Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 7 ed l'11 novembre 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) obbligazione da fatto illecito, Pubblica Amministrazione e competenza territoriale; (ii) sentenza, motivazione e figura dell’assorbimento in senso improprio; (iii) sentenza in formato elettronico e “dies a quo” del termine lungo per l’impugnazione; (iv) giudizio di appello, conferma sentenza impugnata e sostituzione motivazione; (v) principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato e vizio di omessa pronuncia; (vi) morte della parte ed interruzione del processo; (vii) procedimento per la correzione degli errori materiali ed ambito applicativo; (viii) sentenza e nullità per deposito “ante tempus”; (ix) notificazione sentenza ed efficacia interruttiva della prescrizione; (x) difensore di più parti aventi identica posizione processuale ed unicità del compenso liquidabile.

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PROCEDURA CIVILE -I PRINCIPI IN SINTESI

COMPETENZA -Cassazione n. 32785/2022

La decisione riafferma che nelle cause in cui sia convenuta un’amministrazione dello Stato, qualora l’obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito per individuare il giudice territorialmente competente, ex artt. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 e 25 c.p.c. occorre far riferimento al criterio del “forum delicti” che concorre con quello del “forum destinatae solutionis”, quest’ultimo da individuare in base alle norme della contabilità pubblica e cioè con il luogo in cui ha sede l’ufficio della Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello in cui il creditore è domiciliato.

SENTENZA - Cassazione n. 32977/2022

L’ordinanza ribadisce che la figura dell’assorbimento in senso improprio, la quale ricorre quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, non comporta un’omissione di pronuncia, in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite.

SENTENZA - Cassazione n. 33019/2022

In tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la pronuncia riafferma che è dal momento della sua trasmissione per via telematica mediante PEC che il procedimento decisionale può dirsi completato, con conseguente decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ai sensi dell’art. 327 c.p.c.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 33046/2022

Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la pronuncia riafferma che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall’atto di appello.

POTERI DEL GIUDICE - Cassazione n. 33050/2022

L’ordinanza riafferma che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO - Cassazione n. 33203/2022

La decisione afferma che nel caso in cui l’evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell’art. 190 c.p.c., il giudice è tenuto a dare atto dell’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell’art. 303 c.p.c. al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione.

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - Cassazione n. 33211/2022

La pronuncia, cassando con rinvio il provvedimento impugnato, riafferma che il procedimento per la correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c., avendo la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali, non può essere esperito per porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione.

SENTENZA - Cassazione n. 33219/2022

Prestando adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite al fine di comporre un contrasto tra due orientamenti contrapposti, l’ordinanza riafferma che la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza attendere la scadenza dei termini concessi alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, comporta di per sé la nullità della sentenza.

SENTENZA - Cassazione n. 33222/2022

La decisione, aderendo ad un risalente indirizzo giurisprudenziale poi ribadito e condiviso anche dalla dottrina, riafferma che la notificazione della sentenza di primo grado non rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell’art. 2943 c.c. e, pertanto, può spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione solo quando presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma del citato art. 2943, quarto comma, c.c.

DIFENSORI - Cassazione n. 33404/2022

Cassando la sentenza impugnata, l’ordinanza riafferma che, in caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato è dovuto un compenso unico legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui all’art. 8, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

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Procedimento civile - Competenza per territorio - Foro c.d. erariale - Obbligazione da fatto illecito - Amministrazione dello Stato convenuta - Giudice competente per territorio - Individuazione - Criteri. (Cpc, articolo 25; Rd, n. 2440/1923, articolo 54; Rd, n. 827/1924, articoli 278, 287 e 407; Rd, n. 1611/1933, articolo 6)

