Professione e Mercato

Equo compenso in Senato - Governo per varo celere ma le Associazioni chiedono modifiche

Per ProfessionItaliane, Adepp e Confprofessioni l'obbligo va esteso a tutti i committenti o almeno vanno ridotti i parametri dimensionali stabiliti dalla legge

di Francesco Machina Grifeo

Il governo appare orientato a 'spingere' per l'approvazione veloce del disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni professionali (frutto dell'unificazione di testi normativi di FdI e Lega), varato il 25 gennaio alla Camera e ora al vaglio della Commissione Giustizia del Senato . E, soltanto in seguito, a valutare le proposte di modifica al provvedimento, sollecitate dalle rappresentanze dei liberi professionisti. È quanto si apprende a seguito della riunione di stamattina del tavolo sul lavoro autonomo, convocato dal ministro Marina Calderone, nella sede di via Veneto.

Intanto nella giornata di ieri il testo ha debuttato in Commissione giustizia al Senato dove il vice ministro Sisto ha fatto presente – si legge nella Relazione stenografica - l'auspicio del Governo di una rapida approvazione senza modifiche del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati, auspicando altresì un'ampia condivisione del provvedimento, anche per rispondere alle aspettative di tanti giovani che entrano nel mondo delle professioni.

ProfessionItaliane, Adepp e Confprofessioni però in un documento presentato oggi al tavolo sul lavoro autonomo con ministro Calderone affermano: "Valutiamo positivamente la volontà politica di approvare, in brevissimo tempo, il progetto di legge già trasmesso al Senato per la seconda lettura. Tuttavia, riteniamo che la futura approvazione delle modifiche sottoelencate possa contribuire alle reali esigenze dei professionisti, garantendo l'obiettivo primario di assicurare un equo compenso: estensione a tutti i committenti dell'obbligo del rispetto della legge sull'equo compenso; in subordine riduzione dei parametri dimensionali stabiliti dalla legge (attualmente riferiti alle sole imprese con alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o che abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro)". E ancora: "Intervento sull'impianto sanzionatorio: l'equo compenso è un diritto soggettivo del professionista e rappresenta una tutela a suo favore nei confronti dei committenti forti. In tal senso è congegnato l'intero sistema normativo, che, non a caso, prevede che la relativa azione giudiziaria competa al solo professionista parte lesa. In relazione all'iter della legge saranno proposti emendamenti tenendo conto dei contributi già elaborati e rivisti insieme", concludono le associazioni.

Per quanto concerne la posizione dell'avvocatura a ridosso della approvazione alla Camera, il Cnf ma anche Ocf ed Aiga hanno auspicato una rapida approvazione senza modifiche. Per la Presidente del Consiglio nazionale forense Maria Masi "siamo davanti ad una legge di civiltà che mette un freno ai comportamenti elusivi e prevaricatori dei clienti forti". "Anche se, in numerose occasioni, l'avvocatura ha sostenuto che il testo approvato sia ancora migliorabile – aveva aggiunto Masi -, occorre ricordare che questa legge ha il pregio di correggere le criticità della normativa attuale e di ristabilire il principio fondamentale di una norma che dia completa e concreta attuazione all'articolo 36 della Costituzione, in base al quale senza un'equa e giusta retribuzione non c'è dignità per chi lavora».

Il Disegno di legge

Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. Per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi. Questi ultimi sono previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, adottati sentite le associazioni professionali.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito oggettivo della nuova disciplina, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il comma 2, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla Pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Sono invece escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di «società veicolo di cartolarizzazione» e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, nell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La disposizione reca una puntuale elencazione di tipologie di pattuizioni da considerarsi nulle. Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 prevede che la nullità, quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l'intero contratto, e che essa opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata può essere promossa dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'articolo 5, comma 1, prevede che gli accordi vincolanti per il professionista conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione. Il comma 3 stabilisce che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.

Rileva quindi che l'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali: in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7, comma 1, prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. Ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo dies a quo.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche).

L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro, un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello Sviluppo economico per le associazioni professionali.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

L'articolo 12 dispone una serie di abrogazioni, mentre l'articolo 13 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

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