Civile

Voluntary Disclosure, nullo l'accertamento sugli importi "residui" non oggetto della precedente "regolarizzazione" già approvata

Nota a Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 658/2022

di Luca Cellamare, C. Ciminiello Jr

La società aderisce alla "Voluntary Disclosure" regolarizzando spontaneamente gli importi "sovrafatturati" col "benestare" dell'Agenzia delle Entrate. Ma l'Amministrazione Finanziaria successivamente cambia idea: per il Fisco si tratta di una sorta di acquiescenza totale del contribuente, "preventiva" rispetto alle successive contestazioni e, snaturando lo scopo della Voluntary, recupera il costo dell'intera operazione. Il recupero, secondo i giudici tributari, è nullo.

LA VICENDA

Una Srl operativa nel mondo della pubblicità aderiva alla facoltà concessa dalla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria domestica (c.d. procedura di "Voluntary Disclosure"), presentando la relativa istanza di "collaborazione volontaria" e regolarizzando gli importi sovra-fatturati.

La procedura si concludeva positivamente con l'accettazione da parte dell'Ufficio finanziario di Bari del versamento dovuto dalla contribuente.Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, per la residua parte delle fatture non oggetto di sanatoria da parte della società in quanto del tutto regolari, mutava parere, contestandole integralmente mediante l'Avviso di Accertamento.

In particolare, l'Amministrazione riteneva interamente inesistenti quelle medesime fatture che essa stessa aveva precedentemente vagliato e considerato come reali ed effettive per la parte non oggetto di sanatoria.

Con ricorso, la società documentava la assoluta realità ed effettività delle prestazioni, evidenziando di essersi conformata alle richieste e ai dettami dell'Ufficio.

L'Amministrazione insisteva nel ritenere che la differenza tra l'importo fatturato e l'importo retrocesso fosse pari al costo di una presunta frode, di tal che anche la società fornitrice del servizio avrebbe ricavato un indubbio vantaggio fiscale.

LA PRONUNCIA DELLA CTP DI BARI

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la sentenza n. 658/2022 annullava sul punto gli Avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio finanziario, ritenendo non sufficiente una mera e non comprovata ricostruzione degli importi "residui" non oggetto della precedente "regolarizzazione spontanea" da parte della contribuente e ritenuti "in fraudis" dal Fisco.

Per i giudici baresi, l'Agenzia avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni e non limitarsi ad asserire che le operazioni erano inesistenti esclusivamente sulla base del mancato rinvenimento di "adeguata documentazione" presso la società fornitrice.

Circostanza peraltro smentita documentalmente dalla società anche in sede di giudizio.

In particolare, la CTP, facendo buon governo dei principi previsti a garanzia dei diritti della contribuente, non aderiva dalla tesi dell'Ufficio, secondo cui la collaborazione volontaria attivata su iniziativa della società avrebbe dovuto, in pratica, ritorcersi contro la stessa contribuente per gli importi non già regolarizzati.

La contribuente infatti, che aveva regolarizzato con la Voluntary una parte dei costi per il servizio di Mistery shopping, aveva riposto piena fiducia nell'Amministrazione Finanziaria, consapevole che proprio l'Ufficio, deputato allo specifico e conseguente controllo, era eventualmente obbligato a richiedere delucidazioni circa gli importi non oggetto di sanatoria.

L'Agenzia aveva infatti pienamente condiviso l'istanza di collaborazione volontaria, vieppiù attestando la "congruità" e la "completezza" degli importi regolarizzati. Cioè generando il legittimo affidamento nella contribuente stante il suddetto "salvacondotto" fornito dallo stesso Ufficio.

La CTP stigmatizzava quindi la condotta scorretta dell'AdE, aggravata altresì dalla circostanza che la contribuente si era invece "prodigata ad allegare non solo le fatture e i pagamenti tracciati, ma anche una serie di email e reports", che fornivano piena prova dell'effettività delle prestazioni.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A ben vedere, le osservazioni conclusive dei giudici si rivelano estremamente condivisibili in quanto se ab asurdo si ammettesse che la Voluntary possa rappresentare una sorta di "comportamento concludente", buono per ogni stagione, allora ogni qualvolta che un contribuente presti ad esempio acquiescenza (anche parziale) ad un atto impositivo previa proposta e condivisione della stessa Agenzia, successivamente il medesimo Ufficio sarebbe legittimato, assumendo nuovi motivi, a porre di fatto nel nulla l'intervenuta adesione/acquiescenza ovvero il comportamento collaborativo della contribuente.

Tali atteggiamenti vessatori di taluni uffici periferici si riverberano negativamente su tutto il sistema, mentre al contrario si dovrebbe sempre tenere a mente l'insegnamento nomofilattico dei giudici di Piazza Cavour, secondo cui il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall'art. 10, 1° comma, dello "Statuto dei diritti del contribuente", trova origine proprio negli invalicabili principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall'art. 1 del medesimo Statuto, ed è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico, costituendo uno dei pilastri che reggono le fondamenta dello Stato di diritto, nelle sue diverse articolazioni

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*A cura degli Avv.ti Luca Cellamare, C. Ciminiello Jr, Studio Legale di Consulenza Tributaria Ciminiello in Bari

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