Nelle cause in cui sia convenuta un’amministrazione dello Stato, qualora l’obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito per individuare il giudice territorialmente competente, ex artt. 6 del r.d. n. 1611 del 1933 e 25 cod. proc. civ., occorre far riferimento al criterio del “forum delicti” che concorre con quello del “forum destinatae solutionis”, quest’ultimo da individuare in base alle norme della contabilità pubblica (art. 54 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 278, lett. d, 287 e 407 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) e cioè con il luogo in cui ha sede l’ufficio della Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello in cui il creditore è domiciliato (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano agito nei confronti del Ministero della Salute per l’accertamento della responsabilità extracontrattuale conseguente al decesso della propria congiunta cagionato da trasfusione, la Suprema Corte, investita dall’ordinanza con la quale il tribunale di Roma aveva sollevato d’ufficio il regolamento di competenza, ha dichiarato la competenza del tribunale di Campobasso, in quanto, nella circostanza, il luogo di decesso della vittima coincideva con il “forum solutionis” ed i ricorrenti, parimenti, erano ivi residenti e domiciliati) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 settembre 2015, n. 18287; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 luglio 2004, n. 14718).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 novembre 2022, n. 32785 - Presidente Scrima - Relatore Pellecchia

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Procedimento civile - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Assorbimento di una domanda in senso improprio - Nozione - Omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Contestazione della decisione ritenuta “assorbente” - Ammissibilità . (Cpc, articoli 112 e 132; Disp. att. cpc., articolo 118)

In tema di motivazione della sentenza, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, potendosi, al più, contestare le ragioni dell’assorbimento contestando utilmente la decisione ritenuta “assorbente” (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto infondati anche i motivi d’impugnazione con i quali parte ricorrente aveva denunciato il vizio di omesso esame di motivi d’appello, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, applicando il principio della “ragione più liquida”, aveva ritenuto tali motivi assorbiti dalla pronuncia di conferma del rigetto della domanda attorea) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 12 novembre 2018, n. 28995).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 9 novembre 2022, n. 32977 - Presidente Rubino - Relatore Guizzi

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Procedimento civile - Sentenza - Pubblicazione - Redazione della sentenza in formato digitale - Decorso del termine lungo per l’impugnazione - “Dies a quo” - Deposito per via telematica - Individuazione.   (Dm. n. 44/2011, articoli 15, 16 e 34; Cpc, articoli 132, 133, 134 e 327; Disp, att. c.c., articoli 118 e 119)

In tema di redazione della sentenza in formato digitale, il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l’ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con conseguente decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ. da identificare con la data in cui il magistrato estensore apponga la firma in modalità telematica, restando poi irrilevante la data in cui la cancelleria conferisce il numero di repertorio alla sentenza, giacché l’attestazione del cancelliere completa la rappresentazione “esterna” dell’apposizione della firma digitale, garantendo che il documento informatico ne sia munito in originale (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo l’eccezione di intempestività dell’impugnazione sollevata dalla società controricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 novembre 2022, n. 33019 - Presidente Cirillo - Relatore Guizzi

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Poteri del Collegio - Conferma della sentenza di primo grado con sostituzione della motivazione - Ammissibilità - Limiti. (Cpc, articoli 92, 112 e 343)

Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituire la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall’atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice d’appello, pur confermando la decisione di primo grado - che aveva accolto l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ingiunzione di pagamento per violazioni del Codice della Strada - aveva integralmente compensato le spese di lite: nella circostanza,  infatti, il primo giudice aveva annullato l’ingiunzione di pagamento, ritenendo che la notifica del verbale presupposto non fosse regolare, essendo pervenuta ad un indirizzo diverso da quello del destinatario; ed il giudice del gravame, nel confermare la compensazione spese, aveva pertanto proceduto ad un’inammissibile rivalutazione di questioni precluse dal giudicato interno, affermando che la notificazione si era perfezionata e che l’amministrazione aveva presumibilmente confidato sulla legale conoscenza del verbale da parte del destinatario; essendo divenuta irrevocabile la decisione di annullamento della sanzione per vizio di notifica del verbale, specifica il giudice di legittimità, non potevano essere valorizzati ipotetici errori del giudice di primo grado o circostanze contrastanti con il giudicato, inclusa la ravvisata presunzione di conoscenza legale dell’atto presupposto o di sussistenza di elementi attestanti la presenza del destinatario nel luogo di notifica, smentita dalla dichiarazione di irritualità della notifica stessa e non avvalorata da alcuna circostanza concreta, specificamente verificata e dibattuta in giudizio) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 marzo 2016, n. 4889; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 gennaio 2002, n. 696; Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 giugno 1987, n. 4945).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 novembre 2022, n. 33046 - Presidente Lombardo - Relatore Fortunato

