Penale

Introdotto il reato di tortura: sanzioni fino a 12 anni per i pubblici ufficiali

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di Giovanni Negri

Anche nel nostro Codice penale sarà previsto il reato di tortura. Tiene l’asse Pd-Ap e permette l’approvazione definitiva alla Camera di un disegno di legge oggetto di polemiche, atteso per 30 anni, per alcuni del tutto inefficace. Tant’è. In questo scorcio finale di legislatura l’alternativa, con il ritorno al Senato, avrebbe di fatto comportato l’affossamento del provvedimento.

Ora, il nuovo articolo 613 bis introduce sanzioni pesanti contro chi tortura: è punito infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi o con crudeltà (a differenza di quanto previsto dalla convenzione Onu del 1984 che prevede una condotta a forma libera), provoca a una persona priva della libertà o affidata alla sua custodia «sofferenze fisiche acute o un trauma psichico verificabile».

Il reato richiede però una pluralità di condotte (più atti di violenza o minaccia) oppure deve comportare un trattamento inumano o degradante. Ed è su questo punto che si sono concentrate le maggiori polemiche, con magistrati (per esempio quelli coinvolti nelle vicende del G8 di Genova) e avvocati, oltre che forze politiche e il commissario europeo per i diritti umani, che hanno messo in luce l’inutiità di una legge che legittima il singolo e isolato episodio di tortura e i difensori della norma che invece hanno valorizzato il fatto che di tortura comunque si può parlare quando, indipendentemente dal numero degli atti, si è in presenza di un trattamento inumano e degradante.

Per Anna Finocchiaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento «a 33 anni dalla firma della Convenzione di New York, i principi in essa contenuti entrano a far parte anche della legislazione italiana, con adattamenti che ne ampliano e rafforzano l’applicabilità. Di fronte ad alcune autorevoli critiche emerse anche in questi ultimi giorni, voglio sottolineare l’impegno e la cura con i quali il Parlamento ha lavorato, raggiungendo un’ampia intesa sul testo migliore possibile nelle condizioni date. L’applicazione concreta delle nuove norme ci dirà se sarà necessario successivamente introdurre eventuali correttivi - conclude Finocchiaro - ma dobbiamo essere consapevoli che quello ottenuto oggi è un risultato del tutto positivo».

E per Donatella Ferranti, presidente Pd della commissione Giustizia, il testo «non ha alcun intento punitivo nei confronti delle forze dell’ordine».

Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte, ma soprattutto quando il colpevole è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. In quest’ultimo caso la pena va da un minimo di 5 a un massimo di 12 anni. Sanzionata anche l’istigazione alla tortura. Le dichiarazioni ottenute attraverso l’esercizio di atti di tortura non possono essere utilizzate in sede processuale, ma valgono come prova contro gli autori del reato. Non si ha invece tortura nel caso di sofferenze che risultano soltanto da legittime misure limitative di diritti.

Proposta di legge sull'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano

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