Penale

La sicura prescrizione impedisce il dibattimento

Dopo la riforma necessario un giudizio di prevedibilità<br/>della condanna. È stata rafforzata la funzione di filtro dell'udienza preliminare<br/>

di Giovanni Negri

Se il tempo che manca al maturare della prescrizione è inferiore alla durata media del giudizio di primo grado, allora è inevitabile la pronuncia di non luogo a procedere. È uno degli effetti della riforma del processo penale sul versante della disciplina dell’udienza preliminare. In questo senso si è mosso il Gup di Patti che, in attesa di una presa di posizione della Cassazione, interviene tra i primi per un’analisi della novità introdotta dal decreto legislativo n. 150/2022. La riforma, ricorda così la sentenza n. 10/23 del Gup siciliano, ha come obiettivo l’aumento della capacità di filtro dell’udienza preliminare, modificando la regola di giudizio che deve orientare il Gup nella scelta tra il passaggio alla fase dibattimentale e il proscioglimento. Pertanto, oltre ai casi di insussistenza del fatto, di estraneità dell’imputato, di assenza dell’elemento soggettivo, di mancanza delle condizioni di procedibilità o di punibilità, il Giudice dell’udienza preliminare deve prosciogliere l’imputato anche quando «gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna». Una formula diversa dalla precedente quando «gli elementi acquisiti risultano contraddittori, insufficienti o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio».

Per la sentenza, con la formula della ragionevole prevedibilità di condanna la riforma ha «cristallizzato la necessità che la regola di giudizio che governa l’udienza preliminare sia di tipo dinamico e prognostico». Una scelta la cui portata è possibile misurare, per antitesi, attraverso il confronto con la formula che venne proposta dalla commissione Lattanzi, incaricata di scrivere la delega a monte della riforma.

La commissione, infatti, suggerì l’emissione della sentenza di non luogo a procedere in tutti i casi in cui fosse emerso che gli elementi acquisiti non fossero stati tali da «determinare la condanna». Un giudizio statico, da esprimere allo stato degli atti e secondo la regola dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”.

Il testo alla fine entrato in vigore il 30 dicembre scorso è stato invece più cauto e, nella lettura del Gup di Patti, consapevole della natura dell’udienza preliminare che è comunque antecedente alla (eventuale) fase dibattimentale. Una giudizio di natura diagnostica, già in questa fase invece, avrebbe condotto a troppo snaturare l’udienza preliminare stessa. Oltretutto, un sostanziale arretramento all’udienza preliminare del giudizio di merito sugli elementi di colpevolezza dell’imputato rischierebbe, ricorda la sentenza, di costituire una sorta di pre-giudizio, incrinando in maniera assai grave la presunzione di innocenza. Una valutazione, invece, prognostica «dovrà tenere conto degli arricchimenti, delle integrazioni, dei chiarimenti che il dibattimento ed il contraddittorio ad esso connesso saranno verosimilmente e ragionevolmente in grado di offrire». Il Gup dovrà inoltre tenere conto delle eventuali letture alternative che il giudice del dibattimento potrebbe fare proprie.

In questo quadro, di fronte a un caso di truffa per la concessione di contributi pubblici per le campagne agricole, il Gup non può che prendere atto del maturare della prescrizione in un tempo inferiore alla durata media del processo di primo grado che a Patti è stimata in non meno di un anno. Conseguente allora il proscioglimento e la perdita di efficacia del sequestro.

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