Amministrativo

Le principali novità in sintesi dei nuovi contratti pubblici

A regime le deroghe per i piccoli cantieri

La bozza mette a regime le semplificazioni previste dai decreti legge 76/2020 e 77/2021. Per i lavori si prevede l’obbligo di ricorrere all’affidamento diretto fino a 150mila euro, a procedure negoziate senza bando con 5 inviti tra 150mila euro e un milione e a procedure negoziate senza bando con 10 inviti fino alle soglie Ue. In quest’ultimo caso c’è però la possibilità di ricorrere alle gare, anche senza adeguata motivazione. Per servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, sono previsti affidamenti diretti fino a 140mila euro e procedure senza bando oltre questa soglia e fino alle soglie Ue. Per accelerare il passaggio dalla gara all’esecuzione della prestazione viene poi esclusa l'applicazione del cosiddetto «stand still» (35 giorni di pausa dall’aggiudicazione al contratto). E si prevede la firma del contratto entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Appalto integrato libero e addio «definitivo»

Il nuovo codice formalizza l’addio al progetto definitivo. Con il nuovo sistema non ci sarà più spazio per livelli intermedi. L’articolo 41 stabilisce che «la progettazione in materia di lavori pubblici si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo». Torna a pieno titolo l’appalto integrato che originariamente il vecchio codice aveva vietato, per poi recuperarlo in corsa tramite correttivi e decreti d'urgenza. Dopo le segnalazioni e le proteste dei progettisti, nel nuovo testo entrato in Consiglio dei ministri sono state recuperate le norme sul calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara. Previsto l’obbligo di progettazione digitale (soluzioni Bim) per le opere si valore superiore al milione di euro a partire dal primo gennaio 2025.

L’illecito professionale viene ammorbidito

È uno dei capitoli più “roventi” del nuovo Codice e al centro anche di un certo dibattito tra giuristi e soprattutto tra le imprese di costruzione, contrarie a una norma “arbitraria” in merito agli illeciti professionali gravi. La prima versione dell’articolo 98 prevedeva che tra le cause di esclusione da bandi e procedure ricadano anche profili più vicini al “fumus” che non al giudizio definito e concluso almeno in primo grado. Il testo però lima le fattispecie e abroga per esempio la previsione che assegnava alle stazioni appaltanti la facoltà di escludere un operatore sulla base di «ogni altro atto o fatto dai quali si desuma la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente». Le cause di esclusione si ammorbidiscono quindi e il Codice elenca tutti i reati per i quali dovranno essere applicate le norme sugli illeciti professionali.

Mano libera ai Comuni sotto i 500mila euro

È l’articolo 62 a dare mano libera ai piccoli Comuni di affidare lavori o acquisire forniture e servizi senza ricorso alla gara purché di valore massimo pari a 500mila euro.

Il dispositivo in realtà assegna questa possibilità a «tutte le stazioni appaltanti» chiarendo però al comma successivo che «per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell'allegato II.4».

La norma si incarica di precisare poi che per gli affidamenti al di sotto di quella soglia «l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (Cig) alle stazioni appaltanti non qualificate».

Dal 1° gennaio 2024 via alla Banca dati

«L’Anac è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici». Così l’articolo 22 del testo che assegna all’authority anti-corruzione la tenuta e la gestione della piattaforma digitale che entrerà in funzione, però, dal 1 gennaio 2024. Nella Banca è conservato il fascicolo virtuale dell’operatore economico che riporta, tra l’altro, anche eventuali clausole di esclusione. A decorrere dal mese di gennaio, attraverso specifiche tecniche di interoperabilità individuate dall’Agid, le stazioni appaltanti qualificate dovranno essere in grado di comunicare tutti i propri dati per via telematica, dal 1 luglio 2024 anche tutte le altre. Nel cervellone gestito da Anac dovranno poi essere conservate le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Qualificate sulla carta grandi città e capoluoghi

È una delle novità entrate in corsa nel nuovo Codice dopo i pareri parlamentari e le osservazioni di Corte dei conti e Conferenza unificata. E però rischia già di creare ingorghi nello “smaltimento” delle attività degli enti territoriali. Si tratta dell’iscrizione di diritto nella sezione delle stazioni appaltanti qualificate dell’Anac di una serie di enti, tra cui i Comuni di grandi dimensioni. Ma non solo: anche le unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle Province e delle Città metropolitane. Mentre i Comuni capoluogo di provincia e le Regioni sono iscritte con riserva. La riserva implicherà un controllo entro l’anno solare (e quindi entro il 30 giugno 2024) per la verifica sostanziale dei requisiti validi per le stazioni appaltanti qualificate.

Revisione prezzi legata agli indici sintetici Istat

Torna un meccanismo ordinario di revisione prezzi all’interno del codice appalti. Quello presente all’articolo 106 del codice 2016 non si poteva definire ordinario visto che scattava con un’alea del 20% e copriva la metà dell’aumento intervenuto. La revisione scatterà se la variazione dei costi dell’opera sarà superiore al 5% dell'importo complessivo e coprirà l'80% della variazione: dunque si applicherà a costi in aumento, ma (ipoteticamente) anche al ribasso. Il lavoro sul testo approvato dal Governo a dicembre ha puntato a rendere più dinamico il meccanismo, accusato dalle imprese di essere troppo farraginoso. La nuova versione dell’articolo 60 lega la revisione prezzi agli indici Istat sui costi di costruzione per i lavori e agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e agli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per i contratti di servizi e forniture.

Qualificazione estesa a servizi e forniture

Con una forte innovazione il codice sceglie di disciplinare anche la qualificazione degli operatori economici per gli appalti di forniture e servizi, così da allineare la disciplina a quella degli appalti di lavori, dando vita a un sistema (in futuro) unitario. Si annunciano novità anche per le Soa, visto che nell’ambito dei lavori, si prevede inoltre che a rilasciare l’attestazione di qualificazione siano nuovi organismi di diritto privato autorizzati dall’Anac, che andranno a sostituire le attuali società organismo di attestazione. Per consentire l’immediata operatività del nuovo Codice si prevede che al momento dell’entrata in vigore nulla cambi visto che a disciplinare la questione è un allegato che riproduce le disposizioni del vecchio regolamento appalti rese coerenti con le nuove disposizioni.

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