Famiglia

Per separazioni e divorzi dal 1° marzo tutte le difese precedono la prima udienza

Con l’entrata in vigore della riforma civile debutta il rito unico. Addio alla fase presidenziale ma è possibile chiedere interventi «indifferibili»

di Giorgio Vaccaro

Conto alla rovescia per il nuovo processo della separazione e del divorzio. Ai procedimenti instaurati da mercoledì 1° marzo, infatti, si applicherà il nuovo rito unico introdotto dalla riforma del processo civile: il decreto legislativo 149/2022, che entrerà in vigore, salvo proroghe dell’ultim’ora, martedì 28 febbraio.

I procedimenti già pendenti al 28 febbraio, invece, continueranno a essere regolati dalle disposizioni attuali.

Con le nuove disposizioni cambia la scansione delle fasi processuali e anche l’organizzazione dell’attività difensiva, che dovrà concentrarsi prima della prima udienza.

L’ambito

Il nuovo rito unico è disciplinato dagli articoli che vanno da 473-bis a 473-bis.71, inseriti dal decreto legislativo 149 nel Codice di procedura civile.

Le norme si applicano ai procedimenti «in materia di persone, minorenni e famiglie» attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni (sono esclusi i procedimenti per la dichiarazione di adottabilità, per l’adozione di minori, in materia di immigrazione, di protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini nella Unione europea).

Dunque, i temi afferenti la separazione personale e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (così come tutti gli altri temi del contenzioso di famiglia) seguiranno la nuova disciplina. E l’ampiezza delle novità introdotte costringe gli operatori del contenzioso di famiglia a ripensare strategie e prassi.

Il ricorso

Le novità partono dalla forma della domanda di separazione o di divorzio, che andrà proposta con ricorso.

La riforma supera l’organizzazione del processo delle crisi familiari in due fasi: la fase presidenziale, in cui sono chiesti al giudice i provvedimenti provvisori e urgenti a tutela delle parti deboli, e la successiva fase di approfondimento istruttorio. Questo schema viene sostituito con un giudizio che impone alla parte istante di indicare da subito – quando in molti casi la convivenza tra i partner non è ancora cessata – i «mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi» e i «documenti che offre in comunicazione», come indica la lettera f) dell’articolo 473-bis.12.

Non solo, in base al comma 3 dello stesso articolo, «in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori» al ricorso occorre allegare le informazioni di carattere patrimoniale e reddituale riassunte dalla nuova norma con:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali (ma non di incarichi societari) ;

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.

Di fatto, si tratta di meno informazioni rispetto a quelle che oggi è prassi fornire: in molti tribunali è richiesto il deposito di un atto notorio, con l’indicazione delle convivenze in atto e delle cariche societarie in essere.

Infine, se nel procedimento di separazione o divorzio sono coinvolti figli minori, al ricorso occorre allegare un «piano genitoriale», che deve contenere le regole per l’esercizio della bigenitorialità, indicando gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli e lo schema delle frequentazioni (per la settimana, i weekend e le vacanze) che si possono prevedere nel nuovo assetto separativo o divorzile. Questa disposizione deve, in ogni caso, essere riempita del contenuto degli articoli 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli) e seguenti del Codice Civile.

I provvedimenti urgenti

Con la riforma sparisce la fase presidenziale e la prima udienza nei ricorsi di separazione e di divorzio si terrà solo dopo i passaggi previsti dagli articoli 473-bis.14 (deposito del ricorso e decreto di fissazione di udienza), 473-bis.16 (costituzione del convenuto) e 473-bis.17 (ulteriori difese): di fatto, il primo provvedimento del giudice è preceduto da uno scambio di scritti difensivi, che ha l’effetto di dilatare i tempi per un provvedimento urgente a tutela delle parti deboli.

Per trattare le questioni più urgenti e delicate la riforma ha quindi previsto la possibilità per il giudice di emettere «provvedimenti indifferibili» (articolo 473-bis.15) quando il ricorrente evidenzia nel ricorso, o comunque emerge, un «pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti». Dopo aver rilevato la fondatezza dei rischi assumendo «ove occorre sommarie informazioni», il giudice «adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli». Con lo stesso decreto il giudice fissa entro i successivi 15 giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto, con un termine perentorio per la notifica alla parte, in danno della quale sono stati emessi (ed eseguiti) i provvedimenti indifferibili.

La prima udienza

Se non vengono chiesti i provvedimenti indifferibili, il primo intervento del giudice sarà rimandato all’udienza di prima comparizione delle parti, che deve tenersi, in base all’articolo 473-bis. 14, entro 90 giorni dal deposito del ricorso. La prima udienza deve essere preceduta dalla costituzione del convenuto (almeno 30 giorni prima). Le parti possono poi presentare «ulteriori difese» (entro termini fissati a pena di decadenza).

La prima udienza è regolata dagli articoli 473- bis. 21 e 473-bis.22, che prevedono la comparizione personale delle parti e il tentativo di conciliazione del giudice, che poi, se la conciliazione non riesce, darà con ordinanza i «provvedimenti temporanei e urgenti» nell’interesse delle parti e dei figli. Con la stessa ordinanza, provvederà sulle richieste istruttorie e disporrà il rinvio per l’assunzione dei mezzi di prova nei successivi 90 giorni (se non occorre assumere prove, si passerà direttamente alla discussione orale e alla decisione della causa).

Una volta assunte le prove, il giudice fisserà l’udienza di rimessione della causa in decisione, dando alle parti un termine di 60 giorni prima dell’udienza per la precisazione delle conclusioni con note scritte, di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 15 giorni per le memorie di replica. Dopo l’udienza, la sentenza che definisce il processo di separazione deve essere depositata entro 60 giorni. Ma si tratta di tempi si dovranno dilatare se – come accade normalmente nei processi di famiglia – dovranno essere espletate le consulenze tecniche d’ufficio.

È poi probabile che la contrazione dei tempi del processo, e quindi dell’attività difensiva, avrà una ricaduta sulle parti, che saranno chiamate a corrispondere i compensi ai legali in tempi più brevi.

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