Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra l'11 ed il 15 luglio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda giudiziale, poteri di interpretazione e qualificazione del giudice del merito e sindacato in sede di legittimità; (ii) patrocinio a spese dello Stato ed istanza di liquidazione compenso presentata dopo la definizione del giudizio; (iii) giudizio di cassazione, evento sottratto alla disponibilità della parte e poteri del giudice di legittimità; (iv) principio del contraddittorio, chiamata del terzo "iussu iudicis" ex articolo 107 c.p.c. e litisconsorzio necessario processuale; (v) sentenza e vizio di omessa pronuncia; (vi) impugnazione, rimedi esperibili e principio dell'apparenza; (vii) sentenza, spese di lite e omessa statuizione; (viii) foro erariale e nullità notificazione atto di appello.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 21865/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza ribadisce che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Cassazione n. 21891/2022
La pronuncia consolida il principio secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'articolo 83, comma 3-bis, del Dpr n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 22014/2022
La decisione, nel riaffermare che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo, specifica che, ove si tratti di evento sottratto alla disponibilità della parte, la S.C. ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina.

IMPUGNAZIONICassazione n. 22035/2022
L'ordinanza ribadisce che, determinando la chiamata del terzo "iussu iudicis" ex articolo 107 c.p.c. una situazione di litisconsorzio necessario cosiddetto "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'articolo 331 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità.

SENTENZA Cassazione n. 22141/2022
La decisione riafferma che l'omessa pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato e sussiste in caso di omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa una pronuncia di rigetto o di accoglimento, che neppure sia resa sotto il profilo di un'implicita statuizione di rigetto.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 22241/2022
L'ordinanza riafferma che la scelta del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice, a prescindere dal fatto che essa possa essere corretta o meno.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 22262/2022
Cassando con rinvio il provvedimento impugnato, l'ordinanza ribadisce che l'omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che deve perciò contenere la regolazione delle spese conseguente al "decisum", come imposto dagli articoli 91-98 c.p.c.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 22383/2022
La pronuncia consolida il principio secondo il quale la notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente all'Amministrazione statale – parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex articolo 417-bis c.p.c. – anziché presso l'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interpretazione e qualificazione giuridica – Potere-dovere del giudice di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa – Necessità – Criteri – Sindacato in sede di legittimità – Ammissibilità – Limiti – Principio ribadito in controversia insorta in materia giuslavoristica. (Cost. articolo 32; Cc, articoli 2043 e 2059; Cpc, articoli 99, 100, 112 e 360)
Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra un medico e l'azienda ospedaliera presso la quale questi prestava la sua attività lavorativa, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del primo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva confermato, anche in sede di gravame, il rigetto della domanda risarcitoria proposta in conseguenza di condotte dequalificanti e mobbizzanti poste in essere dalla seconda, sul rilievo che i danni, di cui veniva chiesto il ristoro, erano gli stessi già oggetto di cognizione in un giudizio precedente; in particolare, il ricorrente aveva censurato la decisione gravata per avere affermato che il prestatore di lavoro non aveva lamentato un aggravamento del danno alla salute, bensì unicamente un danno "esistenziale", nonostante tale interpretazione fosse poi smentita sia dalle allegazioni dell'atto introduttivo, sia dalle conclusioni nel medesimo rassegnate; il giudice del rinvio, specifica la decisione in epigrafe, dovrà allora provvedere ad un nuovo esame del ricorso introduttivo, avuto riguardo all'atto nel suo complesso, al fine di individuarne il contenuto sostanziale e la finalità concreta che la parte aveva inteso perseguire con la sua proposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 maggio 2019, n. 13602; Cassazione, sezione civile L, sentenza 13 dicembre 2005, n. 27428; Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 aprile 2004, n. 8225; Cassazione, sezione civile I, sentenza 15 gennaio 1999, n. 383).
Cassazione, sezione Lavoro civile, ordinanza 11 luglio 2022, n. 21865 – Presidente Bronzini – Relatore Negri della Torre

