Famiglia

Sindrome parentale (Pas): quel difficile rebus per la giurisprudenza

 Dall'analisi degli orientamenti i giudici di legittimità, per il momento, si mostrano prudenti nell'adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico

di Valeria Cianciolo

Figura molto discussa e scientificamente ancora controversa è la sindrome da alienazione parentale. Con tale espressione, coniata dal professor Richard Gardner nel 1985, si descrive «un disturbo che insorge primariamente nel contesto di conflitti sull'affido dei figli. La sua principale manifestazione è la campagna denigratoria di un bambino contro un genitore, campagna che non ha giustificazione».

Il mancato riconoscimento della Pas

e l’atteggiamento della giurisprudenza

Attualmente il mancato riconoscimento scientifico sembrerebbe impedire l'attivazione della tutela giuridica, sebbene la V edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Dsm) sembra comunque propendere per un riconoscimento implicito della Pas.

 La giurisprudenza di legittimità per il momento si mostra prudente nell'adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico, ritenendole potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie a esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare (come la Cassazione civile, sezione I, sentenza, 20 marzo 2013, n. 7041 la cui massima viene qui riportata).

Vi sono peraltro, anche pronunce favorevoli: in tal senso Cassazione, 14 maggio 2012, n. 7452, GC, 2012, 10, I, 2333; Cassazione, 8 marzo 2012, n. 5847)

Diversamente, la giurisprudenza di merito si mostra da tempo propensa al riconoscimento della Pas. Sul punto, una sentenza ormai datata nel tempo della Corte d'Appello di Brescia, (decisione 1 maggio 2013), ha affermato che il controverso riconoscimento scientifico non impedisce di avvalersi della sindrome come strumento per riconoscere l'eventuale esistenza di un problema relazionale molto frequente nelle situazioni di conflitto che interessano i genitori: emerge la necessità di accertare, a prescindere dalla qualificazione medica che si possa dare della cosiddetta PAS, se un determinato comportamento del genitore, magari alienante ed ossessivo, abbia costituito grave ostacolo allo sviluppo normale della personalità del minore e alla realizzazione del principio di bigenitorialità.

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IL MASSIMARIO DELLA PAS

Minori - Affidamento - Calendario di incontri tra i genitori - Impedimento delle visite al padre - Cosiddetto “Superaffido” in suo favore - Sindrome di alienazione parentale.
Nei giudizi in cui sia stata esperita Ctu medico-psichiatrica (allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome dell'alienazione parentale), il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto - sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici - a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.

(Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato le doglianze della ricorrente afferenti all'affidamento esclusivo del minore al padre, in quanto disposto in applicazione di principi non aventi dignità scientifica, fondati sulla cosiddetta Pas o sindrome dell'alienazione parentale, erano dirette sostanzialmente al riesame dei fatti.).

Cassazione civile, sezione I, ordinanza, 20 settembre 2021 n. 25339 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Caiazzo

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Tutela dei minori - Affidamento - Pas - Limiti - Ctu - Madre malevola - Affido "super esclusivo" al padre - Giudizi privi di concretezza empirica - Sindrome da alienazione parentale - Diagnosi - Fondamento scientifico controverso

Il riferimento alla condotta tesa ad estraniare la figlia dal padre - sostanzialmente ricondotta alla cosiddetta Pas, ovvero alla cosiddetta "sindrome della madre malevola" - e la evidenziata conflittualità con l'ex-partner, non appaiono costituire fatti pregiudizievoli per la minore alla stregua della descrizione delle vicende occorse, tenuto comunque conto del controverso fondamento scientifico della sindrome Pas, cui le Ctu hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l'effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell'ambito delle patologie cliniche. (Nel caso di specie, la Corte territoriale, esaminando le Ctu, ha affermato che sarebbero state riscontrate psicopatologie nei confronti della ricorrente, intendendo di fatto che le stesse fossero da identificare nella citata PAS (qualificata dal giudice di merito come "sindrome della madre malevola"), considerando l'assoluta mancanza di riferimenti ad altre ipotetiche patologie.

Cassazione civile, sezione I, ordinanza, 17 maggio 2021, n. 13217 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Caiazzo

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Filiazione minori - Provvedimenti de potestate ex artt. 330 e 337 c,c, . Procedimento - Contraddittorio - Esclusivo interesse morale e materiale del minore - Pregiudizio al rapporto figlio/padre - Comportamenti della madre tesi ad alienare la figura paterna - Violazione del principio della bigenitorialità - Sussistenza.

