Comunitario e Internazionale

Extra privacy le informazioni dei giudici ai giornalisti

Anche quando i giornalisti accedono a documenti del fascicolo giudiziario che contiene dati personali. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 24 marzo (C-245/20)

di Marina Castellaneta

Le scelte di comunicazione ai giornalisti decise dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non possono essere sottoposte al controllo dell’autorità competente per il trattamento dei dati personali. E questo anche quando i giornalisti accedono a documenti del fascicolo giudiziario che contiene dati personali. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 24 marzo (C-245/20) che lascia spazio alle scelte degli organi giurisdizionali nella messa a disposizione ai giornalisti di atti di un procedimento giudiziario funzionali ad assicurare la copertura mediatica, sottraendo le scelte al sindacato di organi esterni che potrebbero mettere a rischio l’indipendenza della magistratura.

Per la Corte Ue, infatti, nella nozione di «funzione giurisdizionale» rientra non solo l’attività connessa all’adozione di una determinata decisione giurisdizionale, ma anche la comunicazione ai giornalisti. Di conseguenza, deve essere escluso il controllo, sulle scelte di politica di comunicazione delle autorità giurisdizionali, da parte dell’autorità nazionale istituita in base al regolamento 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Gdpr). Una sentenza, quindi, che potrebbe avere un effetto ad ampio raggio e incidere sui limiti imposti a livello nazionale nelle attività di comunicazione alla stampa.

A rivolgersi alla Corte del Lussemburgo è stato il Tribunale centrale dei Paesi Bassi alle prese con la richiesta di due persone, coinvolte in un procedimento amministrativo, che volevano l’intervento dell’autorità olandese per la protezione dei dati personali in quanto, a causa di alcuni provvedimenti del Consiglio di Stato, un giornalista aveva avuto accesso a diversi documenti contenuti in un fascicolo istruttorio. L’autorità nazionale si era dichiarata incompetente e la vicenda è arrivata alla Corte di giustizia.

I giudici partono da una premessa importante, ossia che l’articolo 55 del regolamento Gdpr esclude il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle proprie funzioni, e questo proprio per tenere conto delle specificità delle attività giudiziarie. A questo proposito, la Corte opta per una nozione ampia di funzione giurisdizionale, che non può essere demandata agli Stati membri, ma che è propria del diritto dell’Unione e, quindi, non può essere limitata al solo ambito di adozione di una «determinata decisione giurisdizionale», ma include anche le decisioni che possono incidere sulla copertura mediatica da parte dei giornalisti.

Per la Corte Ue, infatti, fornire informazioni che arrivano da un fascicolo giudiziario e che possono essere divulgate a un giornalista per garantire alla stampa la possibilità di fornire informazioni sui procedimenti giurisdizionali in corso è un’attività strettamente legata alle «funzioni giurisdizionali» esercitate dai giudici e, di conseguenza, quest’attività non può essere sottoposta al controllo di un’autorità esterna. Questo perché le funzioni giurisdizionali della magistratura - osserva la Corte Ue - devono essere esercitate in piena autonomia, senza subordinazioni o vincoli gerarchici e senza controlli o pressioni esterne che metterebbero a rischio imparzialità e indipendenza nello svolgimento di funzioni giurisdizionali intese in senso ampio.

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