Amministrativo

La Stabile organizzazione passiva può chiedere il rimborso IVA

La stabile organizzazione è una elaborazione del diritto tributario caratterizzata da incertezze ascrivibili soprattutto alla scelta del legislatore unionale di non introdurre una sua puntuale definizione. L'articolo 11 del Regolamento UE 282/2011 fornisce la seguente definizione di stabile organizzazione "qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione".

di Stefano Barelli*

La stabile organizzazione (S.O), si distingue altresì in S.O ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette disciplinate da due corpi normativi (Iva e redditi) distinti e con obiettivi diversi. In questo articolo ci si riferisce esclusivamente alla stabile organizzazione ai fini Iva.

Anche a livello nazionale i contorni della S.O non sono stati puntualmente definiti dal legislatore (occorre riferirsi alla prassi amministrativa ed alla giurisprudenza) ma l'articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972 prevede che, ai fini Iva, tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato è inclusa la " stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute".

In tale contesto è intervenuta la recente norma di comportamento n. 217 dell'Associazione italiana dottori commercialisti (AIDC) affermando che alla S.O è riconosciuto il diritto alla detrazione dell'Iva, e conseguentemente anche il diritto a chiedere il rimborso dell'imposta, anche nel caso in cui non ponga in essere operazioni soggette ad Iva (cosiddetta S.O passiva).

In tale situazione un eventuale disconoscimento della detrazione o del rimborso violerebbe il principio di neutralità dell'imposta. L'AIDC, con riferimento alla definizione della norma dell'art.7, precisa, con riferimento alle operazioni rese "o" ricevute, che l'utilizzo della congiunzione "o" rende evidente che il soggetto non residente è considerato soggetto stabilito anche solo per le prestazioni ricevute, configurandosi in tal modo una S.O passiva.

La S.O, infatti, può essere costituita anche al solo scopo di supportare la casa madre nel paese di stabilimento senza che ciò generi necessariamente operazioni rilevanti ai fini IVA (in pratica non rilevano i passaggi interni trattandosi di rapporti che intercorrono nell'ambito dello stesso soggetto giuridico) risultando sufficiente, ai fini dell'esercizio della detrazione, la connessione funzionale dei costi sostenuti dalla S.O. con l'attività di impresa svolta dalla casa madre La S.O Iva, in sostanza, è una mera dislocazione territoriale dello stesso soggetto e quindi non svolge attività economica indipendente.

Su tale aspetto si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 81/E/2006 ) precisando che: "Al fine di adeguare la prassi amministrativa italiana alla pronuncia della Corte, occorre quindi chiarire che le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera sono fuori campo di applicazione del tributo".

Sull'unitarietà giuridica della S.O e della capogruppo si è espressa anche Assonime nella circolare n. 29 del 28 marzo 2002 in cui ha precisato che è difficile immaginare che lacasa madre e la stabile organizzazione, per i rapporti interni tra loro intercorrenti, possano considerarsi, ai fini dell'Iva, come due soggetti distinti. Ciò non esclude, comunque, che"anche tra casa madre e stabile organizzazione siano effettuate operazioni rilevanti ai finii.v.a., ma solo al verificarsi di specifici presupposti, per i quali ai fini impositivi non assume rilievo la intrasoggettività così, ad esempio, in caso di spostamento di beni nel territorio di altro Stato membro intercorso tra unità operative (stabile organizzazione e casa madre) facenti parte di un unico soggetto (v. artt.38, comma 3, lett. b) e 41, comma 2, lett. c) del decreto-legge n.331 del 1993, relativo alla disciplina delle operazioni intracomunitarie)".

Si richiama infine l'articolo 169 della direttiva Europea (2006/112/Ce ) che stabilisce che il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA nella misura in cui i beni acquistati sono utilizzati per operazioni relative alle attività economiche effettuate fuori dallo Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta.

Occorre pertanto valutare i requisiti di inerenza e afferenza avendo riguardo all'attività esercitata dalla casa madre e qualora la casa madre subisca una limitazione al diritto alla detrazione per effetto del pro-rata, la stessa percentuale di detrazione andrebbe applicata all'IVA assolta sugli acquisti della stabile organizzazione.

* Stefano Barelli, partner Eptalex - Dipartimento Tax

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©