In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

Cassazione civile, sezione I, ordinanza, 16 dicembre 2020, n. 28723 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Caradonna

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Qualora il genitore non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità di affidamento del figlio minore, denunci l'allontanamento morale e materiale di quest'ultimo, attribuendolo a condotte dell'altro genitore, a suo dire espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito (prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia) è tenuto ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei mezzi di prova propri della materia, quali l'ascolto del minore, nonché le presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presenza di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocatario, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del figlio con l'altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su quest'ultimo (nella specie, la Suprema corte ha cassato la decisione di merito che, pur in regime di affidamento condiviso, aveva confermato il divieto di incontri del padre, non collocatario, con la figlia minore, preadolescente, in ragione del rifiuto da parte di quest'ultima, senza procedere agli accertamenti richiesti da tale genitore, che lamentava l'insorgenza di una Pas, determinata dalla madre collocataria). [Nello stesso senso anche Tribunale di Cosenza sez. II Civile Decreto - Pres.  Sammarro - Relatore Palma]

Cassazione civile, sezione I, sentenza 8 aprile 2016, n. 6919 - Pres. Di Palma, Cons. Rel. Lamorgese

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Prova civile - Consulenza tecnica - Poteri del giudice - Valutazione della consulenza - D'ufficio - Consulenza medico - Psichiatrica - Recepimento delle conclusioni peritali da parte del giudice di merito - Limiti - Specificità e puntualità delle censure - Accertamento del giudice - Contenuto - Fondamento - Fattispecie in tema di sindrome da alienazione parentale (Pas).

Il giudice di merito, allorché abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è tenuto, incorrendo altrimenti in vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, a prendere espressamente posizione sulla fondatezza delle censure mosse dalle parti alle risultanze della c.t.u., sempre che siano precise e circostanziate, ed inoltre - a fronte di una consulenza che presenti devianze dalla scienza ufficiale - deve verificarne il fondamento, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche o anche avvalendosi di idonei esperti (nella specie, la Suprema corte ha cassato il provvedimento di merito che aveva affidato un minore al padre, collocandolo però presso una struttura educativa, a modifica di un precedente provvedimento di affidamento ai servizi sociali, con collocamento presso la madre, già decaduta dalla potestà genitoriale, modifica disposta alla stregua di una c.t.u. secondo cui il minore stesso era affetto da PAS (Parental Alienation Syndrome), senza però considerare, da un lato, alla stregua delle consulenze di parte, che poteva seriamente revocarsi in dubbio la riscontrabilità in concreto di tale patologia, dall'altro - e più radicalmente - che, in ambito scientifico internazionale, la PAS è sottoposta a serrate critiche, essendo diffusamente ritenuta una teoria senza reale fondamento).

Nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico-psichiatrica (nella specie, allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome da alienazione parentale), il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto - sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici - a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.

Cassazione civile, sezione I,  sentenza 20 marzo 2013 n. 7041 - Pres. Luccioli, Cons. Rel. Campanile

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Tutela dei minori - Affidamento - Pas - Limiti - Ctu -  Giudizi privi di concretezza empirica - Sindrome da alienazione parentale - Diagnosi - Fondamento scientifico controverso

Non è ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio, volta a comprovare la c.d. sindrome di alienazione parentale.

Secondo la Corte territoriale, allo stato, non è per nulla pacifica nella comunità scientifica l'esistenza, in senso proprio, di una "sindrome" (intesa come patologia dei figli di genitori in conflitto tra loro) da alienazione genitoriale (ossia della p.a.s., "Parental Alienation Syndrome"), essendo ancora aperto il dibattito scientifico sulla questione. Piuttosto la giurisprudenza riconosce l'esistenza della "alienazione genitoriale", non già come patologia della prole, ma come complesso di una serie di comportamenti abusivi di un genitore ("alienante") in danno dell'altro - e, soprattutto, consapevolmente o meno - in danno dei figli, volti ad allontanare psicologicamente la prole dal genitore "alienato".

Se così è, tuttavia, non è la consulenza tecnica d'ufficio, secondo le regole generali, a costituire strumento di prova né, tanto meno, di ricerca della prova, essendo onere della parte che allega tali comportamenti sia precisarli nella loro dimensione fenomenica (indicando in cosa siano consistiti e quando e come si siano verificati) sia comprovarli, spettando all'accertamento di natura tecnica, piuttosto, fornire strumenti di valutazione di tali elementi.

Corte d'Appello Catanzaro, sezione I, sentenza 15 maggio 2019, n. 34 – Pres. Rizzo, Cons.  Rel. Rizzuti

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Minori - Affidamento - Pas - Limiti - Ctu -  Giudizi privi di concretezza empirica - Sindrome da alienazione parentale - Diagnosi - Fondamento scientifico controverso

In presenza di una sindrome di alienazione parentale si dimostra priva di capacità genitoriale il coniuge che, con i condizionamenti esercitati sul figlio, ha annientato il rapporto del minore con il padre, così compromettendo il suo equilibrio interiore ed esponendolo ad un alto rischio di relazioni sociali e affettive disfunzionali. (Nel caso di specie, il Collegio ha affidato in via esclusiva il minore all'altro coniuge il quale, nel corso del giudizio, ha sempre mostrato particolare attenzione alle esigenze del figlio ed ha manifestato rispetto verso la figura materna, ritenuta dallo stesso essenziale per la serenità del figlio, nonostante l'alto livello di conflittualità coniugale, così rivelando un'indubbia maturità).

Tribunale Castrovillari, 27 luglio 2018, n. 728 – Pres. Di Pede, Giud. Rel. Puglies e

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