Professione e Mercato

Gli avvocati non devono l'Irap se l'accertamento con studi di settore non riguarda l'intero periodo contestato

Nel caso di specie erano state accertate solo le annualità 2009 e 2011 che non potevano far stato per l'intero quadriennio 2007-2011

di Giampaolo Piagnerelli

Tre principi in materia di Irap. L'imposta non è dovuta in assenza di autonoma organizzazione; non può essere affermato che anche il pagamento di elevati compensi professionali obblighi a versare il tributo. E infine l'accertamento con studi di settore eseguito su due annualità non può essere esteso a quattro anni solo perché si tratta dello stesso contribuente che esercita la medesima attività (avvocato). E' quanto precisa la Cassazione con la sentenza n. 13880/2023. Venendo ai fatti il contribuente che esercita la professione di avvocato ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'Irap da lui versata negli anni di imposta dal 2007 al 2011. Nega infatti il contribuente l'esistenza del presupposto impositivo e cioè la sussistenza di un'attività organizzata, atteso che egli svolge la sua professione con prevalente lavoro personale di tipo intellettuale. Il giudizio di primo grado ha dato ragione al professionista, invece il contenzioso riassunto davanti il collegio d'appello ha accolto le ragioni dell'Ufficio e rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. In particolare il collegio di secondo grado ha osservato che l'avvocato non ha mai fornito alcuna prova dell'occasionalità e soprattutto della natura delle prestazioni retribuite, mentre il fatto che risultino corrisposti i compensi a terzi nei soli anni 2009 e 2011 non è ritenuto argomento sufficiente a provarne la mera occasionalità. L'avvocato dunque doveva versare l'imposta. Ma la Cassazione ha puntualizzato che la Ctr ha errato a prendere in considerazione solo due anni per definire la situazione di ben quattro annualità (2007-2011). Non è stata quindi ordinata la rivalutazione dei presupposti impositivi per tutto il periodo preso in esame (2007-2011), "bensì unicamente per i due anni dove erano presenti gli indici-spia secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza in tema di Irap per i professionisti". Per concludere i Supremi giudici hanno chiarito che il pagamento di elevati compensi professionali a terzi può integrare, a certe condizioni non già in via di principio e come regola assoluta, il requisito dell'autonoma organizzazione ai sensi del Dlgs n. 446/1997. Quindi si deve sempre andare oltre il mero dato economico e analizzare la finalità delle somme erogate, che come nel caso di specie, non erano in grado di sancire la debenza dell'Irap.

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