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Difensori – Pagamento del compenso – Istanza di liquidazione presentata successivamente alla definizione del giudizio cui il patrocinio inerisce – Decadenza – Esclusione – Fondamento. (Dpr, n. 115/2002, articoli 82 e 83)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'articolo 83, comma 3-bis, del Dpr n. 115 del 2002, a mente del quale "…Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta…", non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata che, nel rigettare l'opposizione proposta dal ricorrente avvocato avverso il provvedimento con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi dovuti dall'Erario per l'attività svolta in favore dell'assistito, ammesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato, aveva ritenuto che, ai sensi dell'articolo 83, comma 3-bis del Dpr n. 115 del 2002, dovendo il decreto di pagamento essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, una volta concluso il procedimento in cui il ministero difensivo risultava prestato, il magistrato non aveva più il potere di liquidare i compensi per le istanze presentate in data successiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2211; Cassazione, sezione civile II, sentenza 9 settembre 2019, n. 22448).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 luglio 2022, n. 21891 – Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Interruzione del processo – Giudizio di cassazione – Configurabilità – Esclusione – Evento sottratto alla disponibilità della parte – Poteri del giudice di legittimità – Fattispecie relativa ad intervenuto pensionamento di difensore appartenente all'avvocatura interna di ente comunale. (Cpc, articoli 301 e 360)
Nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo e, in caso si tratti di evento sottratto alla disponibilità della parte (come la morte del difensore), la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la richiesta di interruzione del processo formulata dall'amministrazione comunale controricorrente, in quanto, invocandosi nella circostanza il pensionamento per raggiunti limiti d'età del difensore dell'avvocatura interna dell'ente, trattavasi di evento palesemente prevedibile e, quindi, pienamente nella disponibilità del controricorrente medesimo, tale pertanto da non rendere necessario il differimento dell'udienza allo scopo di comunicare a quest'ultimo la possibilità di nominare un nuovo difensore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 aprile 2020, n. 7751).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 12 luglio 2022, n. 22014 – Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone

Procedimento civile – Impugnazioni – Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Chiamata del terzo "iussu iudicis" ex articolo 107 c.p.c. – Litisconsorzio necessario processuale – Configurabilità – Partecipazione del terzo al giudizio di primo grado – Sua mancata citazione in appello – Violazione dell'articolo 331 c.p.c. – Sussistenza – Conseguenze. (Cpc, articoli 107, 291 e 331)
La chiamata del terzo "iussu iudicis" ex articolo 107 cod. proc. civ. determina una situazione di litisconsorzio necessario cosiddetto "processuale", non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell'impugnazione, salva l'estromissione del chiamato con la sentenza di merito, sicché, quando il terzo, dopo aver partecipato al giudizio di primo grado a seguito di tale chiamata, non abbia preso parte a quello di appello, si configura una violazione dell'articolo 331 cod. proc. civ., rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità. La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina, quindi, la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e tale nullità può essere fatta valere anche dalla parte che ha partecipato al giudizio di appello (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata in quanto assunta dalla corte territoriale sull'erroneo postulato di una precedente regolare dichiarazione di contumacia di soggetti non costituiti e, pertanto, senza regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, nonostante tale mancata instaurazione fosse stata precedentemente rilevata dalla corte medesima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 marzo 2019, n. 8790; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 marzo 2019, n. 8695; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 agosto 2018, n. 21381; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 8 novembre 2017, n. 26433; Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 maggio 2016, n. 9131; Cassazione, sezione civile V, sentenza 17 febbraio 2010, n. 3717; Cassazione, sezione civile I, sentenza 28 gennaio 1999, n. 739).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 12 luglio 2022, n. 22035 – Presidente Mocci – Relatore Rolfi

Procedimento civile – Sentenza – Vizio di omessa pronuncia – Configurabilità – Condizioni – Principio ribadito in controversia insorta in materia giuslavoristica. (Cc, articolo 2113; Cpc, articolo 112)
L'omessa pronuncia integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato e sussiste in caso di omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa una pronuncia di rigetto o di accoglimento, che neppure sia resa sotto il profilo di un'implicita statuizione di rigetto. In particolare, il vizio "de quo" si concreta nel difetto del momento decisorio, così occorrendo la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronunci solo nei confronti di alcune parti; per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia giuslavoristica, la Suprema Corte, rigettando il ricorso del lavoratore, ha ritenuto insussistente il vizio denunciato avendo la corte territoriale, sia pure in modo conciso ma puntuale, pronunciato proprio sulla parte della sentenza del tribunale oggetto del motivo di gravame: non soltanto sull'autonoma esperibilità, indipendente dal rispetto del termine di decadenza dell'articolo 2113 cod. civ., dell'impugnazione dell'intervenuta transazione tra prestatore e datore di lavoro, ma anche sulla sua validità, sia pure nella forma indiretta, ma chiara, del riflesso su di essa, quale elemento presuntivo di assenza del dolo e della violenza lamentati, dell'impugnazione proposta oltre il detto termine). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione L civile, sentenza 13 gennaio 2022, n. 933; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 13 agosto 2018, n. 20718; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 luglio 2018, n. 18797; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29191; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 marzo 2007, n. 5351; Cassazione, sezione V civile, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 luglio 2022, n. 22141 – Presidente Doronzo – Relatore Patti

