Penale

Il ministro Orlando sull’errore nella legge sulla giustizia penale: «Correggeremo la norma sullo stalking»

di Giovanni Negri

La legge sulla riforma penale non è ancora andata in «Gazzetta», il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha firmato ieri il provvedimento, ma già si annuncia che verrà corretta. E su un punto poi non marginale, come gli effetti della nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie. Ad annunciarlo ieri è stata una nota dello stesso Orlando, con la quale si sottolinea da una parte che «le preoccupazioni espresse sull’applicazione dell’estinzione del reato per condotta riparatoria, sia pure soltanto alle ipotesi meno gravi di stalking , secondo le interpretazioni degli uffici risultano non fondate».

Tuttavia, chiarisce ancora Orlando, «per evitare comunque qualunque possibilità di equivoco interpretativo si deve agire riconsiderando la punibilità a querela prevista nella legge del 2009. È una modifica sulla quale il Governo sta intervenendo. Ritengo essenziale il contrasto alla violenza sulle donne e ricordo che nel provvedimento antimafia che il Senato approverà martedì è prevista la applicabilità delle misure di prevenzione personale agli indiziati di stalking».

E lo strumento sul quale traghettare la decisione è già stato individuato dall’Ufficio legislativo del ministero nel disegno di legge che estende la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di corruzione di minorenne. Il provvedimento è già stato approvato dalla Camera e ora è in discussione al Senato.

Il nodo da sciogliere, che ha agitato il dibattito in queste ultime ore, è quello degli effetti estintivi del reato, quando l’autore ne ripara le conseguenze nell’area dei reati perseguibili a querela. Di qui l’interrogativo sulla possibile applicazione anche allo stalking, dove, peraltro, si prevede sì che il reato è perseguibile a querela e quindi sembrerebbe rientrare a pieno titolo tra i delitti suscettibili di estinzione per condotte riparatorie. Ma poi l’articolo 612 bis del Codice penale puntualizza che la remissione della querela, nei casi meno gravi, deve sempre essere processuale e cioè avvenire davanti all’autorità giudiziaria, mentre, nei casi più gravi, quelli di commessi attraverso una sequenza di minacce, una volta presentata, la querela non è più revocabile.

Tanto basta alla presidente della commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti per smorzare l’allarme, mettendo in evidenza come «nessuno stalker che usi violenza o minacce gravi contro una donna potrà mai cancellare il reato con un semplice risarcimento. Non c’è alcun errore o svista da correggere» Per Ferranti si tratta di «una norma equilibrata, improntata alla ragionevolezza e al vero garantismo. Le condotte gravi di stalking, quelle che preludono a fatti di efferata violenza, sono o soggette a querela irrevocabile o procedibili d’ufficio, dunque non rientrano assolutamente nella giustizia riparativa. La norma sulla giustizia riparativa resta riservata esclusivamente ai casi marginali di molestie, e anche in questi casi ci sarà comunque un giudice che dovrà valutare, sentita la parte offesa, la congruità delle condotte riparatorie».

Assai più critica l’Anm. Con il presidente Eugenio Albamonte per il quale «la preoccupazione è sicuramente fondata. Le nuove soluzioni che sono state pensate dal legislatore, con spirito deflattivo, cioè con l’intento di ridurre il carico di lavoro che grava sugli uffici giudiziari del penale, sono incappate, non so quanto volontariamente, in questo errore. E cioè che anche per reati gravi come lo stalking, il giudice possa decidere, sulla base del risarcimento del danno, l'estinzione del reato procedibile a querela, senza che ci sia un'effettiva remissione della querela stessa».

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