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Procedimento civile - Poteri del giudice - Principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato - Vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito - Nozione. (Cpc, articoli 112 e 360)

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento della proprietà esclusiva su alcune porzioni di un fabbricato comune tra le parti e della relativa corte esterna, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto la corte d’appello, pur dando atto nelle premesse in fatto della sentenza che le ricorrenti avevano interposto gravame per riproporre, in sostanza, sia la domanda principale - acquisto della proprietà a titolo derivativo - sia la domanda subordinata - acquisto della proprietà per usucapione - non aveva poi speso nella testo della motivazione alcuna argomentazione che fosse riferibile alla prima) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 novembre 2022, n. 33050 - Presidente Lombardo - Relatore Oliva

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Procedimento civile - Interruzione del processo - Decesso della parte costituita in giudizio - Dichiarazione del procuratore in comparsa conclusionale - Interruzione del giudizio - Necessità - Violazione - Nullità del procedimento e della sentenza. (Cpc, articoli 190, 299, 300 e 303)

Nel caso in cui l’evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ. il giudice è tenuto a dare atto dell’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod. proc. civ., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell’art. 303 cod. proc. civ., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione. Pertanto, una volta intervenuta la suddetta dichiarazione nel corpo della comparsa conclusionale, scambiata con le controparti costituite, con la correlata manifestazione della volontà di ottenere l’interruzione del giudizio, quest’ultimo non può più essere proseguito, con la conseguenza che gli atti successivamente compiuti senza la dichiarazione dell’interruzione del processo, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, dai quali deriva la necessità della loro rinnovazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata non avendo la corte di appello provveduto sulla richiesta di interruzione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ. per effetto della sopravvenuta morte di una delle parti costituite in sede di gravame quale parte appellata, attestata dal procuratore nella comparsa conclusionale con coeva istanza di interruzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 giugno 2017, n. 14472; Cassazione, sezione civile I, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23042).

Cassazione, sezione II civile, ordinanza 10 novembre 2022, n. 33203 - Presidente Mocci - Relatore Carrato

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Procedimento civile - Sentenza - Procedimento per la correzione degli errori materiali - Ambito applicativo - Limiti - Errore correggibile - Nozione - Esperibilità con riferimento a vizio di formazione della volontà del giudice - Esclusione - Fondamento. (Cpc, articoli 287, 288 e 391-bis)

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione. In particolare, al procedimento di correzione è demandata la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato, in dipendenza proprio dell’errore o dell’omissione materiali, e non di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione. L’errore correggibile, infatti, consiste in un mero errore di espressione di una volontà in sé non viziata e deve essere riconoscibile dalla lettura del solo documento concernente la decisione e recante l’errore stesso (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di una prestazione assistenziale in favore del ricorrente, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da quest’ultimo, ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato con il quale il giudice del merito, oltre ad avere modificato senza alcuna istanza da parte dell’INPS la decorrenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della predetta prestazione assistenziale, aveva operato anche una modifica sostanziale del regime delle spese di lite, disponendo la compensazione delle stesse tra le parti e sostituendo la condanna a carico dell’Istituto come in precedenza disposta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 31 maggio 2011, n.  12035; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 maggio 2009, n.  11333; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 5 marzo 2009, n. 5287; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 agosto 2004, n. 17392).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 novembre 2022, n. 33211 - Presidente Patti - Relatore Cinque

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Procedimento civile - Sentenza - Deposito effettuato prima della scadenza dei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento. (Cost., articoli 24 e 111; Cpc, articoli 101, 133, 161, 189, 190 e 352)

