Civile

Responsabilità scarico acque: niente imputazione diretta al sindaco se c'è un dirigente preposto

La regola vale anche se il Comune è di piccole dimensioni

di Giampaolo Piagnerelli

Per lo scarico acque non si può sancire una responsabilità del sindaco solo in funzione della carica rivestita. La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 19751/22 ha "bacchettato" i giudici di merito, in quanto questi ultimi, prima di decretare una responsabilità dell'organo politico di vertice, hanno omesso di verificare se i poteri decisionali relativi al rinnovo delle autorizzazioni di scarico dei rifiuti fossero stati validamente attribuiti all'organo burocratico competente. Proprio come nel caso concreto.

Il riccorso
Il sindaco, infatti, nel ricorso in Cassazione ha evidenziato come in base all'articolo 107 del Dlgs 267/2000 agli organi di governo sono devoluti i soli poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica deve essere attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, spettando ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnino l'amministrazione verso l'esterno. I Supremi giudici hanno ritenuto fondato il ricorso del sindaco. Quindi non si può automaticamente ascrivere al sindaco di un Comune, ancorchè di dimensioni modeste, qualsiasi violazione di norme verificatesi nell'ambito di attività dell'ente allorchè sussista un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Quindi una responsabilità dell'organo politico è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo.

Il principio di diritto
Gli Ermellini, così, hanno espresso il principio di diritto secondo cui "Nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo rappresentante, prevista dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, trattandosi però per quest'ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto ad indagare – anche d'ufficio – sulla circostanza che l'illecito amministrativo sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all'ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie a prescindere dall'esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell'ente medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorchè la condotta sanzionatoria sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell'ente".

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