Responsabilità

Caduta nella buca: tranne il caso fortuito il pedone ha sempre ragione

Deve ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'agire umano

di Giampaolo Piagnerelli

"Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito dall'articolo 2051 Cc soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. In difetto tale condotta potrà eventualmente assumere rilevanza ai sensi dell'articolo 1227, commi 1 e 2 del Cc, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento". Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza 36901/22.

L'incertezza fino ad ora. Si tratta di una decisione destinata ad avere un notevole peso nella giurisprudenza di legittimità in relazione alle tante sentenze che hanno decretato (in maniera incerta e senza un vero criterio da seguire) la responsabilità del pedone disattento per la caduta nella buca stradale.
Venendo al caso concreto la Cassazione ha "bacchettato" la Corte territoriale che ha ritenuto di poter senz'altro individuare il caso fortuito nella condotta disattenta del pedone e della non prevedibilità di tale condotta. I Supremi giudici, invece, prima di enunciare l'innovativo principio di diritto, hanno puntualizzato che in relazione alla struttura dell'articolo 2051 Cc, l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Nell'ottica della previsione dell'articolo 2051 Cc, tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa) senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato.
Nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile
(rientrando nel fatto notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente).

Conclusioni. Deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto che la caduta sia originata dalla interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano.

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