La sentenza emessa “ante tempus” dal giudice del merito (di primo grado o di appello) senza attendere la scadenza dei termini concessi, ex art. 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (o anche di uno solo di essi) - e, “a fortiori”, in ipotesi di mancata concessione dei suddetti termini - è affetta da nullità per il solo fatto di impedire alle parti di esercitare con completezza il diritto di difesa, senza necessità che venga accertato in concreto il pregiudizio effettivo subìto dalla parte che si duole della violazione: per un verso, infatti, siffatta violazione incide direttamente sugli strumenti previsti dalla legge processuale per l’attuazione del contraddittorio, che costituiscono non solo il contenuto di poteri processuali ma anche l’oggetto di facoltà riconducibili al diritto inviolabile di difesa; per altro verso, la garanzia del contraddittorio non deve essere limitata al momento introduttivo del giudizio, ma, trovando fondamento nel diritto di difesa, deve potersi attuare in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al preavviso di fermo amministrativo emesso sul presupposto del mancato pagamento, da parte del ricorrente, di una somma di dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per violazioni del Codice della Strada, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da quest’ultimo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, il cui deposito era stato effettuato dal giudice d’appello prima della scadenza del termine concesso alle parti per lo scambio degli scritti difensivi conclusivi e, in particolare, di quello concesso per il deposito delle memorie di replica) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 25 novembre 2021, n. 36596).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 novembre 2022, n. 33219 - Presidente Rubino - Relatore Spaziani

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Procedimento civile - Sentenza - Atti interruttivi della prescrizione - Notificazione della sentenza di primo grado - Efficacia interruttiva della prescrizione - Requisiti di atto di costituzione in mora - Necessità. (Cc, articoli 1219 e 2943; Cpc, articoli 474, 477 e 479)

La notificazione della sentenza di primo grado non rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione contemplati dai primi due commi dell’art. 2943 cod. civ. (notifica della domanda introduttiva del giudizio e domanda proposta nel corso di un giudizio già pendente) e, pertanto, può spiegare autonoma efficacia interruttiva della prescrizione solo quando presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma del citato art. 2943, quarto comma, cod. civ., soltanto, cioè, allorché, alla stregua della forma e del contenuto specifico dell’atto, possa dirsi che esso contenga l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte di appello, in riforma della decisione di prime cure, riconosciuta l’efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica del titolo esecutivo giudiziale, aveva dichiarato il diritto della precettante di procedere ad esecuzione forzata sulla base di una precedente sentenza di condanna sia pure per una somma inferiore rispetto a quella indicata nel precetto; in particolare, specifica la decisione in esame, i giudici d’appello, chiamati a delibare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla precettata ed a decidere se essa fosse stata o meno interrotta dalla notifica del titolo esecutivo, costituita dalla sentenza di condanna, effettuata dalla precettante, avrebbero dovuto valutare in concreto, sulla base di un vero e proprio apprezzamento di merito, se, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi della notifica ed al contenuto dell’atto notificato, emergesse o meno l’univoca volontà della notificante di esigere il credito, e cioè se la notifica presentasse o meno, nel caso concreto, i connotati della costituzione in mora). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 31 maggio 2021, n. 15140; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 settembre 2020, n. 18546; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15714; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 24 maggio 2018, n. 12983; Cassazione, sezione civile L, sentenza 25 agosto 2015, n. 17123; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 24 giugno 1981, n. 4108).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 novembre 2022, n. 33222 - Presidente De Stefano - Relatore Spaziani

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Procedimento civile - Difensori - Onorario - Difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale rappresentate dallo stesso avvocato - Unicità del compenso liquidabile - Sussistenza - Fondamento. (Dm, n. 55/2014, articoli 4 e 8; Cpc, articolo 91)

In caso di difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale e rappresentate dallo stesso avvocato è dovuto un compenso unico legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui all’art. 8, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati; pertanto, la decisione che abbia liquidato un plurimo integrale compenso in presenza di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato è viziata incorrendo in violazione di legge (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rideterminato la misura delle spese del giudizio di appello liquidate in favore degli appellati, considerati quale unica parte processuale; nella circostanza, infatti, come prospettato da parte del ricorrente, avendo l’avvocato, oltre se stesso, assunto la difesa di tre eredi, i quali avevano fatto valere la medesima posizione processuale del “cuius”, avrebbe dovuto essere liquidato un solo compenso che, tenuto poi conto della non particolare difficoltà delle questioni trattate, non avrebbe dovuto essere aumentato della misura del 20%, bensì ridotto del 30%, avuto riguardo alla circostanza che le difese delle singole parti non avevano comportato l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, costituendo parte di un medesimo disegno defensionale a vantaggio di più parti) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1650).

Cassazione, sezione III civile, ordinanza 11 novembre 2022, n. 33404 - Presidente Spirito - Relatore Gorgoni

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