Penale

Procedimenti penali: al via una revisione a 360° della cooperazione giudiziaria

di Eugenio Selvaggi

Con il decreto legislativo 3 ottobre 2017 n. 149 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 242 del 16 ottobre 2017) è stata completata la rivisitazione del libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti con le autorità giurisdizionali straniere.

Una revisione normativa della cooperazione giudiziaria internazionale - Si tratta di una complessiva revisione normativa della cooperazione giudiziaria internazionale da molti auspicata e finalmente portata a termine dal ministro Orlando che va raccordata con altri atti che hanno colmato il gap delle “inadempienze” italiane quanto agli impegni presi nell'Unione europea. Si tratta del decreto legislativo 52/2017 recante norme di attuazione della Convenzione di assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles il 29 maggio 2000, cosiddetto Map); di quello (Dlgs 149/2017) che ha dato attuazione alla Direttiva Ue n. 41/2014 sull'ordine europeo di indagine penale (European Investigation Order-Eio); di quelli che hanno implementato una serie di decisioni quadro dell'Unione particolarmente rilevanti in tema di cooperazione giudiziaria (tra cui quello sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti tra giurisdizioni, Dlgs 29/2016; quella sulle squadre investigative comuni, Dlgs 34/2016; quello sul blocco dei beni e di sequestro probatorio, Dlgs 357/2016).

La necessità di un adeguamento e la legge delega - I provvedimenti che hanno modificato il libro XI del codice sono riconducibili alla legge delega n. 149 del 21 luglio 2016 che costituisce, appunto, il quadro normativo di riferimento per l'adeguamento della cooperazione giudiziaria internazionale alle nuove sfide poste dalla criminalità nonché per la puntuale attuazione di specifici atti di diritto comunitario; quella legge delega contiene anche la ratifica alla Convenzione Map. Un'analisi si trova in «Guida al Diritto», Dossier n. 5 settembre-ottobre 2016.
Il valore di questo plurimo e articolato intervento normativo trova conferma nel fatto che il nostro codice di procedura penale del 1988 (appunto il libro XI) prevedeva l'applicabilità prioritaria degli strumenti internazionali in materia (convenzioni, trattati, accordi) e, in via residuale e in mancanza, il ricorso alle norme codicistiche.
Nel frattempo, tuttavia, sono state poste dalle Comunità europee prima e dall'Unione europea poi una serie di norme regolanti la materia (come la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 1985, la Convenzione di mutua assistenza del 2000, la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo) che hanno da una parte reso non agevole l'opera degli operatori giudiziari e, dall'altra parte, fornito un quadro non omogeneo.

Il quadro che ne risulta dopo questo intervento legislativo a 360° è una struttura multilivello di cooperazione diversamente disegnata a seconda che la cooperazione sia con gli Stati membri dell'Unione, con Paesi aderenti a convenzioni internazionali di cui anche l'Italia sia parte e, infine, con Paesi Terzi, con i quali nessuna convenzione esista e la cooperazione si svolge ordinariamente sulla base della cortesia internazionale e a condizione di reciprocità.

Il consistente incremento di volume della cooperazione internazionale, il crescere del numero dei Paesi coinvolti nella cooperazione, frutto della globalizzazione, della maggiore facilità di movimento delle persone e dei beni (compreso il denaro sporco) e il carattere della transnazionalità rinvenibile in numerosi fenomeni criminosi, specie quelli più pericolosi (terrorismo, criminalità organizzata, traffico di persone, pedopornografia e criminalità informatica in genere, droga) hanno imposto questa ri-organizzazione della cooperazione giudiziaria internazionale. Ri-organizzazione che, come è evidente, non richiede solamente la conoscenza delle nuove norme ma anche un radicale mutamento della cultura e delle abitudini degli operatori, adusi a concetti, nozioni e istituti riferiti a una cooperazione tradizionale.

Decreto legislativo 3 ottobre 2017 n. 149

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