del sinistro – questione da ritenere non di puro diritto, ma mista – e rilevata d'ufficio, in assenza di contestazione, adottato una motivazione non rispettosa del principio del "minimo costituzionale" richiesto dall'articolo 111, comma 6, Cost., da ritenersi violato, come nella fattispecie in scrutinio, ove la stessa appaia meramente apparente, a condizione che il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7090; Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 gennaio 2022, n. 1617; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 maggio 2021, n. 11724).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 28 luglio 2022, n. 23587 – Presidente Travaglino – Relatore Ambrosi

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Locazione – Domanda di risoluzione o comunque di cessazione del rapporto di locazione – Domanda implicita di rilascio dell'immobile – Sussistenza. (Cc, articolo 1571; Cpc, articoli 99, 112 e 132)
Nella domanda di risoluzione, o comunque di cessazione, del rapporto di locazione deve ritenersi implicita quella di rilascio dell'immobile (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto la corte territoriale, pur accogliendo l'appello proposto da parte ricorrente e dichiarato risolto il contratto di locazione anticipandone la data di scioglimento rispetto a quella stabilita in primo grado, si era pronunciata, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112 cod. proc. civ., solo sulla domanda di risoluzione del contratto e non anche su quella di condanna al rilascio dell'immobile locato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 novembre 2007, n. 23819; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 ottobre 2005, n. 20145; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 agosto 1985, n. 4439; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 febbraio 1982, n. 848).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 29 luglio 2022, n. 23769 – Presidente Scoditti – Relatore Gorgoni

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