Procedimento civile – Impugnazioni – Mezzi di impugnazione – Individuazione – Qualificazione dell'azione da parte del giudice investito della controversia – Principio c.d. dell'apparenza – Rilevanza esclusiva ai fini della corretta individuazione del mezzo di impugnazione – Necessità – Conseguenze. (Cc, articoli 1176 e 1126; Cpc, articoli 96, 323, 360, 385 e 615)
La scelta del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice, a prescindere dal fatto che essa possa essere corretta o meno (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta manifestamente inammissibile l'impugnazione, in quanto la stessa era stata avanzata avverso una sentenza di primo grado che si sarebbe dovuta impugnare con l'appello e non già con il ricorso per cassazione, ha condannato d'ufficio per colpa grave i ricorrenti, ex articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma equitativamente determinata, assumendo, a parametro di riferimento, l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per il giudizio di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione II civile, sentenza 21 dicembre 2009, n. 26919).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 14 luglio 2022, n. 22241 – Presidente Rubino – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Spese processuali – Omessa statuizione – Conseguenze – Principio ribadito in sede di opposizione a provvedimento di revoca all'ammissione al gratuito patrocinio. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 91, 92, 112, 132 e 287)
L'omessa statuizione sulle spese di lite integra una lesione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che deve perciò contenere la regolazione delle spese conseguente al "decisum", come imposto dagli articoli 91-98 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che nella circostanza l'omissione denunziata dal ricorrente non potesse integrare un errore emendabile con il procedimento di correzione, perché dalla motivazione non si evinceva alcuna disposizione, riguardo alle spese lite, in favore della parte vincitrice, ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata in quanto il giudice del merito, accolta integralmente l'opposizione al provvedimento di revoca all'ammissione al gratuito patrocinio, nulla aveva disposto in ordine alle predette spese). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 gennaio 2022, n. 651; Cassazione, sezione III civile, sentenza 13 novembre 2018, n. 29029; Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 21 giugno 2018, n. 16415; Cassazione, sezione III civile, sentenza 11 aprile 2017, n. 9263; Cassazione, sezione I civile, sentenza 9 agosto 2012, n. 14356).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 luglio 2022, n. 22262 – Presidente Lombardo – Relatore Fortunato

Procedimento civile – Notificazioni – P.A. – Foro erariale – Atto di appello – Amministrazione costituita in primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417-bis c.p.c. – Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato – Necessità – Omissione – Conseguenze. (Rd, n. 1611/1933, articolo 11; Cpc, articoli 156, 160, 291 e 417-bis)
La notificazione dell'atto di appello eseguita direttamente all'Amministrazione statale – parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex articolo 417-bis cod. proc. civ. – anziché presso l'Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex articolo 291 cod. proc. civ., se non sanata dalla costituzione della parte intimata (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito del licenziamento intimato per assenza ingiustificata dal servizio ad una insegnante, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di quest'ultima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello, anziché disporne il rinnovo, sul presupposto che la notifica del gravame fosse stata effettuata, innanzitutto, presso il funzionario dell'Ufficio scolastico provinciale che, in primo grado, aveva rappresentato la Pa ex articolo 417-bis cod. proc. civ. e, poi, in un secondo momento, quando però ormai il termine per impugnare era decorso, presso l'Avvocatura dello Stato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione I civile, ordinanza 4 gennaio 2022, n. 43; Cassazione, sezione L civile, sentenza 8 marzo 2017, n. 5853; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 15 luglio 2022, n. 22383 – Presidente Tria – Relatore Cavallari

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