Penale

La condanna (anche per errore) alla sola pena pecuniaria è inappellabile

La Cassazione, sentenza 47031 depositata oggi", ha confermato la testi più risalente in giurisprudenza anche a seguito di una recente modifica normativa

di Francesco Machina Grifeo

La Terza Sezione penale della Cassazione, sentenza 47031 depositata oggi e segnalata per il "Massimario", prendendo posizione su un contrasto giurisprudenziale, sceglie la tesi dell'inappellabilità della sentenza di condanna che abbia erroneamente irrogato sola pena pecuniaria e non anche quella detentiva come invece previsto dalla norma penale. È stato così respinto il ricorso di un uomo condannato a 500 euro di ammenda ("ed alla pena sospesa e non oggetto di menzione") perché considerato colpevole di aver raccolto funghi epigei nella "zona A" del Parco nazionale dell'Aspromonte, senza avere alcuna autorizzazione in deroga al divieto.

Secondo il ricorrente in tal modo egli era stato privato, stante il vincolo imposto in materia di impugnazioni penali dall'articolo 593, comma 3, Cpp, della possibilità di impugnare nel merito la sentenza emessa a suo carico, essendo per lui praticabile la sola via del ricorso per Cassazione, con i relativi limiti.

"Non ignora il Collegio - si legge nella decisione - che al riguardo è riscontrabile un contrasto giurisprudenziale". Infatti, secondo un diverso orientamento, il limite della inappellabilità (articolo 593, comma 3, Cpp) "non opera in relazione ai reati puniti con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda per i quali il giudice abbia erroneamente applicato la sola pena dell'ammenda, posto che l'illegittima applicazione della pena non può precludere al condannato l'accesso ad un grado di giudizio".

Tuttavia il Collegio aderisce all'opposto e "più risalente" orientamento per cui "è inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta". Esso infatti "risulta più aderente alla lettera della legge". Ma soprattutto, a seguito di un recente intervento di interpolazione "indubbiamente" non è "più praticabile" l'altra lettura "non è più praticabile". Infatti, l'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 11 del 2018 ha inserito fra le parole "sono inappellabili" l'espressione "in ogni caso". Una tale clausola, argomenta la Corte, appare esprimere in termini di "assolutezza e tassatività" la inevitabilità della inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, "e ciò, si ritiene ora, anche laddove tale condanna sia il frutto di un errore del giudicante, trattandosi di reato punito con la pena congiunta anche detentiva (o, deve ritenersi, sebbene l'ipotesi appaia quasi di scuola, con la sola pena detentiva)".

Del resto, continua il ragionamento, da tale errore il ricorrente "ha tratto solo vantaggio (fattore che ne esclude l'interesse ad impugnare sul punto la decisione emessa a suo carico)".

Volendo seguire invece il ragionamento dell'imputato, prosegue la Corte, si giungerebbe non solo a risultati "processualmente singolari ma neppure appaganti". Infatti, l'accoglimento del ricorso comporterebbe la regressione del giudizio di fronte allo stesso Tribunale che ha emanato la sentenza impugnata. Non si celebrerebbe, pertanto, un giudizio di gravame ma un "nuovo" giudizio di primo grado il cui esito però sarebbe pesantemente condizionato dal divieto di reformatio in pejus. Il Tribunale dunque "si vedrebbe costretto ad adottare ex novo una sentenza applicativa della sola pena pecuniaria, innescando in tal modo, in via ipotetica, un vero e proprio circulus inextricabilis, posto che tale seconda sentenza, presentando il medesimo vizio che affettava la precedente, sarebbe, a sua volta suscettibile di annullamento, senza mai che sia possibile celebrare un vero e proprio giudizio di gravame".

Se invece l'impugnazione fosse stata presentata dalla pubblica accusa, conclude la Cassazione, non operando il limite del divieto della reformatio in pejus, il giudice di primo grado "avrebbe potuto ricondurre a giustizia la sanzione irrogata, rendendo virtuoso, trattandosi di decisione questa volta fisiologicamente appellabile dal condannato, l'altrimenti vizioso circolo innescato dall'eventuale accoglimento sul punto della presente impugnazione".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©