Giustizia

Giustizia: le scadenze prorogate per il 2022

Il Dl 228/2021, in vigore dal 31 dicembre, ha differito una serie di temini legislativi

di Giuseppe Buffone

Anche a chiusura di quest'anno, il Governo ha iniettato nell'ordinamento giuridico una serie cospicua di proroghe di termini a scadere, per i quali i tempi calendarizzati non possono essere rispettati. Lo strumento è quello della decretazione d'urgenza in ragione dell'esigenza improcrastinabile di garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni. Il cosiddetto decreto mille proroghe, nella sua versione 2022, contiene diverse disposizioni che riguardano il comparto Giustizia (principalmente enucleate nell'articolo 8 ma con alcuni frammenti sparsi in altri settori all'interno del corpus iuris).

Certificazione per immigrati
Una prima proroga riguarda l'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2021 n. 5 (convertito dalla legge n. 35 del 2012), recante norme per la semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra Ue e di documentazione amministrativa per gli immigrati; l'intero ordito poggia sul presupposto della realizzazione di un canale digitale (informatico) da utilizzare per acquisire i certificati del casellario giudiziale, le iscrizioni relative ai procedimenti penali ed altri dati necessari per il buon fine della pratica amministrativa; non essendo stato ancora realizzato detto sistema, la prevista scadenza del 31 dicembre 2021 è proibitiva e viene, pertanto, prorogata al 20 giugno 2022.

Brexit: patenti di guida
L'articolo 135 del Codice della strada (Dlgs n. 285 del 1992) disciplina la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Nel primo comma espressamente prevede che «i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente». Dalla data del 1° gennaio 2021, questa norma si applica anche ai cittadini britannici, per effetto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e alla luce dell'accordo, al riguardo, concluso tra UE e UK (in merito, per quanto qui interessa, al periodo cd. transitorio, conclusosi in data 31 dicembre 2020, dies a quo ai fini di cui all'articolo 135, comma 1, cit.). Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Interno hanno consentito la validità dei titoli abilitati concessi dalle Autorità del Regno Unito in favore di cittadini britannici non più appartenenti all'UE sino al 31 dicembre 2021, per favorire, nelle more, la conclusione di un accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito; accordo che, però, non ha ancora perfezionato il suo iter; da qui la proroga in calce all'articolo 135 Cds fino al 31 dicembre 2022.

Dirigenti istituti penitenziari
L'articolo 8, comma 1, proroga le facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna sino al 31 dicembre 2022, estendendo, dunque, l'originaria scadenza fissata al 31 dicembre 2021, ciò in considerazione della mancata definizione dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo di dirigente dell'esecuzione penale esterna. Analoga possibilità per i dirigenti di istituto penitenziario è prorogata al fine di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni. Questa tipologia di "soluzione tampone" a un problema di reclutamento presenta sempre rischi che, in tempi recenti, hanno condotto finanche all'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 37 del 2015), nella vicenda relativa agli incarichi dirigenziale nel comparto delle Agenzie.

Misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari
L'articolo 8, comma 3, immette proroghe nel campo delle misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari. La (allora) legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha stabilito, a decorrere dal 1° settembre 2015, che le spese obbligatorie di cui all'articolo 1 legge 392/1942 (per lo più, spese di manutenzione, pulizia etc.) sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia. Nelle more, tuttavia, anche alla luce delle moltissime difficoltà pratico-operative, gli uffici giudiziari hanno continuato ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale, sulla base di accordi conclusi in sede locale e autorizzati dal Ministero della giustizia: quanto legittimato normativamente dal decreto-legge n. 83/2015 (convertito dalla legge n. 132 del 2015), fino al 31 dicembre 2015, man mano prorogato nel tempo fino al 31 dicembre 2021. Ciò alla luce dela sottoscrizione della Convenzione Quadro del 27 agosto 2015, intervenuta nelle more, tra Ministero della giustizia e Presidente dell'ANCI. Il decreto mille proroghe differisce nuovamente il termine, al 31 dicembre 2022. Tenuto conto del fatto che sono ormai decorsi ormai sei anni dal progetto di riforma, sarebbe forse il caso di ripensarlo ex novo.

Proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni
L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha stabilito che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2021, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia (comma così modificato dall'articolo 8, comma 3, Dl 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, successivamente, dall'articolo 8, comma 4, Dl 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21). Il decreto mille proroghe differisce la validità del divieto al 31 dicembre 2022 poiché il divieto "risulta ancora necessario per tutelare la piena funzionalità del sistema Giustizia".

Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare
L'articolo 16 del decreto mille proroghe contiene plurime disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Nel primo comma, innanzitutto, proroga al 31 dicembre 2022, l'efficacia delle disposizioni speciali che hanno disciplinato l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare (è però esclusa, dal comma 2, l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° e il 31 gennaio 2022). Fino al 31 marzo 2022, invece, sono prorogate le disposizioni regolative dei termini in materia di giustizia tributaria (udienze da remoto nel processo tributario), al fine di continuare a prevenire il rischio di contagio da COVID19. Stessa ragione alla base del differimento dei termini previsti in materia di giustizia penale militare.
Il decreto mille proroghe proroga anche i termini delle misure urgenti in materia di processo amministrativo) al fine di consentire l'ordinaria trattazione pubblica dell'udienza nel processo amministrativo mantenendo la possibilità di derogarvi qualora si manifestino situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili che siano correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare l'attuale pandemia da COVID-19. Ultimo ritocco per le misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo dello stato di emergenza epidemiologica: al fine di contenere gli effetti negativi dell'attuale situazione pandemica sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, si prevede che fino al 31 marzo 2022 le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.174.

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