Civile

La risoluzione 4/DF, tre le modalità di costituzione del capitale delle società

Il capitale delle società che aspirano a svolgere servizi nel settore dell'accertamento e della riscossione dei tributi deve rispettare "le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria".

di Tommaso Ventre*

In claris non fit interpretatio dicevano I latini. Ma quello era un altro mondo. I chiarimenti forniti con la risoluzione n.4/DF del 26 maggio 2022 purtroppo non sembrano che chiarire alcuni, limitati, aspetti e contribuiscono, invece, a creare confusione in un settore martoriato da disposizioni normative ed interpretative che non riescono a creare una parvenza di stabilità del sistema giuridico.

La previsione del comma 807 dell' articolo 1 della legge 160 2019 , per quanto incomprensibile nella sua ratio è formulata con estrema chiarezza.

Il capitale delle società che aspirano a svolgere servizi nel settore dell'accertamento e della riscossione dei tributi deve rispettare "le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria".

Dalla norma si evince quindi chiaramente che sono tre le sole possibili modalità di costituzione del capitale. In denaro, con polizza assicurativa o con fideiussione bancaria.

Di queste solo la prima e l'ultima sono percorribili perché manca nel nostro ordinamento il DPCM che consente l'emissione delle polizze assicurative ai sensi dell'articolo 2464 cc.

Stante la peculiarità della previsione e la deroga agli ordinari principi del codice civile molte delle aziende si trovano in difficoltà nel conformarsi a tale previsione e anche aziende con milioni di euro di capitale non soddisfano oggi il possesso di capitale interamente versato ( a suo tempo) in denaro.

Orbene la risoluzione n. 4/DF del 26 maggio 2022 dovrebbe, come specificato nel suo incipit fornire chiarimenti in ordine alla circostanza se "l'aumento gratuito di capitale realizzato attraverso la destinazione di utili non distribuiti o di altre riserve statutarie soddisfi il dettato normativo".

Tale risoluzione sembrerebbe essere il provvedimento annunciato in sede di risposta ad interrogazione parlamentare dell'On. Ferri, in data 1 dicembre 2021, quando è stato affermato che "In ordine alla capitalizzazione di utili non distribuiti questo Ministero, ove richiesto con singoli quesiti, ha già dato il proprio avviso in ordine alla legittimità della procedura. Ciò precisato il Dipartimento delle finanze assicura la disponibilità a procedere alla redazione di una nota a carattere generale che chiarisca tale punto".

Tuttavia, alla questione degli utili non è data esplicita risposta nel testo del documento di prassi. Ed anzi dalla lettura dello stesso la risposta potrebbe al più essere interpretata come negativa. Infatti la risoluzione, dopo avere richiamato un obiter dictum del Tar Lazio, Sez. II, n. 9157/2021 secondo cui la norma avrebbe la ratio di fornire "la garanzia di una solida capacità economica e di solvibilità" sostiene che il quadro normativo "non pare vietare l'equiparazione dei versamenti in denaro effettuati antecedentemente all'aumento di capitale dai soci a diverso titolo, ai versamenti effettuati in adempimento di un aumento di capitale oneroso" precisando che "non v'è ragione di escludere aumenti di capitale con riserve costituite a fronte di apporti in denaro effettuati dai soci".

Si fa quindi sempre e solo riferimento a versamenti. La fattispecie che avrebbe dovuto invece essere oggetto di chiarimento riguardava la imputazione a riserva degli utili non distribuiti.

Infatti, gli utili di esercizio, possono essere destinati all'aumento gratuito anche in sede di approvazione del bilancio (assemblea ordinaria), rinunciando sostanzialmente sia ad un'immediata distribuzione sia ad una distribuzione differita.

Per essere destinati a tale fine risulta però necessario che gli utili confluiscano in un'apposita riserva e solo successivamente l'assemblea straordinaria potrà imputarla a capitale. In questo caso non si tratterà mai di un versamento effettuato dai soci ma di una specifica rinuncia degli stessi a godere del frutto dell'investimento in funzione dell'aumento del capitale sociale.

Tale aumento avviene solo in maniera nominale, non essendo accompagnato anche da un aumento del patrimonio sociale dal momento che i valori utilizzati già sono presenti nel patrimonio della società.

Orbene su questo punto si sarebbe dovuta soffermare la risoluzione offrendo qualche considerazione di chiarimento e specificando, se questo era l'intento che si comprende dagli antefatti e dalle premesse, che l'imputazione degli utili non distribuiti a capitale sociale può essere ritenuta equivalente al versamento in denaro atteso che al momento della distribuzione gli stessi sono trasferiti ai soci con versamenti in denaro.

E pertanto il conferimento della quota sociale sarebbe garantito, allo stesso modo, da una manifestazione monetaria che seppure non manifestatasi con un versamento ha comportato per la società il non versamento in denaro dell'utile dovuto al socio.

Non si comprende il perché non sia stata formulata una risposta univoca e puntuale al quesito posto mentre poi che invece sono richiamate una serie di fattispecie interessate dal chiarimento prevedendo che "potranno essere utilizzate le riserve per versamenti effettuati dai soci come, a titolo d'esempio, i versamenti in conto capitale, le riserve da soprapprezzo azioni, e tutte quelle riserve per le quali sia possibile attestare incontrovertibilmente, documentando ciò nella delibera assembleare, la provenienza da precedenti versamenti in denaro affluiti nelle casse sociali" e precisando "che sono ammessi gli aumenti di capitale effettuati a seguito della costituzione di riserve derivanti da rinuncia ai crediti da parte dei soci, purché, anche in tal caso, risulti documentato dalla delibera di aumento il precedente versamento in denaro oggetto di rinuncia".

Insomma dal tenore complessivo della risoluzione e dal suo inquadramento sistematico sembrerebbe ammissibile l'operazione di utilizzo degli utili non distribuiti, anche nella prospettiva analogica dell'interpretazione dell'ultimo periodo appena richiamato concernente la rinuncia ai crediti. Ma è necessario un importante sforzo esegetico per giungere alla comprensione ed all'applicazione del chiarimento. È possibile in uno stato di diritto giungere a paradossi di questa portata? Insomma, sarebbe necessario un chiarimento del chiarimento da parte del Dipartimento al fine di consentire agli operatori del settore di potere adeguarsi alle disposizioni normative.

Infine, non si può non osservare l'inutilità sostanziale della previsione del capitale versato in denaro così come congegnata dal momento che la norma non prevede un vincolo dei fondi sul conto corrente della società e quindi il versamento in denaro può, ed anzi deve, essere utilizzato per attuare l'oggetto sociale trasformandosi in impianti, macchinari, attrezzature etc. la cui liquidazione per sopperire ad eventuali responsabilità non è del tutto scontata in termini di ritorno al contante. Cui prodest la previsione di livelli minimi di capitale per l'esercizio di un'attività che non comporta più in alcun modo il maneggio di denaro pubblico, dal momento che l'ordinamento prevede tanti strumenti di tutela effettiva che possono essere utilizzati senza complicare la vita e l'impresa dei soggetti , come ad esempio le assicurazioni per la responsabilità professionale o le fidejussioni per la garanzia dell'appalto?

*Avv. Tommaso Ventre, Ph.D Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Dottore Commercialista Revisore Legale

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