Penale

Estesa la non punibilità per «tenuità del fatto»

Possibilità per i reati sanzionati con pena minima fino a due anni di detenzione. Le novità sono già operative: si applicano ai processi in corso al 30 dicembre 2022

di Giovanbattista Tona

Opera già per i processi penali in corso dal 30 dicembre 2022 l’estensione dei casi in cui il giudice può assolvere l’imputato perché il fatto previsto come reato risulta in concreto di particolare tenuità. A introdurla è stata la riforma penale (decreto legislativo 150/2022), che ha modificato l’articolo 131-bis del Codice penale.

In particolare, è stato stabilito che la causa di non punibilità – prima limitata ai reati puniti con pena detentiva massima non superiore a cinque anni – ora può essere applicata a tutti i reati per i quali la pena minima non sia superiore a due anni, a prescindere dalla pena massima e si è previsto di dare peso, nella valutazione della particolare tenuità del fatto, anche alla «condotta susseguente al reato». Ma andiamo con ordine.

La disposizione originaria

L’articolo 131-bis del Codice penale è stato introdotto dal decreto legislativo 28 del 2015 per consentire all’autorità giudiziaria di valutare la concreta offensività di condotte che corrispondono a fattispecie di reato, ma che per le modalità di esecuzione e l’esiguità del danno o del pericolo, hanno avuto un’insignificante incidenza sugli interessi tutelati. Per applicare il beneficio occorre poi che il comportamento non sia abituale. Lo strumento mira a temperare l’obbligatorietà dell’azione penale e razionalizzare il suo esercizio prima (consentendo al pubblico ministero di chiedere l’archiviazione quando ritiene il fatto tenue) e l’intervento sanzionatorio poi (quando il giudice non ritiene in concreto meritevole di punizione la condotta illecita).

Fa da argine alla discrezionalità del giudice la definizione (sempre nell’articolo 131-bis) del comportamento abituale, che ricorre per chi è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o ha commesso più reati della stessa indole, o reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate; e si è stabilito che non può essere considerata lieve l’offesa quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà o con sevizie o approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche per la sua età, o quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime.

Tuttavia, a limitare la sfera d’azione dell’istituto era soprattutto il fatto che si poteva applicare solo agli illeciti puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza 156/2020, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non ammetteva la causa di non punibilità per i reati in cui non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Le novità

Ora la riforma ha eliminato il “tetto” del massimo edittale, prevedendo come condizione per il beneficio che il reato sia sanzionato con pena detentiva minima non superiore a due anni. Infatti, la valutazione del legislatore sull’offensività si può proiettare meglio sui casi concreti con la pena minima, che è spesso la base per commisurare la sanzione da irrogare, quando non vi sono elementi aggravatori.

Inoltre, in consonanza con altre parti della riforma che tendono a incentivare i percorsi di giustizia riparativa, il nuovo testo dell’articolo 131-bis prevede di dare peso, nella valutazione della particolare tenuità del fatto, oltre che ai criteri generali dell’articolo 133, comma 1, del Codice penale (che riguardano la gravità del reato e non anche la capacità a delinquere), la «condotta susseguente al reato», che, essendo prevista dall’articolo 133, comma 2, prima non poteva essere presa in considerazione.

Considerato però che la potenziale estensione del beneficio potrebbe renderlo ammissibile per reati di particolare allarme sociale, la riforma ha infine introdotto un elenco di fattispecie per le quali l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità.

I reati sempre esclusi dal beneficio

n base al nuovo testo dell’articolo 131-bis del Codice penale, sono esclusi dalla non punibilità per particolare tenuità del fatto tutti i reati puniti con pena detentiva minima superiore a due anni.

Sono esclusi anche i delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Stessa sorte anche per i delitti previsti dagli articoli 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale), 337 (resistenza a pubblico ufficiale) e 341-bis Codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.

Escluso anche l’oltraggio a magistrato in udienza (articolo 343 Codice penale).

Nessun beneficio per i delitti, consumati o tentati di: peculato, escluso il peculato d’uso (articolo 314, comma 1, Codice penale), concussione (317), corruzione (318, 319, 319-bis, 319-ter), induzione indebita del solo pubblico ufficiale (319-quater, comma 1), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (320), condotte del corruttore (321), istigazione alla corruzione (322), peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della corte internazionale o degli organi delle comunità europee (322-bis), agevolazione delle comunicazioni ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni di trattamento (391-bis).

Esclusa la particolare tenuità anche per i reati di incendio (articolo 423 Codice penale) e incendio boschivo (423-bis).

Nessun beneficio per la costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis Codice penale).

Fuori dalla non punibilità vari reati contro la persona: lesioni aggravate commesse in danno di familiare o in occasione della commissione di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking (articolo 582 Codice penale, nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1 e 577, comma 1, numero 1, e comma 2), lesioni gravissime (583, comma 2), mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis), interruzione di gravidanza non consensuale (593-ter), prostituzione minorile (600-bis), utilizzo reclutamento e induzione di minori a partecipare a spettacoli pornografici (600-ter, comma 1), violenza sessuale (609-bis), atti sessuali con minorenne (609-quater), corruzione di minorenne (609-quinquies), adescamento di minorenni (609-undecies), stalking (612- bis), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612-ter), tortura (613-bis) e delitti, consumati o tentati, di procurato aborto aggravato dalla morte o dalle lesioni gravi della donna (articolo 19, comma 5, legge 194 del 1978).

Niente particolare tenuità anche per i reati di rapina aggravata (articolo 628, comma 3, Codice penale), estorsione (629), usura (644), riciclaggio (648-bis), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter).

Sono esclusi dalla non punibilità per particolare tenuità del fatto anche i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 in materia di produzione, traffico o detenzione di stupefacenti, salvo che per i casi previsti dal comma 5 del medesimo articolo (fatti di lieve entità per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione o per la qualità e quantità delle sostanze).

Esclusi dal beneficio anche i delitti, consumati o tentati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (articoli 184 e 185 del decreto legislativo 58 del 1998, il Tuif).

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